Il Tribunale di Roma, Sez. I Civile, Giudice Dott.ssa Angela Salvio, con sentenza del 5 settembre 2011, n. 17366, ha rigettato (in primo grado) la domanda di risarcimento danni per diffamazione avanzata da Silvio Berluscono contro Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a. ed altri in conseguenza della reiterata pubblicazione quotidiana delle famose “10 domande” di Repubblica, non solo sul quotidiano in versione cartacea, ma anche on-line sul sito www.repubblica.it.
Al rigetto della domanda ne è conseguita la condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.
Il testo della sentenza (interessante per il giornalismo investigativo e per il diritto dell’informazione soprattutto nella parte in cui si sofferma sui confini del diritto di critica come scriminante e sulle modalità con cui il medesimo possa essere esercitato) è stato messo a disposizione sul sito di Repubblica ed è qui prelevabile in formato PDF in versione integrale.
Fabio Bravo
La somma è ingente: 20 milioni di Euro di risarcimento del danno.
Si tratta della richiesta risarcitoria che la Fiat starebbe promuovendo per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e lesive della reputazione commerciale della società torinese emergenti da un servizio giornalistico andato in onda il 2 dicembre 2010 nel corso della trasmissione televisiva “AnnoZero”, condotta da Michele Santoro.
I particolari emergono in un articolo del Corriere della Sera, che riporta la notizia diramata dall’ANSA:
Venti milioni: a tanto ammonterebbe la richiesta di risarcimento danni presentata dalla Fiat contro la trasmissione Annozero di Michele Santoro, per la puntata del 2 dicembre.
In particolare, nel mirino del Lingotto erano finite le affermazioni contenute in un servizio su tre autovetture, tra le quali l’Alfa Romeo MiTo, ritenute «fortemente denigratorie e lesive dell’immagine e dell’onorabilità della società, dei suoi prodotti e dei suoi dipendenti».
Se andiamo a leggere i dettagli, si apprende che:
In particolare, la Fiat aveva spiegato che «in modo del tutto strumentale» Annozero aveva «illustrato le prestazioni di tre autovetture, fra cui una Alfa Romeo MiTo, impegnate in un test apparentemente eseguito nella stagione autunnale, per concludere, sulla sola base dei dati relativi alla velocità, che i risultati di questa “prova” avrebbero dimostrato una asserita inferiorità tecnica complessiva dell’Alfa Romeo MiTo. Si trattava di una ripresa televisiva che è stata artificialmente collegata ad una prova comparativa condotta nella stagione primaverile, non con le stesse vetture, dal mensile Quattroruote e poi pubblicata nel numero dello scorso mese di giugno di questa rivista». «Quello che, incredibilmente, la trasmissione non ha raccontato – aveva spiegato ancora il Lingotto – è che la valutazione globale di Quattroruote, risultante dalla comparazione dei dati relativi alle prestazioni tecniche, alla sicurezza e al confort ha attribuito all’Alfa Romeo MiTo in versione Quadrifoglio (1.368 cc) una votazione superiore a quella della Citroen DS3 THP (1.598 cc) e della Mini Cooper S (1.598 cc). Fiat, anche a tutela delle migliaia di lavoratori che quotidianamente danno il loro contributo alla realizzazione di prodotti sicuri e tecnologicamente avanzati, intende pertanto intraprendere un’azione di risarcimento danni (il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza) – aveva concluso l’azienda – come forma di difesa a fronte di una condotta tanto ingiustificata quanto lesiva della verità».
Altri particolari sono disponibili in quest’altro articolo, in cui compare anche il video con le parole di Michele Santoro.
Vedremo come si svilupperà la vicenda, che attiene ai limiti del diritto di cronaca in sede giornalistica, in rapporto alla tutela dell’onore e della reputazione commerciale.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
La questione non è nuova. In un comunicato della SIAE del 4-9-2008 veniva data notizia della sentenza resa dalle sezioni specializzate in materia di proprietà intellettuale e industriale del Tribunale di Roma, con cui la SIAE aveva ottenuto un risarcimento danni considerevole, pari a complessivi 40.000 euro, a carico di Tiscali, per l’illecita riproduzione di opere d’arte (in tutto non inferiori a 335), rientranti sotto la tutela della legge sul diritto d’autore (per un commento si veda, tra i tantissimi apparsi su Internet, quanto già riportato su Punto-Informatico da Luca Annunziata).
Tiscali, infatti, aveva diffuso sulle pagine del proprio sito web, in un’apposita sezione dedicata all’arte, numerose opere di celebri pittori, senza ottenere l’autorizzazione da parte degli autori o degli aventi diritto e senza corrispondere i compensi tramite la SIAE.
Come riferito nel predetto comunicato, oltre al risarcimento dei danni la pronuncia resa dal Tribunale di Roma contempla anche
l’inibizione della riproduzione, con ordine di immediata rimozione delle opere dal sito Internet (…) e la pubblicazione della sentenza sui due principali quotidiani italiani, Corriere e Repubblica.
Quanto alle modalità della violazione, nel comunicato si legge che
Molte opere di oltre 170 pittori famosi, tra cui Balla, Chagall, De Chirico, Francesconi, Giacometti, Guttuso, Klimt, Magritte, Mirò, Morandi, Picasso, Severini, Sironi, Tadini, erano state riprodotte nella sezione “Arte” del sito Internet di Tiscali, con possibilità per gli utenti di ingrandire, stampare o inviare le relative immagini.
(…)
Le riproduzioni di opere in formato digitale erano, infatti, conservate nel sito per più giorni ed erano consultabili dopo anni, con possibilità di essere riprodotte in cartoline e utilizzate per giochi interattivi e avevano ad oggetto interi repertori di opere. Niente “diritto di cronaca”, ma riproduzione illecita di opere tutelate, con vero e proprio scopo di lucro, come dimostra l’inserzione di annunci pubblicitari nella pagina web.
Quanto alla linea difensiva di Tiscali, disattesa dal giudice romano, si apprende che
La Società Tiscali aveva eccepito la legittimità della riproduzione di tali opere – in quanto funzionale all’informazione su mostre, musei e tutto ciò che accadeva nel mondo dell’arte – secondo quanto previsto dall’art. 65, 2°comma della legge sul diritto d’autore, che consente la riproduzione o comunicazione al pubblico di opere protette, ai fini dell’esercizio del diritto di cronaca e nei limiti dello scopo informativo su avvenimenti di attualità. Il Tribunale (…) [aveva] riscontrato la mancanza di tali presupposti (e cioè la citazione temporanea ed attuale di un’opera, in relazione a una mostra o a un’esposizione di opere d’arte in corso e la sussistenza del mero scopo informativo) (…)
Sarebbe interessante rileggere la sentenza, per comprendere meglio le modalità per il computo del risarcimento del danno, quantificato sia con riferimento al danno patrimoniale che al danno non patrimoniale.
In questa pagina di commento in Norme e Tributi de Il Sole 24 Ore si apprende che il risarcimento disposto con la predetta sentenza (n. 8481/2008) è stato ripartito in 30.ooo euro per il danno patrimoniale e in 10.000 euro per quello non patrimoniale, il cui riconoscimento in favore della SIAE rappresenterebbe una novità.
Il caso ha fatto molto parlare anche per via delle strade da percorrere per la fruizione dei prodotti culturali su Internet.
A dire il vero, però, non mancano iniziative in cui la diffusione on-line di opere d’arte digializzate, con elevata risoluzione, sia stata realizzata senza alcun intento lucrativo (neanche con spazi pubblicitari a pagamento presenti sul sito o altre trovate commerciali).
Al riguardo, per chi volesse godere della visione accurata di un patrimonio enorme di opere d’arte (767 dipinti, da 116 sculture, 51 oggetti e arredi di significativo pregio storico e artistico), vi segnalo il Progetto ARTGATE della Fondazione Cariplo, raggiungibile ai seguenti link: collezione on-line (con motore di ricerca e possibilità di zoom) e galleria virtuale.
Si tratta, ovviamente, di immagini non “degradate”. Ad esempio quest’opera, ricca di particolari, riprodotta al 5% nella prima visualizzazione, può essere ingrandita fino al 100% e visualizzata anche a schermo intero.
Tale progetto è la dimostrazione di come sia assolutamente possibile realizzare progetti ICT di diffusione on-line di immagini digitalizzate, gratuitamente fruibili per l’utente, ad una definizione decisamente appagante. La giurisprudenza sopra richiamata non rappresenta certo un ostacolo alla realizzazione di pratiche virtuose come questa.
Fabio Bravo
In questi giorni si stanno registrando anche in Italia casi di iPhone che «esplodono» o, per meglio dire, casi in cui tale strumento tecnologico riporta una frantumazione dello schermo (touch screen), senza apparenti sollecitazioni dall’esterno.
Alcuni episodi all’estero hanno fatto discutere.
Il Times Online riferisce il caso di una undicenne di Liverpool con l’iPod, ove la casa produttrice avrebbe cercato vanamente di ottenere il silenzio dietro la proposta di risarcimento del danno.
Altri numerosi casi, riportati anche da testate italiane, sono stati registrati in Francia, concernenti sia l’iPod che, in particolare, gli iPhone.
Ora gli episodi si registrano pure in Italia.
E’ notizia recente che sulla questione si sta interessando anche la Procura della Repubblica presso i lTribunale di Torino, che ipotizza reati relativi all’immissione in commercio di prodotti pericolosi.
Infatti, a seguito della frantumazione dello schermo dell’iPhone, alcune schegge avrebbero raggiunto l’occhio del suo utilizzatore.
I danni subiti dalle vittime, dunque, non sono solamente quelli relativi alla perdita patrimoniale, ma anche quelli relativi alla salute.
La casa produttrice avrebbe sostenuto, a quanto consta, che il prodotto non presenta vizi e che i danni riportati nei casi che hanno raggiunto l’onore della cronaca sarebbero dipesi dall’urto dell’apparecchio con agenti esterni.
La casistica nazionale ed estera, intanto, inizia a crescere ed a diventare significativa.
Sarebbe interessante seguirne gli sviluppi, per vedere l’evoluzione delle responsabilità e l’applicazione concreta della normativa, che in ambito civilistico può spaziare ampiamente, fino a ricomprendere non solo la disciplina sulla garanzia nelle vendite dei beni di condumo, ma anche quella sulla responsabillità del produttore, che assicura il risarcimento del danno secondo un regime speciale.
Fabio Bravo
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