Ringraziando il Prof. Giovanni Ziccardi per la segnalazione, riporto di seguito l’interessante intervista effettuata da Daniele Lepido al Giudice del Tribunale Penale di Milano Dott. Oscar Maggi, all’indomani della sentenza di condanna resa sul caso Google e delle offese e minacce dal medesimo ricevute sul proprio profilo di Facebook.
Ricordate il caso del Gruppo di Facebook che esortava a fare il tiro a bersaglio con i bambini down, aperto (da soggetti poi identificati) e fatto chiudere alla vigilia del dispositivo della predetta sentenza, pronunciata in relazione al caso del video vessatorio ai danni di un ragazzo disabile, indicato come down dai media per via del fatto che nel filmato erano contenute delle offese all’associazione Vividown? Avevo all’epoca ipotizzato che l’apertura di tale Gruppo fosse collegata con l’emanazione della sentenza che si sarebbe attesa di lì a poco.
Sembra di capire che la vicenda relativa al processo ai dirigenti di Google stia alimentando un deprecabile clima di tensione, che focalizza un certo grado di ostilità verso bersagli designati, siano essi soggetti appartenenti a un’intera categoria (come i ragazzi o i bambini down) o persone determinate (come il giudice Maggi, che ha reso la sentenza).
In tale clima rischia di sfuggire il contenuto della sentenza, già distorto da numerosi affrettati commenti, resi spesso sulla base dei comunicati stampa di Google, che ha un interesse nella vicenda.
Ora che sono state rese depositate le motivazioni della (parziale) condanna, va fatto lo sforzo di comprenderle evitando giudizi aprioristici sul solo dispositivo della sentenza. Mi sembra però che questo sforzo debba essere fatto anche da parte dei giornalisti, soprattutto là dove c’è necessità di emendare informazioni fuorvianti rese prima del deposito del testo integrale.
Fabio Bravo
Sono state depositate le motivazioni della sentenza di condanna dei tre dirigenti di Google tratti a giudizio presso il Tribunale di Milano per il noto video vessatorio ai danni del ragazzo disabile, caricato da alcuni studenti sulla piattaforma di filesharing GoogleVideo/YouTube.
Vi segnalo il testo integrale della sentenza, pubblicato da L’Espresso, sul cui sito ove è possibile visionare anche alcuni interessanti documenti:
a) uno dei messaggi con cui un privato chiede la rimozione del video;
b) il messaggio di risposta automatica di Google;
c) il messaggio indirizzato a Google dalla Divisione della Polizia Postale presso il Ministero dell’Interno:
d) i messaggi interni di Google (vedi anche questo messaggio , quest’altro e quest’altro ancora);
e) la comunicazione della notizia di reato alla Procura della Repubblica.
Sul caso Google ero intervenuto molte volte su Information Society & ICT Law, seguendo dall’inizio l’intera vicenda.
Non mancherò di commentare la sentenza.
Fabio Bravo
Il 27 gennaio 2010 ci si aspettava l’ultima udienza del processo di primo grado pendente innanzi al Tribunale penale di Milano, sul caso Google / Vividown, con lettura del dispositivo.
Tuttavia, come appreso dal Collega Avv. Giuseppe Vaciago, uno dei difensori degli imputati, il giudizio è stato rinviato all’udienza del 24 febbraio 2010, a causa dell’astensione degli avvocati proclamata per lo scorso 27 gennaio.
Salvo altri imprevisti, all’udienza del 24 febbraio p.v., dunque, il Giudice, sentite eventuali brevi repliche della procura e della difesa, dovrebbe emanare la sentenza, con lettura del dispositivo in aula, differendo probabilmente il deposito delle motivazioni, come consentito dalla legge.
Non rimane che attendere.
Fabio Bravo
Nel celebre processo che vede contrapposto Google vs. Vividown innanzi al Tribunale penale di Milano è attesa per l’udienza di oggi (27/01/2010) la lettura del dispositivo della sentenza, leading case italiano in materia di responsabilità del provider.
Per chi volesse ripercorrere su Information Society & ICT Law le diverse fasi del processo a Google, che si è svolto a porte chiuse ( ed anche alcuni argomenti correlati), può leggere i diversi post che vi ho dedicato.
Merita essere ricordato che:
a) si è concluso anche il processo ai ragazzi autori delle vessazioni nei confronti del disabile, processati innanzi al Tribunale dei Minorenni. I reati ravvisati, tuttavia, per l’applicazione dell’istituto della messa alla prova, sono stati dichiarati estinti, come riporta la cronaca locale di Torino, città ove ha sede l’istituto in cui il video è stato girato:
i quattro responsabili di quelle violenze hanno superato la “messa alla prova” decisa dal Tribunale per i Minorenni, dopo aver prestato servizio in centri che si occupano di ragazzi con handicap. Ecco perché i reati di cui erano accusati (violenza privata, ingiurie, minacce) sono stati dichiarati estinti.
b) si apre un nuovo processo (ed è il terzo dopo quello ai ragazzi autori degli illeciti e quello ai dirigenti di Google). Infatti, innanzi al Tribunale di Torino, è stata rinviata a giudizio anche l’insegnante, che ha abbandonato l’aula, consentendo agli alunni rimasti privi di controllo, lo svolgimento dei fatti ormai noti. Come riportato da CronacaQui.it, edizione di Torino, nell’articolo del 15/12/2009, infatti,
“Dopo due richieste di archiviazione presentate dalla procura e altrettante opposizioni a quelle richieste avanzate dalla parte civile, il processo all’insegnante dell’Albe Steiner di Torino, colpevole di non aver impedito le violenze sullo studente disabile della III B, è finalmente approdato in un’aula di tribunale. La prima udienza del procedimento a porte chiuse nei confronti di Anna Mairino, ora in pensione, si è tenuta ieri mattina.
La donna è accusata di concorso omissivo in violenza privata e ingiurie (…).
La famiglia del ragazzino disabile si è costituita parte civile (…).
A rappresentare l’accusa in aula è il pubblico ministero Livia Locci. Il processo si svolge davanti al giudice Flavia Nasi, della quarta sezione penale”.
In tale articolo si precisa che
“(…) nei guai sarebbe finita anche l’insegnante Mairino, colpevole di aver lasciato la classe e di non aver impedito le violenze sul povero Francesco. Attraverso le immagini girate in aula – è la contestazione mossa all’imputata è infatti possibile constatare come l’insegnanti abbandoni la classe proprio nel momento in cui i bulli passano all’azione. Se Anna Mairino fosse rimasta al proprio posto, in aula – prosegue l’accusa -, le violenze ai danni di Francesco non si sarebbero probabilmente consumate. Da quando partono i primi insulti verso lo studente disabile – è ancora il punto di vista dell’accusa – trascorrono circa due minuti prima che l’insegnante abbandoni l’aula. Lei percepisce qualcosa, avverte le frasi indirizzate al povero Francesco. Ma anzichè intervenire in difesa del disabile, si allontana dalla classe”.
Fabio Bravo
All’udienza del 23 dicembre 2009 il c.d. “processo a Google” [che si sta celebrando presso il Tribunale di Milano sul noto caso relativo alla diffusione tramite GoogleVideo (YouTube) di un filmato riproducente le vessazioni perpetrate ai danni di un ragazzo disabile da parte dei prorpi compagni di scuola], ha visto la difesa rassegnare le proprie conclusioni, con il deposito di una memoria scritta.
Le tesi difensive, diramate dalle società del gruppo che opera sotto il marchio Google, ed i contenuti della memoria sono stati riassunti in un articolo di Giacomo Dotta su WebNews, dal titolo “Vividown vs Google, chiude la difesa“.
Sull’udienza del 23 dicembre 2009 è apparso anche un post dell’ADUC, da cui emerge, come ho avuto modo di rimarcare più volte, che uno dei punti più controversi risiede proprio nell’accertamento di merito in ordine alle modalità ed alla tempestività della rimozione da parte di Google del filmato incriminato.
Google (e la sua difesa) sostiene che la rimozione sia avvenuta immediatamente. La procura è di diverso avviso, ritenendo al contrario che la rimozione dei contenuti illeciti sia avvenuta dopo numerose segnalazioni.
E’ questo, lo ripeto, un passaggio importante per la definizione delle responsabilità dei providers ai sensi della normativa in materia di commercio elettronico (d.lgs. 70/2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE), la quale, tuttavia, fa salva l’applicazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
I rilievi giuridici sollevati dal caso in esame sono comunque moltissimi e mi riservo di commentarli approfonditamente in una pubblicazione scientifica di più ampio respiro. Non mancherò tuttavia di anticipare alcune riflessioni in queste pagine, dopo la lettura delle motivazioni che accompagneranno la sentenza, con deposito che è facile prevedere non avvenga contestualmente.
La sentenza, con lettura del dispositivo, è attesa per l’udienza del 27 gennaio 2010.
Fabio Bravo
Una delle tesi difensive di Google nel processo di Milano relativo al video caricato su GoogleVideo/YouTube, riproducente un ragazzo disabile fatto oggetto di vessazione da parte dei propri compagni di classe, riguardava il preteso difetto di controllo dei video da parte del Provider, stante l’obbligo contrattuale per l’utente di acquisire il preventivo consenso dell’avente diritto.
Ho espresso qualche dubbio sulle conseguenze di tale previsione contrattuale con riferimento al regime di responsabilità del Provider ove a questi sia nota, ad esempio a seguito di segnalazione, l’illiceità del materiale caricato sulla piattaforma di filesharing.
Il tema, invero, è oggetto di specifica contestazione tra RTI e Google innanzi al Tribunale Civile di Roma, in relazione ad un contenzioso in cui si chiede a Google la rimozione dei file caricati e fatti visionare in violazione dei diritti di proprietà intellettuale.
Anche in tal caso la difesa di Google aveva proposto la medesima linea: google non è responsabile per i contenuti immessi in rete dagli utenti.
In realtà il principio, come ben può comprendersi dalla lettura del d.lgs. 70/2003, non è un principio assoluto, volto a conferire l’immunità al providers, dato che a tale esonero di responsabilità sono stati messi determinati paletti.
Lo ha chiarito bene l’ordinanza del 24.11.2009 resa dal Tribunale di Roma, sez. IX, nel giudizio promosso da RTI c/ YouTube LLC, YouTube Inc. e Google Video UK Ltd., riportata da TGCOM.
La questione è riassunta da Gaia Bottà in un bell’articolo, che invito a leggere, scritto per Punto-Informatico.
Sul tema ritornerò presto con altre riflessioni.
Fabio Bravo
Sto seguendo dall’inizio su questo blog il caso noto come ”Processo a Google“, in modo da ricostruire i diversi step fino all’epilogo che si attende tra non molto.
Si tratta, come già evidenziato, di un processo che si svolge a porte chiuse, su richiesta degli imputati, dirigenti della società che gestisce il servizio GoogleVideo (e YouTube) su cui è stato caricato il noto video che riproduceva un caso di vessazione ai danni di un ragazzo down (o, secondo altri, autistico) perpetrato all’intenro di un istituto scolastico torinese, poi diffuso a livello planetario sulla nota piattaforma di videosharing.
Il 25 novempre 2009, come preannunciato, si è svolta l’ultima udienza, nella quale il p.m. ha chiesto la condanna di 3 dei 4 dirigenti di Google ad un anno di reclusione e, per il quarto, la condanna a sei mesi.
Più precisamente, come riporta un resoconto di la Repubblica,
Si tratta del primo processo a carico di dirigenti del più famoso motore di ricerca al mondo, relativo alla pubblicazione di contenuti sul web. In particolare, i pm hanno chiesto la condanna a un anno di reclusione per David Carl Drummond, ex presidente del Cda di Google Italy e ora senior vice presidente, per George De Los Reyes, ex membro del cda di Google Italy e ora in pensione, e per Peter Fleitcher, responsabile delle strategie per la privacy per l’Europa di Google Inc. Per Arvind Desikan, responsabile del progetto Google Video per l’Europa, invece, l’accusa ha chiesto una condanna a sei mesi di reclusione.
(…)
Il video (…) venne girato a fine maggio 2006 e caricato su Google Video l’8 settembre 2006, dove rimase online fino al 7 novembre. Il filmato era inserito nella categoria ‘Video piu’ divertentì ed era arrivato al 29/o posto dei video più cliccati, con 5500 contatti
Come già rimarcato, uno dei punti critici dell’accertamento in fatto sembrerebbe essere quello relativo al tempo intercorso tra le prime segnalazioni e la rimozione definitiva del filmato.
Alla precedente udienza del 29 settembre 2009, in cui v’è stata la testimonianza dell’Ing. Jeremy Doig, si sarebbe discusso (a porte chiuse) anche in ordine al rapporto tra segnalazioni e rimozione del filmato, così come riportato da TG24 di SKY.it.
Sul punto, infatti, l’accusa ritiene che vi sarebbero state delle segnalazioni in precedenza da parte degli utenti e i responsabili del servizio di GoogleVideo non le avrebbero inzialmente prese in considerazione.
Tale circostanza, se confermata, potrebbe incidere in maniera rilevante sul giudizio relativo alle responsabilità di Google.
Si tratta comunue di un accertamento nel merito, che deve essere demandato nell’aula in cui si celebra il processo. Trattandosi poi di processo a porte chiuse, si comprende bene che qualsivolgia giudizio in ordine alle modalità su come siano effettivamente andate le cose sembra fuori luogo. Così, anche una valutazione delle responsabilità giuridiche di Google sembra fuori luogo, almeno fino a quando non venga emanata la sentenza. Sinceramente mi sembra fuori luogo, a maggior ragione, anche un giudizio etico sull’operato di Google.
Recentemente è apparso, su La Stampa, un appassionato commento di Luciano Floridi, nell’articolo dal titolo “La Lezioni Etica di Google Vs. Vividown“, che ha il grande pregio di far riflettere, ma che mi sembra basato su un errore di impostazione.
L’impalcatura del discorso poggia infatti su un presupposto: che il video incriminato sia stato rimosso immediatamente, appena giunte le segnalazioni. Tutto ciò, come detto, non appare scontato ed, anzi, è proprio uno dei punti che deve essere affrontato nel merito, dato che l’accusa parrebbe ritenere, al contrario, che vi sia stata un”inerzia di Google protratta nel tempo, pur a fronte di diverse segnalazioni dell’abuso pepetrato mediante la propria piattaforma.
Floridi, infatti, testualmente afferma:
Il processo a carico di Google, per il reato di concorso in diffamazione aggravata ai danni dell’associazione Vividown, va considerato alla luce di questa cultura della rete e della sua etica dell’informazione. Si tratta della triste vicenda del filmato, poi caricato su Google Video, in cui sono ripresi i maltrattamenti contro un ragazzo disabile. Nel video, uno dei ragazzi diffama l’associazione Vividown. Appena allertata, Google ha rimosso il video, collaborato attivamente con le forze dell’ordine, e offerto le proprie scuse pubblicamente. I bulli sono stati puniti.La famiglia del ragazzo ha scelto di non prendere parte al processo. Le domande etiche che sorgono sono: Google si è comportata bene? Qual è la sua responsabilità morale? (…)
Dopo tre chiarimenti che invito a leggere con attenzione, che mostrano di poggiare le argomentazioni sui presupposti appena trascritti (che vengono dati per pacifici pur senza esserlo), Floridi giunge alla sua conclusione:
Questi chiarimenti mostrano che Google si è comportata giustamente e in modo moralmente responsabile, in senso positivo, a favore del miglioramento dell’ambiente informazionale e per il genere di esistenza che vi si conduce al suo interno. Nello specifico: il comportamento di Google nel caso Vividown è lodabile moralmente e universalizzabile eticamente: tutti dovrebbero prendere esempio dalla sua condotta, che soddisfa principi etici basilari.
Mi chiedo però se, prima di esprimere una valutazione etica, non sia il caso di verificare i presupposti che sorreggono il giudizio etico. Potrà accadere che il giudizio penale, che si celebra a porte chiuse per volontà degli imputati, confermi i presupposti da cui muove Floridi, ma dato che sono in corso di accertamento in sede processuale, almeno fino alla sentenza sarebbe il caso di essere un po’ più cauti.
Mi chiedo (e lo chiedo anche a Luciano Floridi): se dovesse risultare confermata la tesi secondo cui il video sarebbe stato rimosso non immediatamente, a seguito delle prime segnalazioni, bensì solamente dopo un significativo lasso di tempo, la lezione etica nei confronti di Google rimarrebbe la stessa?
Vero è che il caso, che non pare abbia precedenti, è di estrema importanza, perché aiuta a ragionare sulla soluzione auspicabile in astratto, per giungere all’importante risultato di delinerare le migliori regole (anche giuridiche) per risolvere fattispecie analoghe a questa. Mi sembra importante arrivare presto ad un allineamento tra esigenze sociali, etica e diritto. In questo discorso interdisciplinare, l’apporto di Floridi, che è studioso attento e apprezzato, è indiscutibilmente prezioso.
Fabio Bravo
Il processo a Google, relativo ad un video caricato sulla piattaforam di videosharing gestita da Google, riproducente un episodio di cyberbullismo in cui un minore Down veniva picchiato e vessato dai propri compagni di classe presso un istituto di Torino, è potuto riprendere il 29 settembre 2009, nel corso dell’udienza alla quale si è fatto rinvio dal 23 giugno scorso, per via dell’assenza dell’interprete necessario per raccogliere la testimonianza in inglese dell’Ing. Jeremy Doig.
Jeremy Doig è l’ingegnere che ha sviluppato, insieme al proprio team, la piattaforma GoogleVideo su sui è stato caricato il filmato in questione.
Dalla sua testimonianza sarebbe emerso, secondo al ricostruzione riportata da TG24 di SKY.it, che
I server per trattare i filmati caricati in rete sono negli Usa, nessun dato è stato trattato in Italia nel caso specifico e il video è stato rimosso subito dopo la segnalazione.
(…)
L’ingegnere statunitense, a quanto si è saputo, avrebbe spiegato che ogni singolo video caricato, all’inizio dei fatti contestati, veniva inserito in una lista per il controllo e c’erano delle persone incaricate di monitorare il contenuto.
Alla domanda del giudice monocratico della quarta sezione penale, Oscar Magi, che gli chiedeva perchè ci fossero solo due persone addette al controllo, il teste avrebbe risposto che c’era un’impossibilità di assumerne altre.
Secondo l’accusa però c’erano state altre segnalazioni in precedenza da parte degli utenti e i responsabili del motore di ricerca non le avevano considerate.
“Non si può considerare responsabile il postino per la posta inviata e chiedere che controlli tutte le lettere”, ha affermato Marco Pancini, un responsabile di Google.
Le questioni che si prospettano sono diverse.
C’è l’argomento sulla rilevanza dell’ubicazione dei server, il tema dell’obbligo di controllo o meno a fronte delle segnalazioni, la datazione delle segnalazioni rispetto alla effettiva rimozione, la rilevanza del sistama di controllo effettuato da Google, per propria scelta, nonché le modaliltà di effettuazione dei controlli, insufficienti a soddisfare le esigenze .
Tali ragionamenti, poi, devono essere affrontati non solo in relazione alla disciplina della responsabilità dei provider prevista dal d.lgs. 70/2003 di attuazione della direttiva 2000/31/CE in materia di commercio elettronico, ma anche in relazione alla disciplina sulla privacy, le cui norme sono state fatte espressamente salve dalla disciplina sul commercio elettronico e, dunque, su questa dovrebbero prevalere in caso di contrasto.
Il rischio, per come è strutturato a livello sistematico il rapporto tra le norme in questione, è che le responsabilità delineate in materia di protezione dei dati personali siano suscettibili di perforare il regime di parziale esonero di responsabilità dei providers delineato, a determinate condizioni, dalla disciplina in materia di commercio elettronico.
Il mancato accesso degli organi di informazione alle udienze del processo milanese a Google impedisce di avere informazioni più dettagliate.
Il calendario delle prossime udienze dovrebbe però essere già scandito, come si legge dalla fonte sopra citata, secondo la quale
Il 25 novembre prossimo i pm Robledo e Cajani prenderanno la parola per la loro requisitoria, mentre la difesa parlerà il 16 dicembre. La sentenza potrebbe arrivare il 23 dicembre
Solo con il deposito delle motivazioni della sentenza, tuttavia, si potrà riflettere meglio sul caso in questione, in quanto sarebbe a dir poco approssimativo basare i propri convincimenti su notizie apparse in rete o sui giornali, relative ad un processo tra l’altro svolto a porte chiuse.
Continuiamo però a seguire il caso, su cui non mancherò di intervenire, oltre che su questo blog, anche rassegnando riflessioni più tecniche con pubblicazioni scientifiche.
L’importante è, per ora, seguire l’andamento dei diversi steps processuali e tenere alta l’attenzione su un tema di sicuro rilievo per l’information society e per l’information and communication technology law (ICT Law).
Fabio Bravo
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