Giornalismo

Diritto dell’informazione e conduzione del TG1: reintegrata Tiziana Ferrario (lesione della professionalità per discriminazione politica)

L’ANSA, con un lancio ripreso immediatamente dal Corriere della Sera, rende noto che la giornalista Tiziana Ferrario si è vista accogliere il ricorso d’urgenza presentato innanzi al giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma per la sua esclusione dalla conduzione del TG1.

Il Tribunale, nella persona del giudice Dott. Marrocco,

ha ordinato alla Rai di reintegrare la giornalista nelle mansioni di conduttrice del Tg1 delle 20 e di inviata speciale per grandi eventi.

Le tematiche del diritto dell’informazione si innestano su quelle del diritto del lavoro e dei diritti della personalità:

Il giudice ha ravvisato nella rimozione di Tiziana Ferrario dell’incarico di conduttrice del tg della rete ammiraglia una “grave lesione della sua professionalità per motivi di discriminazione politica a seguito dell’opposizione della stessa giornalista alla linea editoriale del direttore Augusto Minzolini.

Oltre all’integrazione nell’incarico di conduzione nel TG1 di prima serata e di inviata per grandi eventi, la “grave lesione della professionalità” pare aprire agevolmente la strada anche a richieste di risarcimento del danno non patrimoniale.

Fabio Bravo

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La Fiat chiede ad AnnoZero 20 milioni di Euro a titolo di risarcimento del danno per un servizio giornalistico

La somma è ingente: 20 milioni di Euro di risarcimento del danno.

Si tratta della richiesta risarcitoria che la Fiat starebbe promuovendo per le dichiarazioni asseritamente diffamatorie e lesive della reputazione commerciale della società torinese emergenti da un servizio giornalistico andato in onda il 2 dicembre 2010 nel corso della trasmissione televisiva “AnnoZero”, condotta da Michele Santoro.

I particolari emergono in un articolo del Corriere della Sera, che riporta la notizia diramata dall’ANSA:

Venti milioni: a tanto ammonterebbe la richiesta di risarcimento danni presentata dalla Fiat contro la trasmissione Annozero di Michele Santoro, per la puntata del 2 dicembre.

In particolare, nel mirino del Lingotto erano finite le affermazioni contenute in un servizio su tre autovetture, tra le quali l’Alfa Romeo MiTo, ritenute «fortemente denigratorie e lesive dell’immagine e dell’onorabilità della società, dei suoi prodotti e dei suoi dipendenti».

Se andiamo a leggere i dettagli, si apprende che:

In particolare, la Fiat aveva spiegato che «in modo del tutto strumentale» Annozero aveva «illustrato le prestazioni di tre autovetture, fra cui una Alfa Romeo MiTo, impegnate in un test apparentemente eseguito nella stagione autunnale, per concludere, sulla sola base dei dati relativi alla velocità, che i risultati di questa “prova” avrebbero dimostrato una asserita inferiorità tecnica complessiva dell’Alfa Romeo MiTo. Si trattava di una ripresa televisiva che è stata artificialmente collegata ad una prova comparativa condotta nella stagione primaverile, non con le stesse vetture, dal mensile Quattroruote e poi pubblicata nel numero dello scorso mese di giugno di questa rivista». «Quello che, incredibilmente, la trasmissione non ha raccontato – aveva spiegato ancora il Lingotto – è che la valutazione globale di Quattroruote, risultante dalla comparazione dei dati relativi alle prestazioni tecniche, alla sicurezza e al confort ha attribuito all’Alfa Romeo MiTo in versione Quadrifoglio (1.368 cc) una votazione superiore a quella della Citroen DS3 THP (1.598 cc) e della Mini Cooper S (1.598 cc). Fiat, anche a tutela delle migliaia di lavoratori che quotidianamente danno il loro contributo alla realizzazione di prodotti sicuri e tecnologicamente avanzati, intende pertanto intraprendere un’azione di risarcimento danni (il cui ricavato sarà interamente devoluto in beneficenza) – aveva concluso l’azienda – come forma di difesa a fronte di una condotta tanto ingiustificata quanto lesiva della verità».

Altri particolari sono disponibili in quest’altro articolo, in cui compare anche il video con le parole di Michele Santoro.

Vedremo come si svilupperà la vicenda, che attiene ai limiti del diritto di cronaca in sede giornalistica, in rapporto alla tutela dell’onore e della reputazione commerciale.

Fabio Bravo

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Giornalismo, Yara e privacy

Come già avvenuto per il caso di Sarah Scazzi, anche per il caso della scomparsa di Yara Gambirasio il rischio di un accanimento mediatico eccessivo è tutt’altro che ipotetico, tant’è che il Garante per la protezione dei dati personali ha emanato, alcuni giorni fa, un apposito comunicato stampa, che riporto di seguito, al fine di contribuire a darne maggiore diffusione:

Yara: il Garante privacy invita i media a rispettare la riservatezza della famiglia

In riferimento al caso della giovane Yara Gambirasio, il Garante per la protezione dei dati personali invita i media, nell’esercitare il legittimo diritto di cronaca riguardo ad un fatto di sicuro interesse pubblico, a usare sempre la necessaria responsabilità e sensibilità e a rispettare la richiesta di riservatezza che proviene dalla famiglia e dalla comunità cittadina.

La vicenda di Yara, infatti, va purtroppo profilandosi come un fatto di cronaca particolarmente doloroso, le cui circostanze e implicazioni potrebbero ledere gravemente la dignità della minore, colpire la famiglia nei suoi affetti più intimi e provocare ulteriore dolore e lacerazione nella comunità nella quale Yara è cresciuta.

Il Garante chiede, dunque, ai media di evitare accanimenti informativi sul caso e di limitarsi a profili di stretta essenzialità, astenendosi dal riportare dettagli e particolari che rendano la ragazzina e la sua famiglia vittime di inutili morbosità.

Roma, 6 dicembre 2010

Il comunicato rende bene l’idea dell’impatto del giornalismo sulla vita privata delle persone e l’accortezza è d’obbligo quando le vicende riguardano minori.

La disciplina giuridica in materia protezione dei dati personali e il suo contemperamento con il diritto dell’informazione (nella sua duplice veste di diritto a informare e di diritto ad essere informati) deve essere patrimonio essenziale di ogni buon giornalista.

Fabio Bravo

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Dentro l’inchiesta. Presentazione del libro di Gerardo Adinolfi alla Feltrinelli International di Bologna

Il 9 dicembre 2010, alle ore 18:00, presso la Feltrinelli International di Bologna, ci sarà la presentazione del volume scritto da Gerardo Adinolfi dal titolo “Dentro l’inchiesta. L’italia nelle indagini dei reporter“.

E’ un buon testo che introduce al giornalismo investigativo ed è di orientamento per chi si accosta alla professione.

Alla presentazione del volume interverranno, oltre all’autore, anche il Dott. Fabrizio Binacchi (Direttore RAI Emilia Romagna), il Dott. Giampiero Moscato (Giornalista, Vice Capo Redattore ANSA), nonché il sottoscritto (Università di Bologna).

Consiglio vivamente a chi fosse interessato (e penso anche a chi aderisce al G.I.Lab, laboratorio di giornalismo investigativo, nell’ambito del mio progetto www.giornalismoinvestigativo.tv) di assistere all’incontro (anche Gerardo Adinolfi, l’autore del volume, è tra i partecipanti al G.I.Lab).

L’evento è un’ottima occasione di confronto tra illustri professionisti e mondo accademico.

Fabio Bravo

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***

Aggiornamento:

1) Video-Abstract della presentazione (su YouTube)


2) Resoconto della presentazione (sul blog dell’Autore)



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Pubblicazione su Internet delle ordinanze di custodia cautelare. I limiti imposti dal Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali, con la recente newsletter n. 343 del 5.11.2010, ha così riassunto i contenuti del provvedimento reso in tema di pubblicazione on-line dell’ordinanza di custodia cautelare:

Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali

Se un sito internet pubblica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, deve però oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Lo ha stabilito il Garante privacy vietando ad una associazione la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell’ordinanza.

L’Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha così accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un’illecita diffusione di dati “di natura riservata e personale” dovuta alla pubblicazione integrale dell’ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero da parte della onlus, che può esercitarsi anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di là della finalità informativa e viola il principio dell’essenzialità dell’informazione.

La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, è ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l’associazione dovrà rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l’ordinanza e darne comunicazione all’Autorità.

Sul sito del Garante è disponibile il provvedimento in versione integrale.

Il provvedimento verrà preso in esame nella “sezione giudica” del progetto sul giornalismo investigativo, dedicata al diritto dell’informazione.

Fabio Bravo

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Ordinanze di custodia cautelare on line: sì, ma solo con dati essenziali
Se un sito internet pubblica un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a corredo di una notizia, deve però oscurare dal provvedimento on line tutti i dati non essenziali. Lo ha stabilito il Garante privacy vietando ad una associazione la diffusione on line dei numeri di telefono, degli indirizzi dei luoghi di residenza e domicilio e dei codici fiscali di un architetto raggiunto da un provvedimento giudiziario di custodia in carcere e delle altre persone citate nell’ordinanza.

L’Autorità (con un provvedimento di cui è stato relatore Giuseppe Fortunato) ha così accolto le richieste del destinatario della misura restrittiva che si era rivolto al Garante lamentando un’illecita diffusione di dati “di natura riservata e personale” dovuta alla pubblicazione integrale dell’ordinanza. Pur riconoscendo infatti il diritto alla manifestazione del pensiero da parte della onlus, che può esercitarsi  anche mediante la pubblicazione di atti giudiziari non più coperti da segreto, il Garante ha ritenuto che la diffusione di alcuni dati del segnalante e delle altre persone citate nel provvedimento (quali ad esempio numeri di telefono, residenza, codici fiscali ecc.) va al di là della finalità informativa e viola il principio dell’essenzialità dell’informazione.
La pubblicazione integrale del provvedimento, inoltre, è ingiustificata anche alla luce del principio di pertinenza e non eccedenza nel trattamento dei dati, trattandosi di informazioni, strettamente personali, sicuramente sovrabbondanti e non indispensabili per rappresentare la vicenda giudiziaria. Entro trenta giorni l’associazione dovrà rimuovere le informazioni eccedenti dai due siti dove ha pubblicato l’ordinanza e darne comunicazione all’Autorità.
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Progetto sul giornalismo investigativo: la sentenza della Cassazione sul giornalismo di inchiesta e avvio database inchieste

Nel sito del mio progetto sul giornalismo investigativo (che si articola in tre sezioni, una giuridica, una tecnica e un laboratorio), che sto portando avanti presso l’Università di Bologna, sono stati inseriti i seguenti materiali, liberamente accessibili:

a)  un abstract e dodici massime elaborate sulla base della sentenza n. 16236 sul giornalismo di inchiesta resa nel 2010 dalla Suprema Corte di Cassazione (è disponibile anche il testo integrale della predetta sentenza);

b) altri provvedimenti resi dalle autorità italiane (Autorità Giuriziaria e Garante per la protezione dei dati personali) in materia di diritto dell’informazione, di interesse per il giornalismo investigativo (database giuridico in tema di diritto dell’informazione e giornalismo investigativo)

c) le prime due schede del database relativo alle inchieste giornalistiche (“Watergate” e “Porte girevoli”).

Ulteriore materiale, già elaborato e pronto per l’inserimento, verrà caricato via via sul sito, nel corso del tempo, anche nei prossimi giorni.

Parallelamente è in fase di organizzazione e di start-up il G.I. Lab (Laboratorio di Giornalismo Investigativo).

Di tanto in tanto darò notizia di ulteriori aggiornamenti sul progetto.

Fabio Bravo

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Sul business intorno all’omicidio di Sarah Scazzi e i rapporti tra giornalismo, programmi TV, avvocati, consulenti e parti interessate. L’intervento del Garante per la privacy, quello del consiglio dell’ordine degli avvocati e quello della procura

In un articolo di Repubblica si legge:

Da ieri sul business nato attorno all’omicidio di Sarah Scazzi ci sono soprattutto tre inchieste.

Il Garante per la privacy, Francesco Pizzetti, ha chiesto (dopo un esposto del Codacons) spiegazioni a Rai, Rti Mediaset, Sky e Telecom sulla diffusione dei verbali e dei file audio degli interrogatori dei protagonisti del giallo.

Il procuratore di Taranto, Franco Sebastio, ha invece aperto un fascicolo per fuga di notizie e ricettazione di atti giudiziari.

L’Ordine degli avvocati, infine, oggi ascolterà i tre legali coinvolti della vicenda cercando di capire se davvero siano stati violati i principi deontologici nella gestione di questo caso.

I problemi sono diversi.

Per quanto riguarda la Procura,  il problema è quello di valutare eventuali ipotesi di reato in relazione alla dovulgazione di atti di indagine e giudiziari coperti da segreto.  Si pensi all’audio degli interrogatori, messo on-line  a pochi giorni da quando era stato reso.

Altra questione attiene al diritto alla protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti dal fenomeno mediatico, dato che non tutto ciò che è passato in onda o messo nero su bianco sembra possa rientrare nei limiti dell’interesse pubblico alla notizia, tanto per fare un esempio. L’attaccamento morboso a stati d’animo, a particolari inutili e ai colpi di scena sembra aver oltrepassato il limite dell’informazione e aver consegnato all’opinione pubblica assetata di reality show il reality show più triste e più drammatico che si potesse avere. Vedremo le deduzioni del Garante, che intanto è entrato in fase istruttoria.

Vi sono poi le posizioni dei familiari di Sarah Scazzi, dei consulenti e degli avvocati.

Con riferimento a questi ultimi, la discussione atteiene ai possibili illeciti disciplinari che riguarderebbero eventuali violazione al codice deontologico forense, il cui accertamento è di competenza dell’Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Nell’articolo citato si trova scritto:

C’è il consulente che chiede ottomila euro per le fotografie del garage dell’orrore. L’avvocato che ne pretende qualche migliaio per essere ospite in televisione. C’è anche l’ex portavoce delle famiglie Scazzi e Misseri che racconta di cifre a quattro zeri pagate per avere interviste, diari e video in esclusiva.

(…)

E proprio da un avvocato, Daniele Galloppa, difensore di Michele Misseri, parte un’inchiesta di RepubblicaTv sul mercato nato ad Avetrana. “Sì – confessa Galoppa ripreso con un telecamera nascosta – mi sono fatto pagare per andare in televisione. Qual è il problema? Lo fanno tutti, non capisco perché non dovrei farlo anche io: alcune trasmissioni pagano, è vero, ma bisogna saperci fare”. Per lui nessun problema di deontologia professionale. “Io sono un professionista – ribatte Galloppa, che oggi dovrà rispondere all’Ordine del comportamento tenuto con la stampa, insieme con i colleghi Vito Russo ed Emilia Velletri – e quella in fin dei conti è una prestazione. Per stare in tv perdo ore di lavoro: se vengo chiamato come ospite esperto, posso essere pagato. Sono tranquillo”. Galloppa non dice quanto incassa, anche se nell’ambiente si parla di cifre intorno ai tremila euro. Certo non si può dire che non ami la televisione: l’avvocato è presenza fissa di Quarto Grado (Rete 4, è ospite il 10, il 15 e il 22 ottobre), ma ha partecipato anche a l’Arena di Domenica in, Matrix,  Mattino cinque, la Vita in diretta.

(…)

Qui mi sorge un dubbio perché si noti, per ironia della sorte, l’uso della telecamera nascosta, di per sè lecito in ambito giornalistico, avviene per acquisire gratuitamente un’intervista ad un professionista che dichiara di farsi pagare per rilasciarle.

Per capire meglio su cosa sta riflettendo l’Ordine degli Avvocati, trascrivo l’articolo 18 del Codice deontologico forense, relativo ai rapporti con la stampa e gli altri mezzi di diffusione:

ART. 18. – Rapporti con la stampa.

Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.

I. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.

II. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente.

III. E’ consentito all’avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.

Il problema, forse, potrebbe risiedere proprio nel parametro dato dall’interesse esclusivo del cliente, giacché accettare la restribuzione potrebbe indurre taluno a ritenere che l’interesse non sia esclusivamente quello del cliente, ma anche il proprio.

Il caso è interessante, perché vale a delineare i limiti nei rapporti tra avvocati e stampa, almeno quando il difensore compare in sede giornalistica per riferire sul caso per il quale ha ricevuto il mandato professionale e, si noti, viene già pagato dal proprio cliente.

Ove l’intervista avvenga però per esigenze difensive e con il consenso del cliente, il difensore ha il diritto di farsi pagare dal cliente per l’attività prestata anche in sede giornalistica. Tuttavia, ove sia la testata giornalistica a corrispondere i compensi o, per ipotesi, la società che gestisce la raccolta pubblicitaria delle trasmissioni in cui l’intervista appaia, qualche problema interpretativo potrebbe porsi, a meno che non si voglia ammettere che il terzo stia adempiendo la prestazione economica a cui sarebbe tenuto il cliente dell’avvocato, ad esempio per il meccanismo delineato dall’art. 1180 c.c. (“Adempimento del terzo”), secondo cui

“L’obbligazione può essere adempiuta da un terzo anche contro la volontà del creditore, se questi non ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

Tuttavia il creditore può rifiutare ‘adempimento offertogli dal terzo, se il debitore gli ha manifestato la sua opposizione”.

Esemplificando, è possibile immaginare uno scenario del genere:

a) un difensore compaia in programmi televisivi per esigenze difensive con il consenso del cliente e matura il diritto agli onorari professionali per tale attività;

b) tali onorari dovrebbero essere corrisposti dalla parte assistita e la prestazione, restribuita, viene posta in essere nell’interesse esclusivo della medesima, non potendo il compenso professionale costituire un ostacolo nel ravvisare l’esclusività dell’interesse per cui viene eseguita la prestazione professionale, giacché è la naturale controprestazione dell’attività svolta;

c) un terzo, in questo caso la testata giornalistica o l’emittente televisiva o la società che gestisce gli introiti pubblicitari decide di adempiere in proprio alla prestazione economica che grava in capo al cliente, ai sensi dell’art. 1180 c.c. sopra trascritto, con conseguente obbligo da parte del difensore di emettere la relativa parcella.

Così configurati i rapporti (salvo a valutare la congruità dei compensi in ragione dell’attività svolta che non potrebbe avere, come parametro, l’entità degli introiti incamerati dall’emittente televisiva o dalla testata giornalistica in relazione all’indice di ascolto o delle copie vendute) v’è illecito deontologico?

Diverse, invece, sono le posizioni degli altri soggetti.

Un po’ meno tranquillo sarà probabilmente il consulente tecnico dell’avvocato Russo: l’uomo, un ingegnere nominato per ricostruire il luogo del delitto, ha chiesto (all’insaputa degli avvocati, giurano loro) prima diecimila e poi ottomila euro all’inviato del Tg2, Valerio Cataldi per le foto del garage dell’orrore. Il giornalista ha registrato tutto e poi ha mandato in onda il servizio. Dopo mezz’ora è stato convocato in procura dal procuratore Sebastio e dall’aggiunto Pietro Argentina dove fino alle tre di notte ha raccontato quello che è accaduto. Dopodiché è scattata la perquisizione a casa del consulente, dove sono state trovate le fotografie proposte. Le stesse, tra l’altro, andate in onda in esclusiva qualche ora prima in un programma Mediaset.

(…)

“Anche Cosima e Sabrina sono state lautamente compensate”, si difende, accusando, l’avvocato Galoppa. E una conferma in questo senso arriva da un altro personaggio assai controverso, Valentino Castriota. Per 15 giorni, dopo la scomparsa di Sarah, funge da portavoce della famiglia. Poi viene allontanato proprio da Sabrina Misseri, con l’accusa di essere un “disturbatore televisivo”, modello Paolini. É Castriota però a convincere i calciatori del Lecce a scendere in campo con una maglietta per Sarah, su richiesta della famiglia. É Castriota che organizza la fiaccolata in paese. “Di offerte di denaro per interviste o materiale video esclusivo ne arrivavano tutti i giorni – racconta oggi – per il filmato del viaggio a Roma di Sarah e Sabrina sono arrivate proposte da quattromila euro, per i diari cifre superiori a diecimila euro. Quando non erano soldi, erano promesse di costosi regali” (…).

Vedremo l’esito delel inchieste.

Fabio Bravo

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Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.). Ai domiciliari un appuntato della GdF per aver trasferito dati personali di VIP a un giornalista di Panorama (indagato per concorso nel medesimo reato)

Secondo quanto rivelato dagli organi di informazione, un giornalista di Panorama avrebbe attinto dati personali su personaggi famosi (tra cui alcuni componenti della famiglia Agnelli, Antonio Di Pietro, Luigi De Magistris, il giudice Mesiano, Beppe Grillo, Marco Travaglio, Patrizia D’Addario, Gioacchino Genchi), da un appuntato della Guardia di Finanza, accusato di aver effettuato ripetute interrogazioni del sistema informatico delle “Fiamme Gialle”, in violazione dell’art. 615 ter c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico).

Come precisa l’articolo citato, il giornalista sarebbe indagato per concorso nel medesimo reato:

Fabio Diani, appuntato della Guardia di Finanza in servizio a Pavia, è stato posto agli arresti domiciliari su ordine del Gip presso il Tribunale di Milano, per una serie di accessi abusivi agli archivi informatici delle Fiamme Gialle, “in violazione dell’articolo 615 ter del codice penale”.

Il finanziere, secondo l’accusa, avrebbe poi passato informazioni riservate al giornalista di “Panorama” Giacomo Amadori, riguardanti una serie di noti personaggi. Amadori, stando a quanto si apprende, ha ricevuto un avviso di garanzia per concorso nello stesso reato: accesso abusivo a sistemi informatici.

La competenza del reato sarebbe stata individuata, dunque, in favore del Tribunale di Milano.

Ricordo il tenore dell’articolo citato:

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanita’ o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena e’, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto e’ punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.

Non v’è menzione delle violazioni relative alla disciplina in materia di protezione dei dati personali (privacy), ad esempio con riferimento all’art. 167 del d.lgs. 196/2003 (Illecito trattamento di dati personali), forse perché non sarebbe stato rinvenuto il nocumento richiesto dalla norma incriminatrice, ma non è detto che, tra i soggetti interessati al trattamento dei dati personali non vi sia chi abbia ricevuto un pregiudizio.

Tale circostanza potrebbe far ipotizzare anche eventuali richieste risarcitorie di tipo civilistico, anche in sede penale tramite costituzione di parte civile, in relazione a quanto previsto dall’art. 15 del Codice della privacy, che va a delinere una responsabilità civilistica di tipo oggettivo (e, comunque, fino al limite del caso fortuito e della forza maggiore) basata sul regime di cui all’art. 2050 c.c.  anche per il risarcimento del danno non patrimoniale.

Una considerazione, che rimane implicita, attiene alle modalità del reperimento delle fonti del giornalismo ed al rapporto tra forze dell’ordine e organi di informazione, che deve essere curato non solo tramite l’apposizione di un corpo normativo, che in realtà già c’è, ma tramite un più serio approccio alla deontologia ed al ricorso ai codici etici, che, per evitare che rimangano lettera norma, vanno veicolati in primo luogo attraverso la formazione e altra attività di sensibilizzazione.

Mi rendo conto che non è la risposta decisiva al problema, ma una delle possibili risposte al problema, le quali mirano a porre in essere azioni di tipo preventivo e contenitivo ai fenomeni in esame, da affiancare a quelle di tipo repressivo, per mano della magistratura ove si ravvisassero concretamente le responsabilità ipotizzate.

Il rapporto tra forze di polizia e giornalismo è un rapporto delicato, che si alimenta reciprocamente, in entrambe le direzioni.

Sul ruolo investigativo del giornalismo a favore dell’attività degli investigatori e degli inquirenti mi sono soffermato con un articolo recente, a proposito dell’esposizione mediatica sul caso di Sarah Scazzi e della famiglia Misseri.

Ora questa vicenda, insieme ad innumerevoli altrei, fornisce l’occasione per meditare sul ruolo informativo delle forze dell’ordine, a favore del giornalismo.

Si creano flussi di informazioni che vanno ricondotti ad equilibrio.

Fabio Bravo

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Report e l’inchiesta sulla Villa ad Antigua. Censura preventiva? Su Internet la Rai ha già diffuso il servizio

Report e Milena Gabanelli sono l’icona del giornalismo investigativo italiano. Oggi, domenica 17 ottobre 2010, alle 21:30, dovrebbe riprendere il corso della programmazione e ne siamo tutti contenti, o quasi.

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Su Sarah Scazzi: Mariangela contro Sabrina. L’esposizione mediatica e il ruolo investigativo del giornalismo

Dall’epilogo tragico, sconvolgente, che ha rivelato i misteri intorno a Sarah Scazzi, si apre il dramma familiare, che reclamerebbe un po’ di silenzio. Non scriverò molto. Rimarco solo quanto sia decisiva, nella ricostruzione dei fatti, la figura di Mariangela Spagnoletti, l’amica automunita che avrebbe dovuto portare a mare Sarbina e Sarah.

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