Normativa

Il Comunicato Stampa dell’AGCOM e lo Schema di Regolamento su Copyright e Internet. Il problema non risolto

La mobilitazione civile si è fatta sentire. L’AGCOM, come da suo comunicato stampa, annuncia i contenuti dello Schema di Regolamento sul diritto d’autore in Rete, elaborato a seguito della consultazione avviata con la Delibera 668/2010/CONS, contenente una procedura di rimozione selettiva.

Stando al comunicato stampa, l’AGCOM presenta una posizione decisamente più morbida, in particolare per la volontà di escludere dalla procedura tutti i casi di fair use.

Al riguardo, nel comunicato, si legge che

“La procedura non riguarda (sulla base del principio del fair use):

- i siti non aventi finalità commerciale o scopo di lucro;

- l’esercizio del diritto di cronaca, commento, critica o discussione;

- l’uso didattico e scientifico;

- la riproduzione parziale, per quantità e qualità, del contenuto rispetto all’opera integrale che non nuoccia alla valorizzazione commerciale di questa”.

 

Inoltre, stando sempre al comunicato, la procedura:

“- non si rivolge all’utente finale, né interviene sulle applicazioni

peer-to-peer;

- non limita la libertà di espressione e di informazione, ma assicura

piena garanzia dei diritti di cronaca, commenti, e discussione o di

diffusione a fini didattici e scientifici, nonché ogni uso non lesivo

del normale sfruttamento dei contenuti;

(…)

- inoltre, differentemente da quanto avviene nella maggior parte

dei Paesi europei, in caso di upload, l’upoloader riceverà l’avviso

di notifica e potrà avviare la procedura di contro notifica.

Nel caso dei siti esteri, qualora, in esito all’attività istruttoria, l’Agcom

richieda la rimozione dei contenuti destinati al pubblico italiano in

violazione delle norme sul diritto d’autore e il sito non ottemperi alla

richiesta, il caso verrà segnalato alla magistratura per i provvedimenti di

competenza”.

 

La procedura viene ora così esposta dall’AGCOM:

“(…)

si articola in due fasi: una relativa al procedimento dinanzi al gestore del sito, la seconda al procedimento dinanzi all’Autorità.

Nella prima fase, se riconosce che i diritti del contenuto oggetto di segnalazione sono effettivamente riconducibili al segnalante, il gestore del sito può rimuoverlo lui stesso entro 4 giorni, accogliendo la richiesta rivoltagli (notice and take down).

Nella seconda fase, qualora l’esito della procedura di notice and take down non risulti soddisfacente per una delle parti, questa potrà rivolgersi all’Autorità, la quale, a seguito di un trasparente contraddittorio della durata di 10 giorni, potrà impartire nei successivi 20 giorni (prorogabili di altri 15) un ordine di rimozione selettiva dei contenuti illegali o, rispettivamente, di loro ripristino, a seconda di quale delle richieste rivoltegli risulti fondata”.

 

Quanto al rapporto con l’autorità giudiziaria, il Comunicato dell’AGCOM prevede:

La procedura dinanzi all’Autorità è alternativa e non sostitutiva della via giudiziaria e si blocca in caso di ricorso al giudice di una delle parti.

Inoltre, come tutti i provvedimenti dell’Agcom, anche le decisioni in materia di diritto d’autore potranno essere impugnati dinanzi al TAR del Lazio.

 

Nonostante le diverse aperture, le criticità non mancano.

Come ben sa chi studia la disciplina sul commercio elettronico di derivazione comunitaria, si avvertiva da tempo l’esigenza di introdurre, nel nostro ordinamento, una procedura di rimozione dei contenuti illeciti, al fine di meglio definire l’ambito di responsabilità dei providers per i casi in cui venga contestata la mancata rimozione dei contenuti medesimi.

IL PROBLEMA NON RISOLTO. - In attesa di vedere il testo completo dello Schema di Regolamento (non essendo sufficiente per una analisi il comunicato stampa), balza agli occhi una criticità non rimossa: la fonte normativa che introduce tali norme non può essere un regolamento dell’AGCOM.

Occorre un passaggio parlamentare. E’ quella la sede normativa corretta per l’emanazione delle norme.

La cosa è evidente non solo per la già dedotta (illo tempore) violazione del principio democratico di suddivisione dei poteri (normativo, giudiziario, esecutivo), ma anche perché la disposizione incide sia su diritti fondamentali (come la libertà di espressione, menomata a seguito della rimozione selettiva o anche della sola fase di notice and take down), sia sull’accesso alla magistratura, dal momento che il comunicato precisa che la procedura innanzi all’Authority è alternativa a quella giudiziaria, salvo la paralisi della procedura stessa ove (presumibilmente l’altra parte) ricorrerà all’autorità giudiziaria, sia perché sottrae la controversia sul diritto d’autore all’autorità giudiziaria ordinaria (con competenza ex lege delle Sezioni Specializzate per la  Proprietà Industriale e Intellettuale), per affidarla ad un’autorità amministrativa (in forza di un provvedimento di “auto-normazione” dell’Authority) e, in caso di impugnazione, al TAR che, ad ogni modo, non è il giudice competente previsto per legge per dirimere i contenziosi in materia di diritto d’autore.

Tale ultimo rilievo ha un’ovvia ricaduta sul piano costituzionale, perché finisce per violare il principio espresso dall’art. 25, co. 1, Cost. secondo cui “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge“.

Qui, invece, si assiste ad un congegno normativo che finisce, con fonte regolamentare e non legislativa, per distogliere le controversie sulla violazione del diritto d’autore in Rete dal giudice naturale precostituito per legge (le sezioni specializzate dell’Autorità giudiziaria ordinaria) per affidarla ad un’autorità amministativa indipendente e, in caso di ricorso, ad altro giudice (il giudice amministrativo) che ha ben altre competenze rispetto a quelle richieste per dirimere le decisioni.

Inoltre, il sistema normativo finirebbe per gestire in violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 Cost. le controversie sulla violazione del diritto d’autore, affidandole alle sezioni specializzate della Magistratura ordinaria, come previsto per legge, in caso di controversia relativa a violazioni “off-line” e ad un’autorità amministrativa (e successivamente al TAR in caso di impugnazione), ove le medesime controversie riguardino violazioni “on-line“.

Sottrarre al Parlamento la normazione di tale disciplina è, oltre che un pericoloso precedente, un attacco al principio della sovranità popolare, epressa all’art. 1, co. 2, Cost. (“La sovranità appartiene al popolo, chela esercita nelel forme e nei limiti della Costituzione”).

L’Authority non mi pare legittimata ad emanare tali norme, sostituendosi (arbitrariamente) alle prerogative del Parlamento, che, eletto dal Popolo, ne ha la rappresentanza. Inoltre, non va trascurato che il Parlamento ha su di sè quella responsabilità politica che invece difetta all’Authority e che lo porta a rispondere del suo operato di fronte all’elettorato a fine di ogni legislatura.

Tali rilievi, mossi coralmente nei confronti delle emanande norme dell’AGCOM, presentano pesanti vizi genetici, che non mi pare possano essere risolti con una modifica dello Schema di Regolamento a seguito di nuove consultazioni, neanche ove il testo finale del Regolamento fosse ulteriormente edulcorato.

La via normativa da seguire in subjecta materia rimane, a mio sommesso avviso, quella Parlamentare.

Fabio Bravo

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La Notte della Rete (diretta streaming video)

Qui è possibile seguire la diretta video in streaming


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Delibera AGCOM: Intervista a Stallman

Richard Stallman si è pronunciato sui contenuti della delibera dell’AGCOM 668/2010/CONS, con cui si vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento, in via amministrativa, una procedura di rimozione selettiva dei contenuti web, bypassando il Parlamento e l’Autorità giudiziaria (come già detto tempo addietro, in contrasto con il principio democratico di suddivisione dei poteri legislativo-giudiziario-esecutivo).

Le parole di Stallman sono state consegnate ad Alessandro Longo, in una intervista per l’Espresso, che consiglio caldamente di leggere per intero (“Censura la Web: ribellatevi“).

Riassume bene, in più punti, la situazione che nel nostro Paese stiamo vivendo. Riporto di seguito i passaggi che mi paiono più significativi:

“Questa delibera della vostra Agcom è sbagliata due volte. Perché darà gli strumenti per censurare le voci fuori dal coro, con la scusa della lotta alla pirateria, e perché mira a impedire agli utenti di condividere contenuti”.

 

Signficativamente, poi, aggiunge:

 

Che opinione si è fatto?

“Ho capito che è un tentativo, da parte dei detentori di copyright, di saltare il sistema giudiziario per attaccare siti e servizi che considerano una minaccia ai propri interessi. Il nuovo sistema, diretto da Agcom invece che da un tribunale con regolare processo, porterà a decisioni accelerate contro contenuti internet presunti illegali: è proprio questo il motivo per cui l’industria del copyright lo vuole. Ma, essendo una via abbreviata e rapida, probabilmente calpesterà i diritti degli utenti”.

(…)

 

Che di democrazia si sta parlando lo ha compreso bene anche Stallman, che, da osservatore straniero attento alle dinamiche della Rete, così conclude il suo discorso:

 

Una previsione: come andrà a finire?
“Non posso farla perché dipende da voi. Da voi italiani. Se riuscirete o no a usare quello che vi resta della democrazia per contrastare le minacce, alla libertà, che vengono dalla politica e dalle aziende”.

 

Fabio Bravo

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Delibera AGCOM sulla rimozione selettiva: mobilitazione 2.0 ed eco della politica (la Protesta dei Palloncini e la Notte della Rete)

Sulla delibera AGCOM 668/2010/CONS, con la quale si intende operare una rimozione selettiva in via amministrativa introdotta d’imperio (escludendo il parlamento dall’attività di normazione e l’auorità giudiziaria in ordine alla soluzione della controversia), abbiamo già dimostrato il nostro disappunto appoggiando l’iniziativa di “sito non raggiungibile” (qui l’homepage): la scelta non è condivisa e andrebbe meditata.

Sia chiaro, ciò che non si condivide non è la scelta di operare una rimozione dei contenuti illeciti, di per sè praticabile ed il linea con la direttiva europea sul commercio elettronico, ma le modalità con cui la si vuole introdurre ed eseguire nel nostro Paese.

La blogosfera, grazie all’iniziativa di sito non raggiungibile e, in particolare, agli amici Fulvio Sarzana e Marco Scialdone e l’associazione Agorà Digitale, ha avuto un’eco crescente.

Sono stati organizzati incontri e convegni, anche presso la Camera, con presentazione di un e-Book, è stato lanciato il tam tam su Internet e si è ottenuta anche presenza televisiva (AnnoZero).

Dalla blogosfera la campagna di sensibilizzazione, proprio perché condivisa nei contenuti, ha portato a sensibilizzare giornalisti e politici.

Alle prime voci di Di Pietro ed altri, ora si aggiungono quelle del Presendente della Camera Gianfranco Fini e del Ministro della Giorventù Giorgia Meloni, nonché quella di Pier Luigi Bersani ed altri ancora.

Fulvio rimarca l’eco internazionale che ha la vicenda.

Partita dalla Rete, la mobilitazione si fa anche al di fuori, nel mondo fisico. Le iniziative sono diverse, cocnentrare per il 4 luglio (la Protesta dei Palloncini) e per il 5 luglio (la Notte della Rete) nell’ambito delle quale l’attivitsmo di Agorà Digitale e di Valigia Blu ha un ruolo decisivo.

E’ un esempio bello di democrazia. Riporto un passaggio significativo di un post firmato da Arianna Ciccone di Valigia Blu:

Che sta succedendo?
Succede che la Rete ha dettato l’agenda e la politica in ritardo e a fatica ha risposto. Il Presidente della Camera Gianfranco Fini con un intervento su La Stampa ha detto: “No a troppi paletti…”, avrei preferito proprio no paletti ma va bene anche così; il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani con una dichiarazione ufficiale sostiene che l’AgCom deve fermarsi: nessun bavaglio alla nostra democrazia; il deputato del PDL Roberto Cassinelli, in solitaria nel suo partito, si augura che l’AgCom sospenda immediatamente l’esame del provvedimento e lasci al Parlamento l’incombenza di predisporre gli strumenti più idonei alla tutela del diritto d’autore; il leader dell’Italia dei valori Antonio Di Pietro, sul suo profilo Facebook fa sapere che: ”La Rete è l’ultimo baluardo per la libera informazione e non deve subire censure. Per questo, abbiamo già presentato un’interrogazione parlamentare contro la delibera dell’Agcom”.
L’Agcom ha comunicato – si vede che la pressione sta salendo – che dopo il 6 luglio ci saranno altri 15 giorni per le osservazioni e poi l’approvazione. Che significa secondo me? Che ci stanno provando. Il 6 faranno calmare le acque e poi in piena estate quando l’attenzione sarà calata potranno far passare liberamente e senza tante polemiche la delibera che farà del nostro Paese un vero e proprio laboratorio per la censura “globale” alla Rete.

 

A parte la considerazione che nel PDL la questione inizia a far breccia da più parti, se si considerano le esternazioni del Ministro Meloni (PDL), riportate da Anna masera unitamente a quelle di Fini, la cosa interessante è come il web inizia a costruire i processi democratici.

Se ne è avuta forte la percezione con le recenti amministrative e, soprattutto, con il referendum.

L’informazione di stato vacilla e si rende sempre meno credibile. L’inchiesta di RE (Repubblica e l’Espresso) sulla Struttura Delta in RAI ha svelato i retroscena raccapriccianti.

La Rete consente di far passare l’informazione senza il controllo del potere. Non è tutto, però. Ha una forza in più, perché consente anche di commentarla, di aggiungere opinioni, di replicare e di dissentire, nonché di organizzare il dissenso anche con la mobilitazione civile. E’ un processo che va sorretto con convinzione e tenacia, perché percorre una strada in salita e controvento.

L’Italia non poteva scegliere il modo migliore per festeggiare i suoi 150 anni.

Fabio Bravo

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AGCOM e rimozione di contenuti sul web. Qualcosa si sta muovendo (dalla mobilitazione in Rete alla presa di coscienza della politica)

In un recente post (“AGCOM e web content. La procedura di rimozione selettiva dei contenuti on-line sarà approvata entro il 6 luglio 2011“), avevo criticato, come molti altri, la Delibera AGCOM 668/2010/CONS (l’Authority è intenta ad andare dritta verso l’instaurazione del meccanismo di rimozione selettiva dei contenuti web) ed avevo auspicato che l’uso di Internet riuscisse a confermarsi come strumento di democrazia per: a) sopperire al gap informativo a cui ci consegnano i media tradizionali (circolazione delle informazioni); b) giungere ad una mobilitazione collettiva su tale tema; c) coinvolgere la rete, la stampa, i media e, infine, le forze politiche.

Ora i giornalisti si stanno interessando sempre di più alla questione (Mello, Giglioli, Masera, etc.) e, con essi, appaiono le prese di posizione di diversi politici.

Tra le motivazioni di questi ultimi, quelle di Di Pietro mi sembra colgano bene il segno ove rileva il necessario passaggio parlamentare e la compressione dei termini per articolare le difese dell’interessato nell’ambito della procedura di rimozione selettiva voluta dall’AGCOM, che rischiano di frustrare le possibilità di contraddittorio e le prerogative costituzionali di difesa fissate nell’art. 24 Cost.

Questo tema, come molti di quelli proposti nei 4 Referendum dell’ultima voltazione, non ha colore politico. Deve (dovrebbe) essere trasversale ed incide sulla difesa dei diritti fondamentali dell’uomo.

I tempi di manovra per la mobilitazione della Rete sono stretti, se si pensa che l’AGCOM avrebbe inteso emanare la disciplina in parola il 6 luglio 2011. Seguiremo gli sviluppi.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

 

AGCOM e web content. La procedura di rimozione selettiva dei contenuti on-line sarà approvata entro il 6 luglio 2011

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Sulle frequenze delle TV locali. Esproprio tramite Polizia postale, ma in caso di ricorso al TAR, il giudice non può disporre la reintegrazione

Aldo Fontanarosa e Leandro Palestrini, nel loro articolo intitolaro “Schiaffo alle TV locali e al TAR“, riportano un passaggio “anomalo” della recente manovra del Governo, con cui si consente l’esproprio manu militari, tramite la Polizia delle Comunicazioni (già Polizia Postale e delle Comunicazioni), delle frequenze televisive possedute dalle TV locali, nel caso in cui non provvedano a rilasciare spontaneamente alla scadenza del 21 dicembre 2012.

Nel predetto articolo vengono riportati i testi delle disposizioni normative di cui si sta parlando.

La cosa singolare è che, in caso di ricorso al TAR, ove quest’ultimo dovesse annullare provvedimenti ed atti relativi alle procedure di disattivazione coattiva delle frequenze, non potrà ordinare la reitegrazione in forma specifica (con riassegnazione delel frequenze), ma solamente il risarcimento del danno per equivalente. Del pari, ove la tutela sia richiesta in via cautelare, con la sospensiva il TAR non potrà sospendere l’efficacia dei provvedimenti impugnati con emersione dello status quo ante, ma potrà prevedere unicamente il pagamento di una provvisionale, “in ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze”.

E’ normale?

A me pare incostituzionale, dal momento che per un verso si pretende di comprimere con legge ordinaria al diritto di difesa costituzionalmente garantito dall’art. 24 Cost.: se le procedure sono illegittime e si ricorre innanzi all’autorità giudiziaria, ottenendo ragione, perché il cittadino deve comunque subirne gli effetti pregiudizievoli?

Mi pare, però, che ci sia un’aggressione forte anche alle prerogative della Magistratura, che vede una limitazione grave dei poteri con un provvedimento normativo che non è di carattere generale, ma che è specificamente dettato per il caso concreto della disattivazione coattiva delle licenze attualmente detenute da quei determinati soggetti privati.

La manovra, secondo quanto riferito, dovrebbe essere preordinata ad assicurare ad ogni costo la libera disponibilità di licenze attualmente assegnate alle TV locali, al fine di consentirne la cessione alle compagnie telefoniche per l’ulteriore sviluppo dei servizi di telecomunicazione.

Come precisato nell’articolo sopra citato,

Compratori delle frequenze di Stato saranno le società della telefonia mobile, affamate di banda trasmissiva. Gli italiani si sono innamorati degli smartphone e pretendono di trasmettere o vedere foto e video ad altissima velocità.

 

Problema. Una parte di queste frequenze è occupata da emittenti televisive locali che resistono a liberarle. La resistenza è talmente forte da mettere in forse un’asta che porterebbe oltre 2,4 miliardi nelle casse pubbliche.

 

Ma ora queste frequenze dovranno essere restituite allo Stato, con le buone o con le cattive. La Polizia delle Comunicazioni – stabilisce la nuova Manovra economica – spegnerà “in modo coattivo” (e dunque con la forza) gli impianti che non saranno liberati entro il 31 dicembre 2012.

 

Mi sembra un pericoloso precedente.

Fabio Bravo

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AGCOM e web content. La procedura di rimozione selettiva dei contenuti on-line sarà approvata entro il 6 luglio 2011

La discussa Delibera AGCOM 668/2010/CONS, delinea un possibile scenario volto ad introdurre, in sede regolamentare, una procedura di “notice and take down” (all’italiana), definita di “rimozione selettiva” dei contenuti web protetti dal diritto d’autore, ritenuti illeciti.

Su tale delibera l’Authority ha avviato una pubblica consultazione, che ha portato alla ribalta numerose criticità evidenziate da più parti. Ci si sarebbe aspettato un ripensamento o, quantomeno, che il dibattito venisse approfondito e che le posizioni critiche mosse da numerosi stakeholders fossero oggetto di studio.

Se le istituzioni avviano una consultazione pubblica con la società civile, bisognerà poi tener conto dei risultati e, in caso di divergenze tra scelte istituzionali e quelle prospettate dagli stakeholders, occorrerà che le decisioni adottate siano supportate da argomentazioni ben motivate.

Dall’avvio della consultazione sono emerse però vicende poco chiare, a cominciare dalla discutibile eliminazione delle voci critiche interne all’Authority. Mi riferisco alla sostituzione senza preavviso del Commissario D’Angelo, prima relatore del provvedimento in seno all’AGCOM, poi sollevato dall’incarico senza neanche alcun avviso, solamente perché aveva espresso una posizione critica, segnatamente nella parte in cui si intendeva rimuovere in via amministrativa (e non giudiziaria) i siti Internet ed i loro contenuti.

La consultazione pubblica si è svolta e ne è scaturito un incontro con la società civile, il cui epilogo ha lasciato di stucco chi vi ha partecipato, che denuncia come in realtà le regole del gioco erano già scritte da parecchio, a fronte di una consultazione che avrebbe avuto lo scopo di inscenare un apparente dialogo democratico nel teatrino delle logiche di potere. Sarebbe stato già tutto deciso, senza alcuna concessione da parte dell’AGCOM, e l’adozione delle nuove regole sarebbe attesa per il 6 luglio 2011.

 

Chi è ad agire: il potere economico di chi detiene i diritti d’autore sulle opere che vengono illecitamente diffuse in formato digitale è il potere politico che, con il pretesto del diritto d’autore, vuole mettere in atto strumenti agevoli di controllo del flusso di informazioni in rete, per rimuovere contenuti scomodi, estromettendo al contempo  la magistratura dalle procedure di rimozione?

Su questo dubbio si snoda una pagina importante della democrazia italiana e dei nostri valori costituzionali.

Per passare da una lettura meta-giuridica a quella tecnico-giurica, riporto di seguito i contenuti della Delibera AGCOM 668/2010/CONS che sono apparsi più invisi, aventi ad oggetto la procedura di rimozione selettiva.

 

Si tratta di una

 

(…) procedura articolata nelle seguenti fasi:

 

1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo

 

2. in caso di mancata rimozione del materiale, segnalazione all’Autorità

 

3. verifica dell’Autorità in contraddittorio con le parti

 

4. adozione da parte dell’ Autorità del provvedimento di ordine alla rimozione

 

5. monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza

(…)

 

La delibera citata analizza le caratteristiche di ciascuna fase:

1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo - I titolari dei diritti e tutti gli altri soggetti autorizzati a disporne (in particolare, i titolari di licenze di sfruttamento, in proprio o attraverso le loro associazioni per la tutela di interessi collettivi), possono inviare un avviso di violazione del copyright al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, il quale ha l’obbligo di individuare, ai fini della corretta applicazione della procedura di notice and take down, un punto di contatto per la ricezione di tali richieste. La segnalazione deve essere

redatta secondo un modello predisposto conformemente alle linee-guida dell’Autorità e disponibile sul sito del gestore del sito o del fornitore di servizio

di media audiovisivo. Il gestore del sito, se la richiesta appare fondata, deve rimuovere il contenuto entro il termine di 48 ore dalla ricezione della richiesta, eventualmente contattando il soggetto che ha caricato il video, il quale può a sua volta effettuare una contronotifica.

 

2. Segnalazione all’Autorità - Decorse le 48 ore dalla richiesta inoltrata senza che il contenuto sia stato rimosso, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità,anche per via telematica, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità, sottoponendole la richiesta di rimozione.

 

3. Verifica dell’Autorità in contraddittorio – L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti (titolare del diritto, gestore del sito, soggetto che ha effettuato la contro notifica) da concludere entro cinque giorni, comunicando l’avvio del

procedimento al gestore del sito (o, nel caso non fosse possibile individuarlo, al fornitore del relativo servizio di hosting), all’operatore di telecomunicazione o a quello televisivo, alla cui sfera risulti oggettivamente ascrivibile la violazione della normativa rilevante. La comunicazione d’avvio conterrà una sommaria

descrizione dei fatti contestati, nonché l’indicazione della disposizione normativa o regolamentare che si presume violata. Nel corso del lasso temporale previsto per il contraddittorio, il gestore del sito (o, in subordine, il fornitore del servizio di hosting), l’operatore di telecomunicazione o quello televisivo individuati come versanti in apparente violazione delle norme in tema di diritto d’autore, potrebbero in teoria anche porre subito fine alla condotta violativa segnalata (ad es., provvedendo alla rimozione dei file “incriminati” dal proprio server o dei link a siti esterni dal proprio sito; cessando l’attività di ritrasmissione non autorizzata del segnale televisivo, etc.).In tale ipotesi, l’Autorità, verificata l’avvenuta compliance dell’operatore, potrebbe disporre l’archiviazione del procedimento.

 

4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione - Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.

 

5. Monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza – L’Autorità monitora il rispetto dell’ordine impartito e, in caso di inottemperanza reitera l’ordine avvertendo che il suo mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articolo 1, comma 31 della legge 249/97).

 

Come spesso avviene per le autorità amministrative indipendenti di settore, siamo di fronte al paradosso critico dell’ordine democratico, in cui in un medesimo soggetto viene a concentrarsi il potere di emanare le normative, il potere di decidere sulla violazione e sull’applicazione delle norme, il potere di farle eseguire, con buona pace del principio di suddivisione dei poteri che è alla base di ogni democrazia.

Il problema è che in questo caso le regole emanate in sede amministrativa dall’Authority finiscono per incidere gravemente sulle libertà di rango costituzionale ed hanno l’effetto di sottrarre all’autorità giudiziaria le sue prerogative, senza che vi sia una legge che lo preveda.

Se è pru vero che i provvedimenti resi in sede amministrativa sono in linea teorica impugnabili innanzi al TAR, è altrettanto vero che si costringe il cittadino a rincorrere ex post la tutela nella sede giudiziaria contro un provvedimento amministrativo richiesto da una controparte per scavalcare la tutela (anche d’urgenza) attivabile in sede giudiziaria. Sarebbe stato meglio che il cittadino risponda direttamente in sede giudiziaria nei confronti di chi assume una violazione ai suoi diritti d’autore.

Si noti che, ove la questione attiene al diritto civile (perché si chiede l’inibitoria all’uso non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore e il risarcimento del danno e dunque concerne rapporti inter cives) non si comprende come mai della questione debba essere interessata un’autorità amministrativa indipendente, la quale, quando interviene nei rapporti inter cives (come ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali), lo fa per funzioni di Garanzia in ragione di esigenze di tutela di un soggetto (l’interessato al trattamento dei dati personali), ritenuto “debole” rispetto al suo interlocutore (il titolare del trattamento, che esercita la sua attività per scopi professionali, imprenditoriali o istituzionali, ma non per finalità di carattere meramente personale). Notoriamente, nella normativa sul diritto alla protezione dei dati personali, l’esigenza di istituire il Garante nasce, tra l’altro, per l’impossibilità, da parte dell’interessato, di esercitare da solo i propri diritti nei confronti del titolare, con la conseguente necessità di un soggetto che possa rendere effettiva la sua tutela a fronte della complessità assunta dalla società civile nel settore del trattamento dei dati personali.

Con riguardo ai temi affrontati dalla delibera dell’AGCOM, invece, quali esigenza di tutela dovrebbe assolvere l’Authority, in favore di chi e perché? Sinceramente non si comprende il motivo per cui la controversia inter cives in ordine alla liceità dei contenuti presenti on-line debba essere affidata e risolta, in via d’urgenza, dall’AGCOM e non, invece, dall’autorità giudiziaria che tra l’altro, come si è potuto riscontrare nei casi R.T.I. vs. Google e R.T.I vs. Italia On Line, rispettivamente pendenti innanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Milano, non fa sconti a favore dei providers o degli utenti, né in sede cautelare, né nel merito.

Ove la questione, invece, attiene al diritto penale, per via della violazione della normativa penale emanata a protezione del diritto d’autore, non si vede come possa un’autorità amministrativa sostituirsi all’attività della polizia giudiziaria e della magistratura (anche con riferimento all’attività del P.M.) in ordine all’accertamento della violazione delle norme di rilevanza penale ed alla rimozione delle conseguenze dell’illecito, scavalcando l’applicazione di strumenti cautelari (si pensi al sequestro in sede penale) che sono di compentenza della magistratura e che, di fatto, finiscono per essere deferiti ad un’autorità amministrativa indipendente, che concentra, in subiecta materia, i tre poteri dello Stato, da tenere scissi in un ordinamento democratico.

Occorre un serio ripensamento. Il Presidente dell’AGCOM avrebbe argomentato che l’Italia, con questo emanando quadro normativo, si presta ad essere un “esperimento” nel panorama internazionale, che però ora, per molti, ha il sapore della censura. Sarebbe bello se l’esperimento vero fosse quello della dimostrazione della capacità di reazione della società civile tramite la mobilitazione collettiva che la Rete ora consente, conquistando l’attenzione progressiva dei media e delle forze politiche.

A mio avviso non è sbagliato pensare ad una procedura di rimozione dei contenuti diffusi on-line in caso di illecito (la cui mancata esplicitazione nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e nel D.Lgs. 70/2003 ha posto grandi problemi applicativi), ma, per dirla con un’espressione latina, “est modus in rebus”.

Fabio Bravo

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Esercizio di democrazia (a proposito di sovranità popolare)

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Sito non raggiungibile

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Diversi amici, come Fulvio Sarzana e Marco Scialdone, insieme a molti altri, stanno portando avanti una campagna di sensibilizzazione contro la cancellazione automatica dei contenuti su Internet, intitolata “Sito Non Raggiungibile” (per la quale rinvio al banner clickabile).

Non sono uno dei guru a cui fa riferimento Marco nel suo post (“Poi scopri di non essere più solo“), ma le accorate parole e l’impegno che ci sta mettendo in questa inziativa mi hanno indotto a dare, nel mio piccolo, il mio contributo alla diffusione della campagna, che nella sostanza condivido pienamente.

Marco cita anche le parole della costituzionalista Giovanna De Minico, per il Sole 24 Ore, nella parte in cui dice

“Eravamo convinti che il diritto alla libera informazione prevalesse sul diritto allo sfruttamento dell’opera d’ingegno. Confidavamo che le decisioni contro un soggetto non potessero essere prese senza prima sentirlo. Ritenevamo che l’affidamento in esclusiva di una materia litigiosa al potere giudiziario impedisse l’intervento di ogni altro potere. Certezze giuridiche tuttora corrispondenti a regole costituzionali scritte e non, ma da ultimo indebolite dal decreto 44/2010 e dallo schema di regolamento sul diritto d’autore online dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni” [sott. Delibera ACGOM 668/2010/CONS].

Riassumono bene il cuore del problema.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

 

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Privacy e Decreto Sviluppo. Semplificazioni per le imprese

Già si leggono i primi commenti al decreto legge sullo sviluppo, varato dal Governo.

Dal testo messo a disposizione, anche in data odierna, sul sito del Governo (nella forma di Schema di Decreto Legge), si leggono le norme di semplificazione varate a beneficio delle imprese, tra cui quelle in materia di protezione dei dati personali (privacy).

Le modifiche sono rilevanti. Si segnalano, tra le altre:

a) quelle sull’esclusione della normativa in materia di protezione dei dati personali nei rapporti reciproci tra imprese, enti, associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter (con contestuale introduzione della discutibile definizione di “finalità amministrativo-contabili”, che è del seguente tenoreAi fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro

b) quelle sulla gestione dei curricula e sull’esenzione dall’obbligo di fornire informativa ex art. 13 in caso di trasmissione spontanea da parte degli interessati;

c) quelle sulla sostituzione dell’obbligo del DPS con un’autocertificazione ove il trattamento di dati sensibili e giudiziari concerne non solo dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, ma anche il loro coniuge o i parenti;

e così via.

 

In particolare all’art. 6 (“Ulteriori riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici“) del predetto decreto si trova disposto:

1. Per ridurre gli oneri derivanti dalla normativa vigente e gravanti in particolare sulle piccole e medie imprese sono apportate con il seguente provvedimento, operativo in una logica che troverà ulteriori sviluppo, le modificazioni che seguono:

a) in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese;

(…)

2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l’altro, le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all’articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

“3-bis. Il trattamento dei dati personali relativi a persone giuridiche, imprese, enti o associazioni effettuato nell’ambito di rapporti intercorrenti esclusivamente tra i medesimi soggetti per le finalità amministrativo – contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, non è soggetto all’applicazione del presente codice.”;

2) all’articolo 13, comma 5, è aggiunto in fine il seguente comma:

“5-bis. L’informativa di cui al comma 1 non è dovuta in caso di ricezione di curricula spontaneamente trasmessi dagli interessati ai fini dell’eventuale instaurazione di un rapporto di lavoro. Al momento del primo contatto successivo all’invio del curriculum, il titolare è tenuto a fornire all’interessato, anche oralmente, una informativa breve contenente almeno gli elementi di cui al comma 1, lettere a), d) ed f).”;

3) all’articolo 24, comma 1, lettera g) le parole: “anche in riferimento all’attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate” sono soppresse e dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:

“i-bis) riguarda dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis;

i-ter) con esclusione della diffusione e fatto salvo quanto previsto dall’art. 130 del presente codice, riguarda la comunicazione di dati tra società, enti o associazioni con società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile ovvero con società sottoposte a comune controllo, nonché tra consorzi, reti di imprese e raggruppamenti e associazioni temporanei di imprese con i soggetti ad essi aderenti, per le finalità amministrativo contabili, come definite all’articolo 34, comma 1-ter, e purché queste finalità siano previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all’atto dell’informativa di cui all’articolo 13.”;

4) all’articolo 26, comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

“b-bis) dei dati contenuti nei curricula, nei casi di cui all’articolo 13, comma 5-bis.”;

5) all’articolo 34, il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

“1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli relativi al coniuge e ai parenti, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall’obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza previste dal presente codice e dal disciplinare tecnico contenuto nell’allegato B). In relazione a tali trattamenti, nonché a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrativo – contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentiti il Ministro per la semplificazione normativa e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico contenuto nel citato allegato B) in ordine all’adozione delle misure minime di cui al comma 1.

1-ter. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, i trattamenti effettuati per finalità amministrativo – contabili sono quelli connessi allo svolgimento delle attività di natura organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, a prescindere dalla natura dei dati trattati. In particolare, perseguono tali finalità le attività organizzative interne, quelle funzionali all’adempimento di obblighi contrattuali e precontrattuali, alla gestione del rapporto di lavoro in tutte le sue fasi, alla tenuta della contabilità e all’applicazione delle norme in materia fiscale, sindacale, previdenziale – assistenziale, di salute, igiene e sicurezza sul lavoro“;

6) all’articolo 130, comma 3-bis, dopo le parole: “mediante l’impiego del telefono” sono inserite le seguenti: “e della posta cartacea” e dopo le parole: “l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario” sono inserite le seguenti: “e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1,“.

 

La mofidica è rilevante. Se ne parlerà molto. Ritornerò sicuramente con altri interventi.

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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