Domani 18 aprile 2012, si svolgerà il Seminario del dottorato in Diritto e Nuove Tecnologie sul tema “Google Law“, organizzato dal CIRSFID dell’Università di Bologna (presso la Facoltà di Giurisprudenza, Via Zamboni n. 22, Aula n. 6, dalle 14:00 – 19:00).
Riporto di seguito il programma, con i relatori e i relativi interventi:
Il seminario rientra nel XXVII ciclo del dottorato di ricerca in Diritto e Nuove Tecnologie, sezione Informatica Giuridica.
Inviare una email a monica.palmirani@unibo.it per prenotarsi.
Per maggiori informazioni potete scrivere una mail a cirsfid.nuovetecnologie@unibo.it, nonché a cirsfid.dottinfgiur@unibo.it.
Domani terrò due lezioni al Master in “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica” dell’Università di Bologna (CIRSFID).
La prima verterà sulla “conclusione del contratto telematico” (già oggetto di altra mia lezione al Master in “Diritto Privato Europeo” dell’Università di Roma La Sapienza lo scorso 10 marzo)
La seconda verterà invece sulla “Responsabilità dei prestatori dei servizi della società dell’informazione“.
Sul medesimo tema (Responsabilità degli Internet service providers) terrò anche, ad aprile, una lezione agli studenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Diritto e nuove tecnologie” dell’Università di Bologna (CIRSFID).
L’analisi, in ambito giuridico, della “Responsabilità dei providers” nel commercio elettronico costituisce punto centrale dell’attività di ricerca che sto svolgendo presso l’ateneo Bolognese.
La materia è in continua evoluzione, in quanto è attraversata da dirompenti interventi normativi, soprattutto de jure condendo, e da un significativo fermento giurisprudenziale.
L’intensa attività di ricerca, unita all’attività didattica che in questo periodo mi vede occupato anche nei corsi di laurea triennale e specialistica, non mi consentono purtroppo di aggiornare questo blog con la frequenza di un tempo. Per chi fosse interessato ad approfondire, segnalerò tuttavia di volta in volta le mie pubblicazioni scientifiche e gli appuntamenti accademici che mi vedono coinvolto su tali temi nevralgici.
Fabio Bravo
Mi pare significativo il caso affrontato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza cautelare del 20 ottobre 2011 nel caso RTI contro Choopa e VVB in tema di responsabilità del provider e del gestore della piattaforma di file audiovisivi coperti da diritto d’autore.
I principi affermati dalla disciplina sul commercio elettronico di derivazione comunitaria (direttiva 2000/31/CE, recepiti in Italia con d.lgs. 70/2003) sono stati felicemente applicati in favore di Choopa, al quale è stato riconosiuto il ruolo di fornitore del servizio di hosting “passivo”.
Va però rimarcato che sui server di Choopa, in funzione di hosting provider, veniva ospitata una piattaforma per la condivisione dei video, gestita da VBB.
Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le ipotesi di eccezione al regime di responsabilità contenute nella disciplina sul commercio elettronico, altrettanto non è avvenuto per VBB, nei cui riguardi la domanda è stata accolta senza che sia entrata in rilievo, a quanto mi consta, la disciplina di cui al citato d.lgs. 70/2003.
In altre parole, chi gestisce la piattaforma di contenuti multimediali, li organizza, li indicizza e ne ricava introiti pubblicitari, non si trova a svolgere un ruolo di hosting “passivo”, che invece spetta a chi si limita ad ospitare la piattaforma e i file in essa contenuti.
Se confrontiamo tale caso, in cui è netta la separazione tra gestore del server per la fornitura di mero hosting (Choopa) e gestore della piattaforma (VBB), con i casi RTI / Google-YouTube, e gli altri casi analoghi, ci si rende conto di come i principi enunciati dall’ordinanza del 20.10.2011 a carico di VBB (gestore della piattaforma) non sono tanto distanti da quelli resi nei precedenti che hanno interessato i providers che, come avvenuto per Google-YouTube, s’è ritenuto abbiano un ruolo attivo nella gestione dei contenuti.
Il caso RTI vs Choopa e VBB aiuta, a mio avviso, a comprendere meglio il concetto, esplorato dalla giurisprudenza precedente, tra hosting “attivo” e hosting “passivo” e, al contempo, evidenzia un errore di fondo.
Come più volte sostenuto, l’hosting a cui si faceva riferimento nella direttiva 2000/31/CE non era altro che la messa a disposizione di una porzione di memoria su server accessibili tramite la rete Internet, al pari di quanto avviene, mutatis mutandis, quando si ha a disposizione una unità di memoria sul proprio hard disk in locale.
Non rientra in tale concetto di hosting la fornitura di servizi ulteriori, tramite piattaforme in grado di dare un valore aggiunto all’hosting e che, in realtà, vanno a configurare servizi aggiuntivi e utilità economiche addizionali per il fornitore, come avviene per YouTube e le altre piattaforme di gestione dei contenuti (incluso piattaforme di blogging) o di relazioni sociali (tra cui FaceBook e altri social network).
V’è chi, per distinguere la formitura di mero hosting dal servizio aggiuntivo reso mediante il ricorso ad una determinata piattaforma, insiste sulla distrinzione tra hosting “passivo”, nel primo caso, e hosting “attivo”, nel secondo caso, avendo solitamente presente, per l’hosting attivo, una realtà in cui il gestore della piattaforma è anche, al contempo, fornitore di mero hosting.
In realtà tale approccio produce, a mio avviso, una confusione nell’inquadramento della fattispecie.
Sarebbe infatti opportuno mantenere separati concettualmente i due servizi (di mero hosting e di gestione della piattaforma), i quali possono anche essere cumulativamente resi da un medesimo soggetto, ma, come nel caso RTI vs. Choopa e VBB, possono rimanere distinti ed essere forniti da soggetti diversi.
La separazione concettuale lascia ben comprendere come il regime di favore delineato dalla disciplina sul commercio elettronico sia riservato al mero hosting (quello che è stato definito, anche in giurisprudenza, come hosting passivo, da ultimo nell’ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 20 ottobre 2011 nel giudizio RTI vs Choopa e VBB) e non, invece, al servizio di gestione della piattaforma, nella quale i contenuti immessi vengono gestiti, indicizzati ed eventualmente utilizzati anche a fini pubblicitari, ed appoggiati su un server in forza di un separato rapporto di hosting.
Mentre la fornitura del servizio di hosting, che è alla base della fornitura del servizio di gestione della piattaforma, incontra il regime di maggior favore enunciato dalla disciplina in materia di commercio elettronico, altrettando non pare possa sostenersi per la fornitura del servizio di gestione della piattaforma di contenuti multimediali, che è altro rispetto al servizio di hosting e, per tale motivo, la definizione di hosting attivo, anche se non errata in senso meramente descrittivo, rischia di essere fuorviante.
Ove un soggetto cumulerà su di sè entrambi i servizi, di (mero) hosting e di gestione della piattaforma, l’analisi dei profili di responsabilità potrà più facilmente essere delineata tenendo conto di tale distinzione.
Nel caso di specie Choopa e VBB hanno fornito separatamente i due servizi e sono andati incontro, in sede cautelare, a sorti completamente diverse in ordine all’applicazione del regime di responsabilità del provider delineato dalla normativa sul commercio elettronico.
Fabio Bravo
Sul caso Yahoo! vs. PFA Films, in tema di responsabilità del provider per l’omessa rimozione di link a contenuti illeciti (relativi all’opera cinematografica “About Elly“), ecco il testo integrale dell’ordinanza cautelare resa il 20 marzo 2011 dal Tribunale Ordinario di Roma, IX sez., Dott.ssa Muscolo (reso disponibile sul sito leggioggi.it).
Non mancherò di commentarlo nei consueti canali accademici e, perché no, anche su Information SOciety & ICT Law.
Fabio Bravo
Dopo la sentenza milanese sul caso Google vs. Vividown e le ordinanze cautelari, anche in sede di reclamo, sul caso Google-YouTube vs. RTI, ora il Tribunale romano si pronuncia nella controversia che vede contrapposta Yahoo! a Open Gate Italia, in rappresentanza della società di produzione cinematografica PFA.
A Yahoo! si è contestata l’attività di linking a siti contenenti video presenti in rete illecitamente, in quanto diffusi senza il consenso del titolare dei diritti sull’opera.
Come riportato da il Velino,
La Nona Sezione del Tribunale di Roma “inibisce a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film ‘About Elly’ mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film”.
La notizia è stata diffusa per Repubblica da Longo, il quale parla di “sentenza”. Nell’attesa di vedere il testo del provvedimento, accoglierei con elasticità il termine sentenza, dato che potrebbe a ragioni trattarsi di ordinanza resa in sede cautelare (reclamabile e, comunque, suscettibile di essere rivista nel merito con la successiva sentenza, ove il giudizio cautelare sia stato incardinato in corso di causa oppure ove sia stato incardinato ante causam e si decidesse per la riassunzione nel merito).
In questa fattispecie si profilano delel novità:
a) sarebbe stato concesso una inibitoria per attività di linking a materiale asseritamente illecito;
b) sarebbe stata accertata, quantomeno sotto il profilo del “fumus” tipico dei procedimenti cautelari, la responsabilità di un “motore di ricerca” e non di un fornitore di servizi di “hosting”.
Dalla ricostruzione di alessandro Longo apprendiamo (con l’accortezza di prendere in maniera elastica il concetto di “sentenza”):
(1)
“La nona Sezione del Tribunale di Roma “inibisce a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film ‘About Elly’ mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film”. Dunque i giudici obbligano Yahoo! a offrire, nei risultati, solo risultati “ufficiali”.”
(2)
“Il giudice ha riconosciuto che i motori di ricerca non possano esercitare “un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link“.
(3)
“Nondimeno, ha deciso in tal senso perché Yahoo! sapeva della violazione del copyright ma non ha rimosso comunque i link ai siti pirata. Per questo motivo il giudice ne ha riconosciuto la responsabilità“.
(4)
La società di produzione cinematografica PFA, che distribuisce il film in Italia, aveva infatti mandato a Yahoo! una diffida, senza successo, chiedendo di ripulire i risultati della ricerca dai “siti riproducenti in tutto o in parte l’opera diversi dal sito ufficiale del film“, si legge ancora nella sentenza. E’ intervenuta quindi Open Gate Italia, società che segue le controversie sul copyright, portando avanti la causa in rappresentanza di Pfa. Open Gate ha fatto notare al tribunale che, facendo una ricerca con le parole “About Elly” su Yahoo!, il sito ufficiale del film non era nemmeno tra le prime posizioni, scalzato da link a pagine che consentivano di scaricare il film.”
Si noti la straordinaria coincidenza con lo schema preso a base delle decisioni rese con ordinanza dal Tribunale di Roma sul caso RTI-Google/YouTube.
In entrambi i casi il titolare dei diritti manda una diffida per contestare la violazione. La contestazione, a quanto consta (almeno nel caso RTI-Google/YouTube) appare generica, ossia non ha indicazione esatta degli URL a cui corrispondere il materiale o il link da rimuovere.
Dalla diffida il Provider, secondo tale schema, può rendersi conto della presenza o meno delle violazioni.
Prima della diffida non ha un obbligo di controllo. Dopo la diffida, essendo in grado di acquisire consapevolezza della violazione, scattano i meccanismi di responsabilità, anche prima che venga attivata la richiesta di rimozione tramite l’autorità giudiziaria (o quella amministrativa) ai sensi del d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico.
Sorprende, invero, le possibilità di estensione delle responsabilità se, come sta avvenendo, si assesta questo modello. Occorre estrema cautela nell’applicazione del principi giuridici emergenti dalla recente giurisprudenza.
La materia dovrà essere quanto prima aggiornata a livello normativo, attraverso il processo di revisione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
Ritornerò quanto prima su tale argomento, attendendo il deposito del provvedimento in questione, comprensivo delle motivazioni.
Fabio Bravo
Commenti recenti