A seguito del post sulle self-driving cars, ove segnalavo che in realtà la notizia diffusa dai media, secondo cui Google starebbe approntando, quale novità assoluta, “un’auto che si guida da sola”, aveva dei precedenti noti in ambito mondiale ed europeo, in prestigiose università e centri di ricerca mondiali, ove l’europa non è certo da meno.
Anche in Italia abbiamo ricerche di grande rilievo in questo settore. Ringrazio vivamente Giuseppe Gungui, che mi ha rilasciato un apposito commnento, per aver proposto diversi link ed alcuni ulteriori video sugli importanti risultati dei progetti dell’Università di Parma, che vorrei riproporvi affinché non passi inosservata l’eccellenza italiana.
Sono contento della segnalazione avuta, che mi dà l’occasione di dimostrare, in questi giorni così difficili per il mondo accademico (in relazione alle discusse proposte di riforma universitaria ed ai drastici tagli che hanno colpito il mondo accademico) quanto sia capace la ricerca sviluppata nelle Università del nostro Pasese, che merita di essere alimentata se volgiamo che lo sviluppo economico dell’Italia decolli definitivamente.
Ecco i link proposti:
1) Overland
Quattro veicoli elettrici guidati in modo automatico da computer, una sfida in bilico tra l’Avventura e la fantascienza con un occhio di riguardo all’ambiente. Da Agosto a Novembre 2010 lungo i 15000 chilometri che separano Milano e Shangai proiettati verso Expo 2015. Tutto questo è reso possibile dall’incontro tra Overland e il Vislab dell’Università di Parma con la collaborazione di Gazpromneft lubricants. Un’avventura unica con molteplici obiettivi scientifici, compresa una mappa dell’inquinamento da CO2 nei paesi attraversati.
2) VisiLab
VisLab is a spinoff company of the University of Parma; it is involved in basic and applied research, developing machine vision algorithms and intelligent systems for different applications, primarily for the the automotive field.
Many results are considered worldwide milestones in vehicular robotics. VisLab, thanks to its almost-20-ys-old history, is also developing its own products for the automotive market.
3) ARGO
4) VisiLab. Dimostrazione (BRAiVE)
5) Progetto ARGO nel 1998
6) Progetto ARGO nel 1999
Che sia di buon auspicio per le sorti future dell’Università italiana, che, quanto a intelligenze e capacità, nulla ha da invidiare a quelle estere. Se solo fosse oggetto di maggior considerazione nelle scelte, anche economiche e finanziarie, di Governo potrebbe ben esercitare quel ruolo trainante per il benessere economico, sociale e culturale del nostro Paese che le è proprio.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
Un articolo pubblicato su La Stampa ha per titolo “Google lancia l’auto che si guida da sola“.
Come noto spesso negli articoli dei quotidiani e della Stampa in particolare, ciò che proviene da Google sembra brillare più degli altri. Che Google innovi molti sono d’accordo, ma occorre un po’ di accortezza nel lanciare certi messaggi, altrimenti, chi non è addentro al mondo della ricerca nel settore tecnologico, rischia di avere informazioni fuorvianti.
Nel predetto articolo apparso oggi (11 ottobre 2010), si legge chiaramente quanto segue:
È il desiderio di tantissimi automobilisti: salire a bordo di una macchina che si guida da sola. Ora però, grazie a Google, questo che sembrava un sogno da film di fantascienza è diventato realtà. Anche stavolta la tecnologia è riuscita a realizzare le suggestioni di scrittori e cineasti visionari. In particolare, a immaginare una macchina di questo tipo, era stato prima Stephen King, poi John Carpenter che ha tradotto nel grande schermo la sua idea. Il film, come il romanzo, del 1983, si chiamava, «Christine, la macchina infernale». Racconta proprio le vicende di un’auto che, come un essere vivente, si muove e agisce in modo autonomo (…).
Quella che in realtà appare un’invenzione di Google, è oggetto di studi e di ricerche, con ottimi risultati, nelle università e nei centri di ricerca di tutto il mondo, oltre che nei laboratori delle principali case automobilistiche. Gli esempi non mancano neanche in Europa.
I progetti sono numerosi. Di seguito mi limito ad indicarne alcuni.
In questo PDF c’è un articolo scientifico, dal titolo significativo “CyberCars: Past, Present and Future of the Technology“ elaborato nell’ambito di un importante progetto finanziato dall’UE sulle CyberCars.
Alcuni dei quali sono frutto di una semplice ricerca su YouTube, altri mi erano noti da molto tempo:
Ed ancora:
L’articolo continua precisando che
Secondo il New York Times, l’automobilista, o sarebbe meglio parlare di passeggero, si siede normalmente al suo posto ed è comunque in grado di prendere il controllo della manovra in ogni momento. Per il blog del famoso motore di ricerca, il dipartimento della Motorizzazione della California ha già autorizzato la circolazione di queste auto, a patto che non circolino da sole. La stessa Google ha informato la polizia del ’Golden State’ sulla loro invenzione, assicurando sempre la presenza di una persona a bordo, in grado di correggere ogni eventuale difetto. Dall’esterno, questa ’Google car’, appare come una normale Toyota Prius, che ha sul tetto uno strano cilindro.
Se la Google Cyber-Car appare come una normale Toyota Prius, allora si potrebbe dubitare che sia una loro invenzione. Su YouTube, infatti, c’è un video non recentissimo della Toyota Self-Driving Car:
Oltre alla GM, alla Toyota, anche le case automobilistiche europee hanno le loro Cyber Cars (Self-Driving Cars).
Di seguito alcuni link video che attestano il risultato di ricerche per la BMW e per la VW, con il modello Golf, che evidenziano come le tecnologie in questione possono ben essere utilizzate senza pregiudicare una guida sportiva:
1) BMW (video)
2) VW (Golf) (video).
Qui altri interessanti video (da scaricare) nell’ambito del progetto “Cyber-Car2″.
L’articolo termina con queste parole:
Il progetto e stato sviluppato da Sebastian Thrun, 43 anni, direttore del Stanford Artificial Intelligence Laboratory, ingegnere della Google e co-invetore del famosissimo programma Street View. Secondo le stime più ottimistiche ci vorranno almeno altri otto anni per mettere a punto questo tipo di vettura al livello commerciale. In questo modo si potrebbe fortemente ridurre l’incidenza della mortalità nelle strade, che solo negli Usa provoca 37 mila vittime l’anno. Nel frattempo, le leggi della strada dovranno necessariamente adattarsi alle nuove prospettive. Il problema maggiore riguarda il settore assicurativo e legale. Se qualcosa va storto e il computer non ferma la macchina di fronte a un pedone, chi sarà il responsabile? L’uomo che si trova a bordo o chi ha ideato il software difettoso?
Insomma, quella che appare come una novità di Google è, in realtà, un importante contributo che anche Google sta dando a questo collaudatissimo settore.
L’impegno di molte case automobilistiche è notevole e già si vedono in commercio i risultati di parte della ricerca, dai sensori per il parcheggio ai veicoli autoparcheggianti.
Dall’articolo commentato mi rendo conto che le innovazioni e le ricerche nel settore tecnologico non sono conosciute ai più, che vedono come lontane e futuristiche le soluzioni già operative nei centri di ricerca, ma che nell’immaginario collettivo appartengono a film di fantascienza. Mi propongo, allora, di introdurre nei prossimi post, di tanto in tanto, degli esempi su come il futuro sia più vicino di quanto non si possa credere.
Come già mi era capitato di annotare in altri post legati alla robotica ed alla cibernetica, concordo ampiamente sul fatto che il diritto dovrà cercare nuove regole e rispondere a nuovi interrogativi, ma, a mio avviso, dovrà farlo molto prima degli otto anni pronosticati in casa Google.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
Sul sito ufficiale dell’OSOR.EU (The Open Source Observatory and Repository for European public administrations) è stato riportato il caso della Piattaforma Experience, che su EUPL.IT era stato segnalato come Italian Best Practice.
Gijs Hillenius dell’OSOR.EU, che ringrazio sentitamente, ha pubblicato sul sito istituzionale l’articolo dal titolo “IT: Italian regional administrations republishing proprietary software as open source” nel quale viene dato ampio spazio alla significativa esperienza italiana sulla scelta dell’EUPL (la licenza dell’UE per l’open source software), di cui avevo parlato anche in questa sede.
Dalla lettura dell’articolo apparso sull’OSOR.EU emerge che ciò che ha colpito è, inevitabilmente, l’operazione con cui viene estesa ad un elevato numero di pubbliche amministrazioni (20 Regioni d’Italia, 2 Province autonome di Trento e Bolzano e il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) la proprietà del software da licenziare in EUPL.
Tale scelta è dettata dalle specificità del software, di gestione dei rischi ambientali e idrogeologici sull’intero territorio nazionale, il che rende tutte le predette pubbliche amministrazioni, che coprono l’intero territorio italiano, interessate a mantenere la titolarità e la gestione del software, controllandone lo sviluppo anche per il futuro.
L’articolo, oltre a puntare l’attenzione sulle questioni relative alla ownership, si sofferma anche sulla Acrotec, la società che ha sviluppato il software.
Ampio risalto viene dato anche al sito EUPL.IT ed all’attività di monitoraggio e documentazione sull’uso della EUPL (European Union Public Licence) presso le pubbliche amministrazioni italiane.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
L’ANSA ha diramato la notizia secondo cui il Ministro Fazio starebbe pensando di consentire anche in Italia l’apertura di farmacie on-line.
La notizia è stata ripresa anche da La Stampa, ove si legge:
«Non escludo l’ipotesi che anche l’Italia, a fronte di precise garanzie, possa dare via libera alle farmacie on-line, solo ed esclusivamente per la vendita di farmaci senza ricetta». Lo ha detto al suo arrivo a Bruxelles il ministro per la Salute, Ferruccio Fazio, in occasione del Consiglio dei Ministri della Salute europei, sotto la neopresidenza Belga dell’Unione Europea.
La regolarizzazione delle farmacie on-line in Europa è in discussione informalmente in sede comunitaria oggi a Bruxelles. La posizione dell’Italia, prima di netta chiusura, «potrebbe quindi ammorbidirsi».
Per chi volesse approfondire il tema sulla disciplina delal vendita on-line di prodotti farmaceutici per uso umano, rimando a questo saggio, che ho pubblicato tempo addietro:
Su tale argomento, per chi ha modo di accedervi, ho registrato un’apposita lezione in e-learning per il Master in “Diritto delle nuove tecnologie e informatica giuridica” all’Università di Bologna.
Fabio Bravo
Riprendendo la notizia del nuovo accordo sui micropagamenti elettronici tramite telefono cellulare che vede la partecipazione di Telecom Italia e Movincom, segnalo questo articolo pubblicato su Key4Biz, nonché quest’altro breve post, dedicato al rapporto tra mobile payment e sistemi di pagamento elettronico attraverso carte di credito.
Qui si possono consultare informazioni tecniche sul funzionamento dell’mPayment suggerito da Movincom.
Per una dimostrazione, invece, è possibile consultare questo link.
Altre informazioni di dettaglio sono consultabili nel documento in PDF messo a disposizione sempre dal Consorzio Movincom.
Il settore dei pagamenti elettronici tramite cellulare merita grande attenzione, in quanto potrebbe essere il fattore innovativo che potrebbe determinare il decollo del commercio elettronico nel nostro Paese, tendenzialmente refrattario all’uso disinvolto delle carte di credito.
Con i mobile payments, infatti, si avrebbero innegabili vantaggi:
1) il cellulare ha una ampia diffusione in Italia;
2) l’uso del cellulare, stante l’associazione biunivoca tra SIM e suo titolare, consente anche di accertare l’identità del soggetto che compie l’operazione giuridico-economica via Internet (es. acquisto di un bene via Internet e pagamento del prezzo). Il sistema di pagamento potrebbe essere usato, contestualmente, anche come sistema di autenticazione e accertamento dell’identità tramite Internet, come già si fa, ad esempio, nel caso di utilizzo del wi-fi nelle aree pubbliche;
3) l’uso del telefono cellulare avrebbe il vantaggio di avere connaturata la possibilità del pagamento, ove lo stesso avvenisse addebitando l’importo in bolletta o scalandolo dal traffico telefonico prepagato.
Vi sono, poi, altri vantaggi sul piano commerciale, ben rimarcati da Movincom, per le imprese che decidono di avvalersi del sistema di pagamento elettronico tramite cellulare sono :
Attivazione di un nuovo canale di vendita accessibile ai propri clienti in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo Abbattimento costi fissi infrastrutturali e contemporaneo ampliamento della rete di vendita virtuale: il Punto Vendita è sul cellulare Acquisizione nuova clientela grazie ad un’offerta differenziante e all’effetto “acquisto ad impulso” consentito dal telefono cellulare Accesso, come consorziati, agli accordi quadro che verranno stipulati con gli altri operatori di filiera, in particolare con gli operatori di pagamento e gli operatori Telco Presidio di un business (mobile business) con alte potenzialità di crescita e margini sostenuti Velocizzazione del processo di acquisto ‘all-in-one’: esigenza, selezione, acquisto, pagamento, fruizione. Forte ritorno mediatico e comunicativo Costruzione base di conoscenza per operazioni di marketing personalizzato One2One (CRM, Promozioni, Cross Selling) Abbattimento costi di gestione contante e gestione contabile (riconciliazioni/quadrature)
V’è però anche un grosso limite, dato dal fatto che il cellulare, generalmente, potrà essere usato per pagamenti non significativi, soprattutto là dove gli utenti ricorrono alle schede prepagate e non al servizio in abbonamento. Il credito telefonico solitamente disponibile, infatti, appare per lo più modesto e, salve rare eccezioni, finisce per consentire solo transazioni economiche di valore molto contenuto, mediamente fino a 10-20 euro, oltre il quale è facile pensare che si ricorrerà alle carte prepagate o alle carte di credito.
Sarà interessante vedere gli sviluppi concreti di tali forme di pagamento nel nostro Paese e studiarne sin da ora le implicazioni giuridiche.
Fabio Bravo
È cronaca estera (Spagna) l’adozione del braccialetto elettronico per fronteggiare le ipotesi di violenza domestica, maltrattamenti familiari e stalking.
Su tale soluzione occorre però una riflessione seria, perché il diritto penale e processuale penale, le scelte criminologiche e di politica per la sicurezza toccano aspetti delicati, essendo destinati ad incidere sui diritti fondamentali del soggetto a cui il braccialetto elettronico viene applicato.
Con ciò non si vuol intendere che l’adozione del braccialetto elettronico sia eccessiva, ma che non debba eccedere, nei suoi effetti, il principio di proporzionalità rispetto agli scopi per cui il braccialetto viene usato.
Qui occorre fare una breve ricostruzione di ciò che è avvenuto recentemente nel nostro sistema giuridico.
L’introduzione del reato di «atti persecutori» all’art. 612 bis c.p., noto come reato di «stalking», è stato accompagnato dalla modifica al codice di procedura penale, là dove, dopo l’art. 282 bis, è stato inserito il nuovo art. 282 ter c.p.p. (cfr. decreto legge 23 febbraio 2009, conv. in legge 38/2009).
Nei primi due commi di tale articolo si trova regolamentato il divieto di avvicinamento non solo ai luoghi frequentati dalla persona offesa, ma anche alla persona offesa medesima o ai prossimi congiunti o conviventi della stessa, oppure alle persone con cui la medesima persona offesa sia legata da una relazione affettiva.
Eccone una trascrizione:
Art. 282- ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). — 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all’imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
Ebbene, qui (ed in casi simili, ad esempio per maltrattamenti familiari) sorge il problema di come garantire il rispetto del divieto.
Ecco allora che le nuove tecnologie, panacea di tutti i mali odierni, entrano nuovamente in gioco.
S’è pensato di attuare il famigerato braccialetto elettronico, con tanto di geolocalizzazione con GPS.
Nella Spagna di Zapatero, riferisce la Repubblica, ne sono stati acquistati già tremila, al fine di conoscere la posizione geografica del soggetto a cui è stato intimato il divieto di avvicinamento.
L’articolo precisa:
Il primo braccialetto è stato allacciato qualche giorno fa nel comune di Valencia: 24 ore al giorno indicherà alla polizia e alla vittima dove si trova chi lo indossa, un uomo condannato per maltrattamenti in famiglia, un ex marito che non potrà più avvicinarsi alla donna che per anni ha maltrattato. E’ solamente il primo dei tremila braccialetti con sistema gps che la Spagna ha consegnato alle forze dell’ordine perché, su richiesta dell’autorità giudiziaria, li sfrutti contro i violenti.
Ad ancora:
I 3.000 braccialetti elettronici messi a disposizione della giustizia spagnola dal governo di Zapatero sono dell’ultima generazione. Quando il marito o ex marito riceve il braccialetto alla donna viene fornito un dispositivo che avvisa lei e la polizia se l’uomo si avvicina a meno di 500 metri. Un segnale d’allarme che potrebbe essere decisivo per evitare nuove violenze.
Nell’ambito di una lezione tenuta alla Polizia di Stato mi sono trovato a commentare il fatto che la riforma abbia allargato il divieto di avvicinamento rendendolo operativo non solo con riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa (e dagli altri soggetti indicati dalla norma), ma anche con riferimento alla medesima persona offesa (ed agli altri soggetti indicati dalla norma), senza che abbia rilievo il luogo di riferimento.
La norma, di maggior tutela per la persona offesa, nasconde però un paradosso.
Già di per sé è costruita in maniera non del tutto condivisibile, perché costringerebbe il soggetto a cui il divieto è intimato ad allontanarsi dai luoghi frequentati ove sia la vittima ad avvicinarsi a lui. Ciò sembra urtare contro il principio di libertà personale, il cui sacrificio deve essere proporzionale e non portato oltre misura.
Per comprendere meglio l’incidenza oltre misura sui diritti e sulle libertà fondamentali del soggetto raggiunto dal divieto (la cui compressione dovrebbe essere proporzionale agli scopi per cui il divieto viene inflitto, senza travalicarli in eccesso) potrebbe essere utile richiamare il paradosso a cui accennavo poc’anzi.
Infatti, ove la persona offesa volesse far incorrere il destinatario del provvedimento restrittivo in una violazione del divieto, sarebbe sufficiente recarsi presso di lui, nei luoghi da questi frequentati.
Il paradosso, invero, non è così lontano dalla realtà se si pensa che i contrasti avvengono, nella maggior parte dei casi, nell’ambito di persone prima legate da rapporti sentimentali o affettivi.
Esperienza e letteratura insegnano, poi, che l’interazione autore-vittima nelle dinamiche criminali potrebbe far registrare la reazione della vittima, che per difendersi o per «colpire» in qualche modo l’aggressore o lo stalker, anche a scopo di vendetta, potrebbe attivare comportamenti volti a danneggiarlo.
Approfittare del divieto di avvicinamento per far risultare la sua violazione è ora fin troppo facile, per come è costruita la norma e per le tecnologie che consentono l’accertamento della violazione.
Immaginiamo che la vittima voglia arrecare un danno al soggetto raggiunto dal divieto di avvicinamento, a cui viene imposto il braccialetto elettronico.
La vittima, soprattutto se conosce le abitudini del soggetto a cui è imposto il divieto di avvicinamento, potrebbe raggiungerlo o addirittura anticiparlo, facendo maturare l’oggettiva violazione del divieto, provata dallo strumento tecnologico.
In tal modo la vittima è in grado di far scattare, ai danni del soggetto a cui il divieto è imposto e senza che possano rilevare le sue effettive intenzioni, le sanzioni collegate alla violazione del divieto di avvicinamento.
Il braccialetto elettronico, infatti, è in grado di avvisare immediatamente non solo la vittima, ma anche le forze dell’ordine, le quali disporranno dell’evidenza informatica offerta dallo strumento elettronico per agire nei confronti dell’autore della violazione.
Ulteriori problemi, non meno gravi, possono riguardare la violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali del soggetto su cui il braccialetto elettronico viene installato.
Infatti occorrerà prestare attenzione affinché il controllo operato da tale dispositivo tecnologico operi solamente al fine di evitare l’avvicinamento alla vittima (o potenziale vittima), ma non anche per far rivelare abitudini di vita e altre informazioni che il monitoraggio costante (24 ore al giorno) e la geolocalizzazione tramite GPS consentono.
Insomma, l’uso della tecnologia va bene, ma come sempre occorre essere molto cauti, prestare attenzione alle conseguenze ed agli «effetti collaterali», dato che la nostra società (information society) sembra pronta ad abbracciare l’innovazione tecnologica, perché attratta da essa, ma non sembra altrettanto pronta ad affrontarla e a gestirne gli effetti.
L’esempio spagnolo sta per essere considerato seriamente anche in Francia, ove per la verità il braccialetto elettronico e’ già attivo dal 19 dicembre 1997 come pena alternativa alla detenzione in carcere, al fine di controllare i condannati che scontano la pena agli arresti domiciliari.
Sulla scia della facilità con cui si cavalcano certe tendenze per farne cavalli di battaglia da sbandierare politicamente, è fin troppo evidente che l’argomento sarà ripreso anche in Italia, tra gli strumenti necessari per garantire la sicurezza.
Le politiche per la sicurezza si troveranno di nuovo a caldeggiare le tecnologie informatiche ed a scontrarsi con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali. Qui il dibattito deve essere attento, perché non si può recepire l’innovazione tecnologica senza confrontarsi con l’impatto sociale e con le norme giuridiche.
A me sembra, ad esempio, che l’eventuale introduzione del braccialetto elettronico debba far correggere la disposizione relativa al divieto di avvicinamento, facendo in modo che il divieto operi con riferimento a luoghi determinati o determinabili a priori e non in relazione a dove di volta in volta si troveranno un insieme di soggetti, quali la persona offesa, i suoi prossimi congiunti, i conviventi e le persone ad essa legate da relazioni affettive.
Insomma, il dibattito è aperto.
Fabio Bravo
Ho messo a disposizione della comunità l’e-Book n. 2, prelevabile gratuitamente, oltre che in questo post, anche nella pagina “e-Book” del presente blog e nella pagina “pubblicazioni” del sito www.fabiobravo.it
L’e-Book n. 2 è intitolato “DRM, contrattazione telematica e contrattazione cibernetica mediante agenti software nella distribuzione B2C” ed è il risultato della mia attività di ricerca svolta presso il CIRSFID dell’Università di Bologna nell’ambito di un Progetto di Ricerca di rilevante Internesse Nazionale (PRIN 2003-2005) finanziato dal Ministero dell’università e della ricerca.
Il lavoro di ricerca è stato già pubblicato in versione cartacea, ma, essendomi riservato tutti i diritti al fine di divulgare quanto più possibile i risultati del progetto, Vi ripropongo i contenuti in forma di e-Book, in modo da renderli fruibili e veicolabili con maggiore facilità e diffusione per chiunque fosse interessato.
Il progetto è stato coordinato a livello nazionale proprio dall’Università di Bologna.
Il Coordinatore Nazionale dell’intero progetto di ricerca è stato il Prof. Alberto Musso, che anche in questa occasione ringrazio.
Fabio Bravo
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