Corso di Perfezionamento in Computer forensics e investigazioni digitali. Dalla tecnologia all’investigazione

Per chi fosse interessato segnalo che l’Università degli Studi di Milano, per l’a.a. 2011-2012 ha attivato il Corso di Perfezionamento in “Computer forensics ed investigazioni digitali” coordinato dal Prof. Giovanni Ziccardi.

La quinta edizione del Corso, dal titolo “DALLA TECNOLOGIA ALL’INVESTIGAZIONE”, si svolgerà presso l’Università Statale di Milano, via Festa del Perdono 7, con cadenza settimanale, ogni giovedì nel periodo dal 19 gennaio 2012 al 16 febbraio 2012, dalle ore 09.00alle ore 18.30.

Il Corso ha l’obiettivo di formare esperti nelle fasi di individuazione, gestione, acquisizione e produzione di evidenze digitali nel processo penale, nel processo civile, nelle questioni di diritto di famiglia e del lavoro ed ambito stragiudiziale.

Ogni giornata prevederà l’illustrazione, dal punto di vista tecnico-informatico, della tecnologia oggetto d’indagine, seguita da interventi di magistrati, esponenti del mondo accademico, delle forze dell’ordine, avvocati e computer forensics expert.

Le tecnologie oggetto d’analisi riguarderanno:
• SMS e MMS;
• Immagini,video, audio;
• dati provenienti da dispositivi mobili (lettori mp3, navigatori, schede di memoria), telefoni cellulari e smartphone;
• pagine web e messaggi di posta elettronica;
• file di log di conversazioni o chat;
• dati su piattaforme di social networking (facebook, twitter, foursquare);
• dati su piattaforme di condivisione di contenuti;
• dati trattati mediante sistemi di cloud computing.

Il percorso formativo post-laurea, sia essa laurea dottorale o magistrale, è  rivolto a liberi professionisti (avvocati, ingegneri, periti informatici, investigatori), dirigenti di settore pubblici e privati, investigatori delle Forze dell’Ordine, officer nel Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, officer impegnati nelle investigazioni interne di aziende). Non sono, purtroppo, ammessi uditori.

Il contributo di iscrizione per il Corso è pari a 814,32 Euro (comprensivo della quota assicurativa e dell’imposta di bollo, pari a 14,32 Euro).

Le domande di ammissione dovranno essere presentate con le modalità e nelle tempistiche previste dal bando di attivazione pubblicato sul sito www.computerforensics.unimi.it.

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Bando IV Premio Nazionale Vittorio Frosini

Il 30 dicembre 2011 scade il termine per partecipare alla IV edizione del Premio Nazionale Vittorio Frosini in Informatica giuridica e diritto dell’informatica.

Dal sito della Fondazione Piero Calamandrei è possiibl escaricare il bando, che comunque riporto di seguito:

 

La Rivista Il diritto dell’informazione e dell’informatica, unitamente con la famiglia Frosini, promuove il quarto premio nazionale dedicato alla memoria di Vittorio Frosini e destinato a una tesi di dottorato in informatica giuridica e diritto dell’informatica.

Il Premio intende rendere omaggio alla memoria di Vittorio Frosini, ricordando il Suo contributo di fondatore della informatica giuridica in Italia, attraverso la Sua pionieristica opera Cibernetica, diritto e società, del 1968, e poi in numerosissimi studi nell’arco di oltre trent’anni. Il Premio offre, inoltre, occasione per ulteriori riflessioni sul pensiero di Vittorio Frosini, quale straordinario divulgatore della materia, attraverso la Sua opera di Maestro, di docente universitario, di conferenziere e anche di coordinatore del primo dottorato di ricerca in informatica giuridica attivato nelle Università italiane.

Il Premio Nazionale Vittorio Frosini prevede l’assegnazione al vincitore della somma di duemila euro, ed è riservato ad una tesi di dottorato dedicata a un tema di informatica giuridica e/o diritto dell’informatica, già discussa, oppure presentata in via definitiva, negli anni 2009-2010-2011. Una parte della tesi premiata potrà essere pubblicata sulla Rivista Il diritto dell’informazione e dell’informatica.

Entro il 30 dicembre 2011 i concorrenti dovranno inviare una copia della loro tesi, insieme con un breve curriculum della loro attività di ricerca, indirizzandola a: “Fondazione Piero Calamandrei”, via Boezio n. 14 – 00193 Roma” (farà fede il timbro postale). La Commissione del Premio Nazionale Vittorio Frosini – composta dai professori Pietro Rescigno, Vincenzo Zeno-Zencovich e Tommaso Edoardo Frosini – ha il compito di premiare la migliore tesi di dottorato, il cui estratto verrà pubblicato sulla Rivista Il diritto dell’informazione e dell’informatica. Responsabile della Segreteria del Premio è l’avv. Pieremilio Sammarco.

In occasione del conferimento del Premio Nazionale Vittorio Frosini, la Rivista Il diritto dell’informazione e dell’informatica promuoverà una giornata di studi in memoria di Vittorio Frosini su di un tema concernente l’informatica giuridica e il diritto dell’informatica.

 

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Conferenza NEXA su Internet & Society

Vi segnalo questo interessante appuntamento:

Sabato, 17 Dicembre 2011, ore 10.00 – 18.00
I3P, Incubatore Imprese Innovative Politecnico di Torino – Sala Conferenze
Via Pier Carlo Boggio 59, www.i3p.it
 

nexa
La terza conferenza NEXA su Internet & Società sarà un momento di discussione sul tema “Dati aperti su una Rete aperta“. I ricercatori e i fellow del Centro NEXA su Internet & Società del Politecnico di Torino ne parleranno con esperti, policy makers, professionisti, appassionati e semplici cittadini.

L’incontro includerà anche CCIT2011, una sessione sullo stato di Creative Commons in Italia, continuando la tradizione degli incontri annuali CC-IT. La partecipazione alla conferenza NEXA è gratuita, ma occorre registrarsi entro il 13 dicembre 2011, fino a esaurimento posti disponibili (la registrazione è aperta su nexa2011.eventbrite.com).

Quest’anno la conferenza è co-organizzata da EVPSI, “Extracting Value from Public Sector Information”, progetto di ricerca coordinato dal Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Torino, con il patrocinio e il finanziamento della Regione Piemonte. L’incontro è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Torino. La partecipazione è titolo per l’attribuzione di 7 crediti formativi.

A questo link è possibile visualizzare il Programma

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RTI vs Choopa, VVB. Differenze tra hosting passivo e gestore della piattaforma di condivisione video nella responsabilità del provider

Mi pare significativo il caso affrontato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza cautelare del 20 ottobre 2011 nel caso RTI contro Choopa e VVB in tema di responsabilità del provider e del gestore della piattaforma di file audiovisivi coperti da diritto d’autore.

I principi affermati dalla disciplina sul commercio elettronico di derivazione comunitaria (direttiva 2000/31/CE, recepiti in Italia con d.lgs. 70/2003) sono stati felicemente applicati in favore di Choopa, al quale è stato riconosiuto il ruolo di fornitore del servizio di hosting “passivo”.

Va però rimarcato che sui server di Choopa, in funzione di hosting provider, veniva ospitata una piattaforma per la condivisione dei video, gestita da VBB.

Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le ipotesi di eccezione al regime di responsabilità contenute nella disciplina sul commercio elettronico, altrettanto non è avvenuto per VBB, nei cui riguardi la domanda è stata accolta senza che sia entrata in rilievo, a quanto mi consta, la disciplina di cui al citato d.lgs. 70/2003.

In altre parole, chi gestisce la piattaforma di contenuti multimediali, li organizza, li indicizza e ne ricava introiti pubblicitari, non si trova a svolgere un ruolo di hosting “passivo”, che invece spetta a chi si limita ad ospitare la piattaforma e i file in essa contenuti.

Se confrontiamo tale caso, in cui è netta la separazione tra gestore del server per la fornitura di mero hosting  (Choopa) e gestore della piattaforma (VBB), con i casi RTI / Google-YouTube, e gli altri casi analoghi, ci si rende conto di come i principi enunciati dall’ordinanza del 20.10.2011 a carico di VBB (gestore della piattaforma) non sono tanto distanti da quelli resi nei precedenti che hanno interessato i providers che, come avvenuto per Google-YouTube, s’è ritenuto abbiano un ruolo attivo nella gestione dei contenuti.

Il caso RTI vs Choopa e VBB aiuta, a mio avviso, a comprendere meglio il concetto, esplorato dalla giurisprudenza precedente, tra hosting “attivo” e hosting “passivo” e, al contempo, evidenzia un errore di fondo.

Come più volte sostenuto, l’hosting a cui si faceva riferimento nella direttiva 2000/31/CE non era altro che la messa a disposizione di una porzione di memoria su server accessibili tramite la rete Internet, al pari di quanto avviene, mutatis mutandis, quando si ha a disposizione una unità di memoria sul proprio hard disk in locale.

Non rientra in tale concetto di hosting la fornitura di servizi ulteriori, tramite piattaforme in grado di dare un valore aggiunto all’hosting e che, in realtà, vanno a configurare servizi aggiuntivi e utilità economiche addizionali per il fornitore, come avviene per YouTube e le altre piattaforme di gestione dei contenuti (incluso piattaforme di blogging) o di relazioni sociali (tra cui FaceBook e altri social network).

V’è chi, per distinguere la formitura di mero hosting dal servizio aggiuntivo reso mediante il ricorso ad una determinata piattaforma, insiste sulla distrinzione tra hosting “passivo”, nel primo caso, e hosting “attivo”, nel secondo caso, avendo solitamente presente, per l’hosting attivo, una realtà in cui il gestore della piattaforma è anche, al contempo, fornitore di mero hosting.

In realtà tale approccio produce, a mio avviso, una confusione nell’inquadramento della fattispecie.

Sarebbe infatti opportuno mantenere separati concettualmente i due servizi (di mero hosting e di gestione della piattaforma), i quali possono anche essere cumulativamente resi da un medesimo soggetto, ma, come nel caso RTI vs. Choopa e VBB, possono rimanere distinti ed essere forniti da soggetti diversi.

La separazione concettuale lascia ben comprendere come il regime di favore delineato dalla disciplina sul commercio elettronico sia riservato al mero hosting (quello che è stato definito, anche in giurisprudenza, come hosting passivo, da ultimo nell’ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 20 ottobre 2011 nel giudizio RTI vs Choopa e VBB) e non, invece, al servizio di gestione della piattaforma, nella quale i contenuti immessi vengono gestiti, indicizzati ed eventualmente utilizzati anche a fini pubblicitari, ed appoggiati su un server in forza di un separato rapporto di hosting.

Mentre la fornitura del servizio di hosting, che è alla base della fornitura del servizio di gestione della piattaforma, incontra il regime di maggior favore enunciato dalla disciplina in materia di commercio elettronico, altrettando non pare possa sostenersi per la fornitura del servizio di gestione della piattaforma di contenuti multimediali, che è altro rispetto al servizio di hosting e, per tale motivo, la definizione di hosting attivo, anche se non errata in senso meramente descrittivo, rischia di essere fuorviante.

Ove un soggetto cumulerà su di sè entrambi i servizi, di (mero) hosting e di gestione della piattaforma, l’analisi dei profili di responsabilità potrà più facilmente essere delineata tenendo conto di tale distinzione.

Nel caso di specie Choopa e VBB hanno fornito separatamente i due servizi e sono andati incontro, in sede cautelare, a sorti completamente diverse in ordine all’applicazione del regime di responsabilità del provider delineato dalla normativa sul commercio elettronico.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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Clini e l’ipotesi malsana del ritorno al nucleare


ReferendumNuclueare.info

Destano stupore le parole del neoministro dell’ambiente  Corrado Clini sull’ipotesi del ritorno al nucleare per l’Italia, visto l’esito del referendum.

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Ministro di Internet

Interessante la proposta di istituire un Ministro di Internet, anche senza portafoglio, segnalata da Massimo Sideri in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera, ma che riproduce, nella sostanza, le osservazioni formulate da Stefano Rodotà nella sua lettera a Monti, in vista della costituzione del nuovo governo.

La riflessione è avvalorata dalla constatazione che l’economica digitale costituisce oggi il 2% del nostro Pil, a fronte del 2,63% proveniente dall’agricoltura. Quest’ultima è supportata da un ministero, la prima no. Un ministero ad hoc, in grado di dialogare anche con le start-up e di affrontare gli specifici problemi della rete, potrebbe essere la soluzione importante per incrementare il Pil.

Non è a mio avviso solo una provocazione. Le questioni non attengono solo alla crescita economica, ma anche alla cittadinanza elettronica, alla democrazia (elettronica e non), alle libertà fondamentali, alla crescita culturale di un Paese e al miglioramento della qualità della vita, attraverso una migliore qualità dei servizi per il cittadino.

L’economica, sicuramente, ne beneficerebbe non poco.

Io appoggio l’idea. Mi sembra sensata e lungimirante ed in linea con le riflessioni già maturate [cfr. Come si rilancia l'economia (in Italia) e Wi-fi e banca larga. Come si rilancia l'economica (negli USA)].

Sarebbe auspicabile vedere un segnale forte, in tal senso, nei programmi elettorali che verranno presentati in vista delle prossime elezioni politiche.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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Come si rilancia l’economia

Sono ore decisive per l’Italia, che si appresta ad una svolta con l’avvicendarsi dei governi.

Il Prof. Mario Monti è stato scelto alla guida del nuovo esecutivo perché valente economista e persona che dode di una stima e una fiducia trasversali negli schieramenti politici, indubbiamente apprezzata anche all’estero. Risponde perfettamente all’esigenza dei mercati, che hanno minacciato l’Italia in questo ultimo periodo.

Monti ha ora il compito di rilanciare l’economia. L’auspicio è che, oltre ai tagli e all’inevitabile inasprimento della pressione fiscale, si facciano anche misure decisive per lo sviluppo e la crescita del Paese, tra le quali, a mio sommesso avviso, non possono essere pretermesse quelle infrastrutturali per realizzare la banda larga accessibile a tutti, unitamente ad una rivisitazione delle politiche relative alla ricerca scientifica.

Internet abbatte le barriere geografiche, consente di accedere ad un patrimonio informativo senza precedenti, rende effettivi molti dei diritti fondamentali enunciati dalla carta costituzionale primo tra tutti il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, unitamente a quello di informare e di informarsi, determina il tasso di democraticità di un Paese, permette ai cittadini un esercizio pieno e partecipativo della democrazia, allarga i mercati di riferimento, rendendo presenti sul panorama globale anche piccole realtà geograficamente isolate, consente ai consumatori e agli utenti di confrontare beni, servizi e prezzi di diversi fornitori con uno sforzo minimo, stimolando la concorrenza,  consente lo sviluppo di nuove professionalità e di nuove attività commerciali impensabili nelal “old economy”, e molto altro ancora.

Non è un caso che proprio sul progresso tecnologico abbia puntato l’attenzione Obama nel suo piano strategico per rilanciare l’economia, che ho sinteticamente riassunto in un mio precedente articolo e che invito a rileggere nuovamente ora, perché illuminante.

Condivido pertanto l’appello ad abbassare il nostro “spread digitale” e ad inaugurare una politica economica che guardi lontano e offra al nostro Paese le opportunità che meriti.

Spero si vada in questa direzione.

Fabio Bravo

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I progressi della robotica: riprodotto il volo naturale degli uccelli

Realizzato il sogno di Leonardo da Vinci grazie alla robotica: a Genova è stata data dimostrazione di come la robotica possa riprodurre il volo degli uccelli. Nel caso di specie si trattava di un gabbiano.

L’impresa  è stata realizzata dalla Festo. L’iniziativa, supportata dalla rivista scientifica Focus, ha testimoniato anche l’incidenza di tale tecnologia sul comportamento animale. Infatti i gabbiani reali, che presidiavano la zona aerea di volo del gabbiano-robot, hanno effettuato un attacco (mobbing) nei confronti del nuovo volatile, in quanto sarebbe stato percepito come un animale da allontanare e non come un mezzo artificiale.

La nostra società sta facendo passi enormi nel settore della robotica. Tra non molto è facle prevedere che, con i ritmi di penetrazione delle nuove tecnologie nel tessuto sociale, ci troveremo quotidianamente di fronte a due scenari da non sottovalutare: quello dei cyborg, dati dall’ibridazione uomo-macchina, e quello dei robots, che faranno il loro ingresso nella vita domestica (un po’ come in I-Robot).

Va studiato l’impatto di tali tecnologie sulle società civile e vanno discusse le leggi che regoleranno l’ibridazione e la robotica nei rapporti sociali.

Fabio Bravo

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Accesso abusivo a sistema informatico: la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite

Con sentenza del 27 ottobre 2011 la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, sciogliendo la questione rimessa con ordinanza n. 11714 del 2011 (già segnalata in questo post), avrebbe consacrato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui il reato di accesso abusivo a sistema informatico o telematico ex art. 615 ter c.p. sussisterebbe anche qualora l’autore acceda o si mantenga nel sistema in violazione dei limiti o delle condizioni di abilitazione fissate dal soggetto che ha il diritto di escluderlo.

Nell’attesa di leggere il testo integrale della sentenza, mi pare che la soluzione sia da accogliere con favore, sia perché in linea con le osservazioni rese dalla dottrina maggioritaria, sia perché maggiormente aderenti al dettato normativo.

Fabio Bravo

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Ancora sulla garanzia biennale dei prodotti Apple in favore dei consumatori. L’esperienza di Massimo Russo

Avevo affrontato il tema della garanzia biennale della Apple nel precedente post. Vi segnalo, sullo stesso tema, l’esperienza raccontata da Massimo Russo su Cablogrammi, nella quale si evince la difficoltà pratica nel farsi riconoscere la garanzia biennale accordata dal codice del consumo per la vendita di prodotti difettosi, pur formalmente riconosciuta nelle clausole presenti nelle condizioni generali del contratto di vendita della Apple (cfr. art. 10.3, tra l’altro riformulato in maniera più dettagliata proprio in questi ultimi giorni).

Rimane il dubbio sulla legittima pretesa ad invocare la garanzia, dal momento che, nel caso citato, si parla di “fattura”. Infatti è noto che l’acquisto effettuato per scopi professionali o per scopi promiscui rende inapplicazione la disciplina a favore del consumatore, a meno che lo scopo professionale sia da considerare trascurabile e marginale rispetto a quello non professionale (in tal caso la giurisprudenza torna ad ammettere l’applicabilità della disciplina a favore del consumatore).

Tuttavia, il vero problema non è il disservizio verso gli utenti, ma la posizione dei rivenditori, letteralmente schiacciati, per un verso, dal potere economico della società produttrice e, per l’altro verso, dalle previsioni di tutela accordate dal nostro ordinamento giuridico a favore dei consumatori. Così il rivenditore, ove non coincida con il produttore, finisce spesso per assorbire su di sè il costo della riparazione o della sostituzione del prodotto durante il periodo biennale di garanzia.

Fabio Bravo

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