Mi pare significativo il caso affrontato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza cautelare del 20 ottobre 2011 nel caso RTI contro Choopa e VVB in tema di responsabilità del provider e del gestore della piattaforma di file audiovisivi coperti da diritto d’autore.
I principi affermati dalla disciplina sul commercio elettronico di derivazione comunitaria (direttiva 2000/31/CE, recepiti in Italia con d.lgs. 70/2003) sono stati felicemente applicati in favore di Choopa, al quale è stato riconosiuto il ruolo di fornitore del servizio di hosting “passivo”.
Va però rimarcato che sui server di Choopa, in funzione di hosting provider, veniva ospitata una piattaforma per la condivisione dei video, gestita da VBB.
Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le ipotesi di eccezione al regime di responsabilità contenute nella disciplina sul commercio elettronico, altrettanto non è avvenuto per VBB, nei cui riguardi la domanda è stata accolta senza che sia entrata in rilievo, a quanto mi consta, la disciplina di cui al citato d.lgs. 70/2003.
In altre parole, chi gestisce la piattaforma di contenuti multimediali, li organizza, li indicizza e ne ricava introiti pubblicitari, non si trova a svolgere un ruolo di hosting “passivo”, che invece spetta a chi si limita ad ospitare la piattaforma e i file in essa contenuti.
Se confrontiamo tale caso, in cui è netta la separazione tra gestore del server per la fornitura di mero hosting (Choopa) e gestore della piattaforma (VBB), con i casi RTI / Google-YouTube, e gli altri casi analoghi, ci si rende conto di come i principi enunciati dall’ordinanza del 20.10.2011 a carico di VBB (gestore della piattaforma) non sono tanto distanti da quelli resi nei precedenti che hanno interessato i providers che, come avvenuto per Google-YouTube, s’è ritenuto abbiano un ruolo attivo nella gestione dei contenuti.
Il caso RTI vs Choopa e VBB aiuta, a mio avviso, a comprendere meglio il concetto, esplorato dalla giurisprudenza precedente, tra hosting “attivo” e hosting “passivo” e, al contempo, evidenzia un errore di fondo.
Come più volte sostenuto, l’hosting a cui si faceva riferimento nella direttiva 2000/31/CE non era altro che la messa a disposizione di una porzione di memoria su server accessibili tramite la rete Internet, al pari di quanto avviene, mutatis mutandis, quando si ha a disposizione una unità di memoria sul proprio hard disk in locale.
Non rientra in tale concetto di hosting la fornitura di servizi ulteriori, tramite piattaforme in grado di dare un valore aggiunto all’hosting e che, in realtà, vanno a configurare servizi aggiuntivi e utilità economiche addizionali per il fornitore, come avviene per YouTube e le altre piattaforme di gestione dei contenuti (incluso piattaforme di blogging) o di relazioni sociali (tra cui FaceBook e altri social network).
V’è chi, per distinguere la formitura di mero hosting dal servizio aggiuntivo reso mediante il ricorso ad una determinata piattaforma, insiste sulla distrinzione tra hosting “passivo”, nel primo caso, e hosting “attivo”, nel secondo caso, avendo solitamente presente, per l’hosting attivo, una realtà in cui il gestore della piattaforma è anche, al contempo, fornitore di mero hosting.
In realtà tale approccio produce, a mio avviso, una confusione nell’inquadramento della fattispecie.
Sarebbe infatti opportuno mantenere separati concettualmente i due servizi (di mero hosting e di gestione della piattaforma), i quali possono anche essere cumulativamente resi da un medesimo soggetto, ma, come nel caso RTI vs. Choopa e VBB, possono rimanere distinti ed essere forniti da soggetti diversi.
La separazione concettuale lascia ben comprendere come il regime di favore delineato dalla disciplina sul commercio elettronico sia riservato al mero hosting (quello che è stato definito, anche in giurisprudenza, come hosting passivo, da ultimo nell’ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 20 ottobre 2011 nel giudizio RTI vs Choopa e VBB) e non, invece, al servizio di gestione della piattaforma, nella quale i contenuti immessi vengono gestiti, indicizzati ed eventualmente utilizzati anche a fini pubblicitari, ed appoggiati su un server in forza di un separato rapporto di hosting.
Mentre la fornitura del servizio di hosting, che è alla base della fornitura del servizio di gestione della piattaforma, incontra il regime di maggior favore enunciato dalla disciplina in materia di commercio elettronico, altrettando non pare possa sostenersi per la fornitura del servizio di gestione della piattaforma di contenuti multimediali, che è altro rispetto al servizio di hosting e, per tale motivo, la definizione di hosting attivo, anche se non errata in senso meramente descrittivo, rischia di essere fuorviante.
Ove un soggetto cumulerà su di sè entrambi i servizi, di (mero) hosting e di gestione della piattaforma, l’analisi dei profili di responsabilità potrà più facilmente essere delineata tenendo conto di tale distinzione.
Nel caso di specie Choopa e VBB hanno fornito separatamente i due servizi e sono andati incontro, in sede cautelare, a sorti completamente diverse in ordine all’applicazione del regime di responsabilità del provider delineato dalla normativa sul commercio elettronico.
Fabio Bravo
Il Tribunale di Roma, Sez. I Civile, Giudice Dott.ssa Angela Salvio, con sentenza del 5 settembre 2011, n. 17366, ha rigettato (in primo grado) la domanda di risarcimento danni per diffamazione avanzata da Silvio Berluscono contro Gruppo Editoriale l’Espresso S.p.a. ed altri in conseguenza della reiterata pubblicazione quotidiana delle famose “10 domande” di Repubblica, non solo sul quotidiano in versione cartacea, ma anche on-line sul sito www.repubblica.it.
Al rigetto della domanda ne è conseguita la condanna dell’attore al pagamento delle spese processuali.
Il testo della sentenza (interessante per il giornalismo investigativo e per il diritto dell’informazione soprattutto nella parte in cui si sofferma sui confini del diritto di critica come scriminante e sulle modalità con cui il medesimo possa essere esercitato) è stato messo a disposizione sul sito di Repubblica ed è qui prelevabile in formato PDF in versione integrale.
Fabio Bravo
L’ANSA, con un lancio ripreso immediatamente dal Corriere della Sera, rende noto che la giornalista Tiziana Ferrario si è vista accogliere il ricorso d’urgenza presentato innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma per la sua esclusione dalla conduzione del TG1.
Il Tribunale, nella persona del giudice Dott. Marrocco,
ha ordinato alla Rai di reintegrare la giornalista nelle mansioni di conduttrice del Tg1 delle 20 e di inviata speciale per grandi eventi.
Le tematiche del diritto dell’informazione si innestano su quelle del diritto del lavoro e dei diritti della personalità:
Il giudice ha ravvisato nella rimozione di Tiziana Ferrario dell’incarico di conduttrice del tg della rete ammiraglia una “grave lesione della sua professionalità per motivi di discriminazione politica a seguito dell’opposizione della stessa giornalista alla linea editoriale del direttore Augusto Minzolini.
Oltre all’integrazione nell’incarico di conduzione nel TG1 di prima serata e di inviata per grandi eventi, la “grave lesione della professionalità” pare aprire agevolmente la strada anche a richieste di risarcimento del danno non patrimoniale.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
La somma è ingente: 20 milioni di Euro di risarcimento del danno.
Si tratta della richiesta risarcitoria che la Fiat starebbe promuovendo per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e lesive della reputazione commerciale della società torinese emergenti da un servizio giornalistico andato in onda il 2 dicembre 2010 nel corso della trasmissione televisiva “AnnoZero”, condotta da Michele Santoro.
I particolari emergono in un articolo del Corriere della Sera, che riporta la notizia diramata dall’ANSA:
Venti milioni: a tanto ammonterebbe la richiesta di risarcimento danni presentata dalla Fiat contro la trasmissione Annozero di Michele Santoro, per la puntata del 2 dicembre.
In particolare, nel mirino del Lingotto erano finite le affermazioni contenute in un servizio su tre autovetture, tra le quali l’Alfa Romeo MiTo, ritenute «fortemente denigratorie e lesive dell’immagine e dell’onorabilità della società, dei suoi prodotti e dei suoi dipendenti».
Se andiamo a leggere i dettagli, si apprende che:
In particolare, la Fiat aveva spiegato che «in modo del tutto strumentale» Annozero aveva «illustrato le prestazioni di tre autovetture, fra cui una Alfa Romeo MiTo, impegnate in un test apparentemente eseguito nella stagione autunnale, per concludere, sulla sola base dei dati relativi alla velocità, che i risultati di questa “prova” avrebbero dimostrato una asserita inferiorità tecnica complessiva dell’Alfa Romeo MiTo. Si trattava di una ripresa televisiva che è stata artificialmente collegata ad una prova comparativa condotta nella stagione primaverile, non con le stesse vetture, dal mensile Quattroruote e poi pubblicata nel numero dello scorso mese di giugno di questa rivista». «Quello che, incredibilmente, la trasmissione non ha raccontato – aveva spiegato ancora il Lingotto – è che la valutazione globale di Quattroruote, risultante dalla comparazione dei dati relativi alle prestazioni tecniche, alla sicurezza e al confort ha attribuito all’Alfa Romeo MiTo in versione Quadrifoglio (1.368 cc) una votazione superiore a quella della Citroen DS3 THP (1.598 cc) e della Mini Cooper S (1.598 cc). Fiat, anche a tutela delle migliaia di lavoratori che quotidianamente danno il loro contributo alla realizzazione di prodotti sicuri e tecnologicamente avanzati, intende pertanto intraprendere un’azione di risarcimento danni (il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza) – aveva concluso l’azienda – come forma di difesa a fronte di una condotta tanto ingiustificata quanto lesiva della verità».
Altri particolari sono disponibili in quest’altro articolo, in cui compare anche il video con le parole di Michele Santoro.
Vedremo come si svilupperà la vicenda, che attiene ai limiti del diritto di cronaca in sede giornalistica, in rapporto alla tutela dell’onore e della reputazione commerciale.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
L’interessante sentenza n. 35511 del 16 luglio 2010 (su Computer Law il testo integrale) interviene in materia di responsabilità del direttore di una testata telematica, escludendo l’applicazione dell’art. 57 del codice penale (rubricato “Reati commessi col mezzo della stampa periodica”) nel caso in cui la rivista o il periodico siano solamente in versione telematica e non anche in versione cartacea.
Dalla sentenza 35511/2010 si leggono questi elementi sulla fattispecie:
XXXX era direttore del periodico telematico WWWW, sul quale risultava pubblicata una lettera ritenuta diffamatoria nei confronti del Ministro della Giustizia (YYYY) e del suo “consulente per l’edilizia penitenziario” (ZZZZ).
In secondo grado la Corte di Appello aveva declamato la prescrizione del reato, con salvezza delle statuizioni civili, di ordine risarcitorio, in favore delle parti civili costituite (il Ministro della Giustizia ed il suo consulente):
La Corte di appello di Milano, con sentenza 25.9.2009, in riforma della pronunzia di primo grado, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione a carico di XXXX, imputato del reato di cui all’art. 57 cp; ha confermato le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili, YYYY e ZZZZ.
Ecco come la sentenza n. 35511 del 2010 della Corte di Cassazione giunge ad affermare che il fatto non è previsto dalla legge come reato. Di seguito riporto i passaggi più significativi delle motivazioni esposte nella sentenza:
***
a) i riferimenti normativi (la norma incriminatrice)
(…) L’art. 57 cp punisce, come è noto, il direttore del giornale che colposamente non impedisca che, tramite la pubblicazione sul predetto mezzo di informazione, siano commessi reati.
Il codice, per altro, tra i mezzi di informazione, distingue la stampa rispetto a tutti gli altri mezzi di pubblicità (art. 595 comma III cp.) e l’art. 57 si riferisce specificamente alla informazione diffusa tramite lo “carta stampata”.
La lettera della legge è inequivoca e a tale conclusione porta anche l’interpretazione “storica” della norma (…)
b) i richiami dottrinali e di giurisprudenziali sul concetto di “stampa”
In dottrina e in giurisprudenza si è comunque discusso circa la estensibilità del concetto di stampa, appunto agli altri mezzi di comunicazione. E così una risalente pronunzia (ASN 198900259-RV 180713) ha escluso che fosse assimilabile al concetto di stampato lo videocassetta preregistrata, in quanto essa viene riprodotta con mezzi diversi da quelli meccanici e fisico-chimici richiamati dall’art. 1 della legge 47/48.
D’altra parte, è noto che la giurisprudenza ha concordemente negato (ad eccezione della sentenza n. 12960 della Sez. feriale, p.u. 31.8.2000, dep. 12.12.2000, ric. Cavallino, non massimata) che al direttore della testata televisiva sia applicabile la normativa di cui all’art. 57 cp (cfr, ad es. ASN 200834717-RV 240687; ASN 199601291-RV 205281), stante lo diversità strutturale tra i due differenti mezzi di comunicazione (fa stampa, da un lato, lo radiotelevisione dall’altro) e lo vigenza nel diritto penale del principio di tassatività.
c) la non “assimilabilità di internet (rectius del suo “prodotto”) al concetto di stampato”
Analogo discorso, a parere di questo Collegio, deve esser fatto per quel che riguarda lo assimilabilità di internet (rectius del suo “prodotto”) al concetto di stampato.
L’orientamento prevalente in dottrina è stato negativo, atteso che, perché possa parlarsi di stampa in senso giuridico (appunto ai sensi del ricordato art. 1 della legge 47/48), occorrono due condizioni che certamente il nuovo medium non realizza:
a) che vi sia una riproduzione tipografica (prius),
b) che il prodotto di tale attività (quella tipografica) sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico (posterius).
Il fatto che il messaggio internet (e dunque anche la pagina del giornale telematico) si possa stampare non appare circostanza determinante, in ragione della mera eventualità, sia oggettiva, che soggettiva.
Sotto il primo aspetto, si osserva che non tutti i messaggi trasmessi via internet sono “stampabili”: sì pensi ai video, magari corredati di audio; sotto il secondo, basta riflettere sulla circostanza che, in realtà, è il destinatario colui che, selettivamente ed eventualmente, decide di riprodurre a stampa lo “schermata”.
E se è pur vero che la “stampa” – normativamente intesa – ha certamente a oggetto, come si é premesso, messaggi destinati alla pubblicazione, è altrettanto vero che deve trattarsi – e anche questo si è anticipato – di comunicazioni che abbiano veste di riproduzione tipografica.
Se pur, dunque, le comunicazioni telematiche sono, a volte, stampabili, esse certamente non riproducono stampati (è in realtà la stampa che – eventualmente – riproduce la comunicazione, ma non la incorpora, così come una registrazione “domestica” di un film trasmesso dalla TV, riproduce – ad uso del fruitore – un messaggio, quello cinematografico appunto, già diretto “al pubblico” e del quale, attraverso lo duplicazione, in qualche modo il fruitore stesso si appropria, oggettivizzandolo).
d) eterogeneità della telematica rispetto ad altri media
Bisogna pertanto riconoscere lo assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media, sinora conosciuti e, per quel che qui interessa, rispetto alla stampa.
D’altronde, non si può non sottolineare che differenti sono le modalità tecniche di trasmissione del messaggio a seconda del mezzo utilizzato: consegna materiale dello stampato e sua lettura da parte del destinatario, in un caso (stampa), irradiazione nell’etere e percezione da parte di chi si sintonizza, nell’altro (radio e TV), infine, trasmissione telematica tramite un ISP (internet server provider), con utilizzo di rete telefonica nel caso di internet.
d) il confronto con la responsabilità dei Providers ai sensi della disciplina sul commercio elettronico (d.lgs. 70/2003)
Ad abundantiam si può ricordare che l’art. 14 D. Lsvo 9.4.2003 n. 70 chiarisce che non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e – a fortiori – gli hosting provider (cfr. in proposito ASN 200806046-RV 242960), a meno che non fossero al corrente del contenuto criminoso del messaggio diramato (ma, in tal caso, come è ovvio, essi devono rispondere a titolo di concorso nel reato doloso e non certo ex art 57 cp).
e) esclusione della responsabilità per coordinatori di blog e forum a cui la sentenza assimila il direttore del giornale diffuso sul web
Qualsiasi tipo di coinvolgimento poi va escluso (tranne, ovviamente, anche in questo caso, per l’ipotesi di concorso) per i coordinatori dei blog e dei forum.
Non diversa è la figura del direttore del giornale diffuso sul web.
f) astratta configurazione di responsabilità del direttore del giornale telematico ove d’accordo con l’autore della lettera, per concorso in diffamazione, non per omesso controllo ex art. 57 c.cp. – Riferimento all’anonimato
Peraltro, anche nel caso oggi in esame, sarebbe, invero, ipotizzabile, in astratto, la responsabilità del direttore del giornale telematico, se fosse stato d’accordo con l’autore della lettera (lo stesso discorso varrebbe per un articolo giornalistico).
A maggior ragione, poi, se lo scritto fosse risultato anonimo.
Ma – è del tutto evidente – in tal caso il direttore avrebbe dovuto rispondere del delitto di diffamazione (eventualmente in concorso) e non certo di quello di omesso controllo ex art 57 cp, che come premesso, non è realizzabile da chi non sia direttore di un giornale cartaceo.
Al XXXX, tuttavia, è stato contestato il delitto colposo ex art 57 cp e non quello doloso ex art 595 cp.
g) il ruolo dell’interattività (web 2.0) sul piano pratico e giuridico. Non esigibilità del controllo
Sul piano pratico, poi, non va trascurato che la c.d. interattività (la possibilità di interferire sui testi che si leggono e si utilizzano) renderebbe, probabilmente, vano -o comunque estremamente gravoso- il compito di controllo del direttore di un giornale on line.Dunque, accanto all’argomento di tipo sistematico (non assimilabilità normativamente determinata del giornale telematica a quello stampato e inapplicabilità nel settore penale del procedimento analogico in malam partem), andrebbe considerata anche la problematica esigibilità della ipotetica condotta di controllo del direttore (con quel che potrebbe significare sul piano della effettiva individuazione di profili di colpa).
h) la voluntas legis
Da ultimo, va considerata anche la implicita voluntas legis, atteso che, da un lato, risultano pendenti diverse ipotesi di estensione della responsabilità ex art 57 cp al direttore del giornale telematico (il che costituisce ulteriore riprova che – ad oggi – tale responsabilità non esiste), dall’altro, va pur rilevato che il legislatore, come ricordato dal ricorrente, è effettivamente intervenuto, negli ultimi anni, sulla materia senza minimamente innovare sul punto.
i) la legge n. 62/2001 sull’estensione del concetto di prodotto editoriale ai giornali telematici
Invero, né con la legge 7 marzo 2001 n. 62, né con il già menzionato D.Lvo del 2003, è stata effettuata la estensione della operatività dell’art. 57 cp dalla carta stampata ai giornali telematici, essendosi limitato il testo del 2001 a introdurre la registrazione dei giornali on line (che dunque devono necessariamente avere al vertice un direttore) solo per ragioni amministrative e, in ultima analisi, perché possano essere richieste le provvidenze previste per l’editoria (come ha chiarito il successivo D. Lvo).
l) conclusioni
Allo stato, dunque, “il sistema” non prevede lo punibilità ai sensi dell’art 57 cp (o di un analogo meccanismo incriminatorio) del direttore di un giornale on line.
Quindi
(…) deve concludersi che lo sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
Mi occuperò anche in seguito di questa sentenza, con altri post.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
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