Diritto industriale

Google News Italia, editori di giornali, diritto d’autore e pubblicità on-line. Ecco gli atti dell’Antitrust

L’Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si è pronunciata sul caso relativo al servizio Google News, sollevato dall’editoria giornalistica italiana.

L’istruttoria, oltre a risolvere il caso specifico, di particolare importanza per la gestione dei contenuti su Internet e per l’organizzazione dell’offerta di fornitura dei servizi nella società dell’informazione, ha un esito che coinvolge anche, de jure condendo, la materia del diritto d’autore, chiamato ad adeguarsi alle innovazioni tecnologiche.

L’antitrust individua infatti la necessità di tale adeguamento normativo e lo illustra con una specifica segnalazione al Presidente della Camera, del Senato, del Consiglio di Ministri, nonché al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Dipartimeno Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ecco i documenti rilevanti sul caso in questione:

1) la Segnalazione dell’Authority (AS 787), del 17 gennaio 2011, di stimolo per il legislatore italiano sulla “Tutela dei contenuti editoriali su Internet”;

2) il Provvedimento dell’Authority con cui risolve il caso Google News Italia (A 420), Adunanza del 22 dicembre 2010;

3) gli Impegni vincolanti proposti da Google per adeguare i servizi alle prescrizioni normative a tutela del mercato e della concorrenza;

4) il Comunicato Stampa dell’Authority sul caso in questione.

Continua a leggere

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EUPL su Wired

L’EUPL approda su Wired, attraverso un’intervista pregevole che Flavia Marzano ha rivolto al collega Giovanni Battista Gallus.

Ho riportato l’intervista anche su EUPL.IT (sito italiano interamente dedicato alla EUPL, European Union Public Licence – la licenza open source dell’Unione europea, rivolta in particolar modo alle pubbliche amministrazioni).

Fabio Bravo

www.fabiobravo.it

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Torino, 29-30 novembre 2010. EOLE2010

Ricordo l’importante evento internazionale che si svolge in questi giorni (29 e 30 novembre 2010) sul tema “Liberare il software nel settore pubblico”.

Sito dell’evento: http://www.eolevent.eu/

Programma: http://www.eolevent.eu/it/node/264

Fabio Bravo

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Nemesys e GPL. Arriva il codice sorgente

A seguito di un mio recente post dal titolo “Nemesys. Il software è in GPL ma la GPL non è una licena d’uso“, avuti contatti con l’Ing. Luca Rea, Responsabile del progetto, questi mi segnala in anteprima che:

1) il codice sorgente di Nemesys è ora reso disponibile on-line al seguente indirizzo:

http://code.google.com/p/nemesys-qos/

2) presto verrà inserito tale link anche all’interno del sito di progetto (MisuraInternet.it)

3) quanto prima verranno sanate le ulteriori discrepanze segnalate.

Ringrazio dunque l’Ing. Rea della Fondazione Ugo Bordoni per gli immediati riscontri e Paolo del Bene per lo stimolamente commento che mi ha rilasciato.

Fabio Bravo

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Nemesys. Il software è in GPL, ma la GPL non è una licenza d’uso

Il Progetto “Misura Internet”, dell’AGCOM e della Fondazione Ugo Bordoni”, è on-line.

Nell’ambito del progetto è stato allestito un software scaricabile gratuitamente, denominato Nemesys.

Ci si chiedeva insieme all’amico Marco Scialdone, nelle anticipazioni fornite dall’AGCOM con un comunicato stampa, quale licenza avesse tale software. Si sarebbe trattato di software prorietario concesso gratuitamente ma senza la condivisione dei sorgenti? Oppure si sarebbe trattato di software in open source? E in tal caso con quale licenza? GPL? EUPL? Un’altra licenza open?

Da alcuni contatti con la Fondazione Ugo Bordoni, ed in particolare dal Responsabile del Progetto, mi era stato detto che il software Nemesys sarebbe stato licenziato in GPL e ne avevo dato notizia dedicando post specifici sull’argomento (vedi i link sopra segnalati).

Paolo Del Bene, che ringrazio, mi invia un commento con cui osserva

se il software Ne.Me.Sys è da intendersi software libero ovvero tutelato dalla GNU General Public License, è necessario ridistribuire il codice sorgente, così cme afferma la medesima licenza e a tal poposito non deve esser richiesta alcuna credenziale per l’uso del software, se è realmente Software Libero, altrimenti non lo è !

mi aspetto che venga pubblicato il codice sorgente del software libero Ne.Me.Sys, secondo i termini di licenza della GPL.

il modello del software libero prevede la pubblicazione e distribuzione del codice sorgente, altrimenti non ci trova davanti ad un software libero, ma davanti ad un software non libero.

L’osservazione è pertinente, come si evince bene dall’attuale pagina del download.

Non v’è alcuna indicazione della licenza del software, né delle modalità per accedere ai codici sorgenti.

Lo stesso dicasi in altra pagina, ove ci si limita a dire che il software è gratuito. Ma “gratuito” è una cosa, “open source” è un’altra.

Andando alle pagine del tutorial relativa alla procedura di installazione di Nemesys e alle informazioni legali, però, si vede che la licenza GPL è stata adottata nella versione 3 e dichiarata all’interno del software, ma è stata interpretata, contrariamente ai contenuti normativi della licenza, come “licenza d’uso” e non come “public licence” (open source).

Ossia, dalla pagina del tutorial si evince chiaramente l’intenzione di riservare agli utenti solamente quelli di “uso” (utilizzo) del software, ma non altri diritti, quali l’accesso al codice sorgente e gli altri contemplati nella nota licenza open source.

Alla stessa conclusione si potrebbe arrivare se si osserva la costruzione del portale, che non evidenzia il link da cui ottenere i sorgenti. Nel tutorial, inoltre, non v’è traccia delle modalità di recupero dei codici sorgenti.

Credo pertanto che, salvo ripensamenti, la dichiarazione della licenza applicabile (GPL) e l’allinemanto del portale alla licenza, con disponibilità dei sorgenti, sia una “svista” (mi voglio augurare che solo di svista si tratti) dipendente da un disallineamento tra il progetto di sviluppo del software Nemesys e il progetto relativo alla realizzazione del portale di distribuzione del software.

Chiaramente, visto che le clausole della licenza GPL (incorporata in forma testuale nel software) sono vincolanti, i licenzianti sono tenuti contrattualmente, in forza della licenza, a mettere a disposizione dei licenziatari i sorgenti e a consentire gli ulteriori diritti che la licenza GPL v3 garantisce.

Segnalerò la questione al Responsabile del progetto Nemesys, che è persona disponibile, aperta al dialogo e preparata, al fine di risolvere le discrepanze sopra evidenziate, risultanti in sede esecutiva.

Sono convinto che la cosa sia facilmente risolvibile.

La necessità di avere Nemesys in open source è evidente. Reiterando quanto già ribadito altrove, infatti,

Ci si auspica, infatti, che la distribuzione del software, scaricabile gratuitamente per controllare la velocità della connessione ad Internet offerta dai providers, avvenga secondo il modello open source, auspicabilmente in EUPL (European Union Public Licence), per le seguenti ragioni:

a) perché ciò sarebbe in linea con le policies europee (http://www.osor.eu/eupl);

b) perché ciò consentirebbe ai providers di controllare eventuali bugs o errori, anche involontari, che possono sempre annidarsi nelle istruzioni con cui il codice sorgente è stato approntato, evitando in tal modo che il sistema possa compromettere involontariamente le dinamiche concorrenziali. Al riguardo i provider avrebbero la possibilità di proporre eventuali patch al manager di progetto per la manutenzione correttiva del software, oltre che eventuali integrazioni per la manutenzione migliorativa;

c) perché i consumatori (singolarmente quelli esperti o comunque le associazioni dei consumatori tramite tecnici di loro fiducia) potrebbero controllare l’effettivo funzionamento del software di verifica della connettività, nell’ottica della trasparenza che dovrebbe presidiare le dinamiche di un mercato concorrenziale, nonché verificare eventuali errori nelle istruzioni del codice sorgente, proponendo modifiche correttive o suggerendo nuove funzioni che siano di ausilio per l’intera comunità dei consumatori e degli utenti.

Insomma, l’apertura del codice sorgente, secondo il modello dell’open source, potrebbe portare quegli innegabili vantaggi in termini di efficienza che ormai innegabilmente ed universalmente si riconoscono.

Al di là della scelta della licenza open source, le motivazioni sopra indicate alle lett. a) e c) valgono anche per la GPL.

A queste motivazioni potrebbero essere aggiunte molte altre. Ma qui mi fermo, perché dai contatti che ho avuto con la FUB (Fondazione Ugo Bordoni) la scelta della GPL mi è stata dichiarata espressamente, senza possibilità di equivoco.

Fabio Bravo

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Non dovuto l’equo compenso per copia privata sui supporti destinati ad altri usi. Chi restituisce l’indebito?

Mi riallaccio all’interessante questione messa in evidenza dagli amici Marco Scialdone e Guido Scorza, relativa alla pronuncia della recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con cui è stato affermato il principio secondo cui l’equo compenso per la copia privata, inglobato automaticamente nel prezzo di acquisto dei supporti o dei dispositivi digitali idonei alla registrazione, deve necessariamente essere ancorato all’effettivo utilizzo, valutato anche presuntivamente, del supporto o del dispositivo per la realizzazione di una copia privata di opere protette dal diritto d’autore. Nel consegue che l’equo compenso non può essere preteso ove il il supporto o il dispositivo non è, neanche presuntivamente, destinato alla alla effettuazione di una copia privata.

Nel testo della Sentenza si legge chiaramente che

1. The concept of ‘fair compensation’, within the meaning of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, is an autonomous concept of European Union law which must be interpreted uniformly in all the Member States that have introduced a private copying exception, irrespective of the power conferred on the Member States to determine, within the limits imposed by European Union law in particular by that directive, the form, detailed arrangements for financing and collection, and the level of that fair compensation.

2. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the ‘fair balance’ between the persons concerned means that fair compensation must be calculated on the basis of the criterion of the harm caused to authors of protected works by the introduction of the private copying exception. It is consistent with the requirements of that ‘fair balance’ to provide that persons who have digital reproduction equipment, devices and media and who on that basis, in law or in fact, make that equipment available to private users or provide them with copying services are the persons liable to finance the fair compensation, inasmuch as they are able to pass on to private users the actual burden of financing it.

3. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that a link is necessary between the application of the levy intended to finance fair compensation with respect to digital reproduction equipment, devices and media and the deemed use of them for the purposes of private copying. Consequently, the indiscriminate application of the private copying levy, in particular with respect to digital reproduction equipment, devices and media not made available to private users and clearly reserved for uses other than private copying, is incompatible with Directive 2001/29.

Dunque, l’art. 5(2)(b) della Direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che è necessario un rapporto tra l’applicazione dell’equo compenso per copia privata in relazione ad un dispositivo o supporto ed il suo utilizzo per l’esecuzione di una copia privata, mentre l’indiscriminata applicazione dell’equo compenso, in particolare, in relazione a dispositivi o supporti distribuiti a soggetti diversi dai consumatori e evidentemente riservati ad usi diversi dall’effettuazione di copie private, è incompatibile con la disciplina europea contenuta nella Direttiva 2001/29.

Ora, l’equo compenso è stato richiesto (e continua ad essere richiesto) nel nostro Paese, generando un flusso considerevole di somme di denaro che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, risultano indebite.

E’ chiaro che la norma non conforme alla decisione della Corte deve essere disapplicata immediatamente, anche ove non vi sia un intervento normativo ad hoc, che comunque si impone per motivi di chiarezza.

E’ facile immaginare che la prassi non si adegui immediatamente, nonostante la predetta sentenza.

La domanda che sorge spontanea e che provocatoriamente rivolgo, tuttavia, è questa: chi restituisce l’indebito percepito fino ad ora? Che conseguenze, sotto il profilo delle responsabilità, si hanno, anche in capo alla SIAE, se si continuano a percepire e distribuire somme non dovute, in base ad i nuovi assetti che il nostro ordinamento registra in forza della sentenza della Corte (che, com’è noto, ha una efficacia erga omnes in tutti gli ordinamenti del Paesi membri dell’UE, compreso il nostro ed è immediatamente applicabile)?

Fabio Bravo

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Guido Scorza
venerdì 22 ottobre 2010

Equo compenso, la riscossa

di G. Scorza – La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea anticipa i nostri giudici nazionali: l’equo compenso va pagato solo sui dispositivi destinati alla copia privata. Ed ora rendiamolo davvero “equo”

Roma – È una Sentenza che, in poche ore, ha fatto il giro dell’intera Europa quella con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ridimensionato gli appetiti delle major dell’audiovisivo e delle società di intermediazione dei diritti come l’italica SIAE, in materia di equo compenso. I Giudici di Lussemburgo, infatti, hanno messo nero su bianco un principio che, in realtà, appariva ovvio a tanti, ma che i Governi di molti Paesi – complice un’incessante ed infaticabile attività di lobbying da parte dell’industria dei titolari dei diritti – negli ultimi anni hanno, deliberatamente, scelto di ignorare: l’equo compenso per copia privata deve necessariamente essere ancorato all’effettivo utilizzo – ancorché identificato solo su base presuntiva – del supporto o del dispositivo per la realizzazione di una copia privata.
La semplice idoneità di una tipologia di supporto o dispositivo alla registrazione di una copia privata così come la sua capacità di registrazione non possono rappresentare – e la Corte di Giustizia lo dice senza reticenze ed ambiguità – il presupposto impositivo per l’obbligo di pagamento dell’equo compenso per copia privata.

“L’art. 5(2)(b) della Direttiva 2001/29 deve essere interpretato – scrivono i giudici – nel senso che è necessario un rapporto tra l’applicazione dell’equo compenso per copia privata in relazione ad un dispositivo o supporto ed il suo utilizzo per l’esecuzione di una copia privata”.

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YouTube vs Telecinco = 1-0 (oppure 1-1?)

Un articolo di oggi firmato da Mauro Munafò per la Repubblica si intitola “YouTube batte Telecinco. Copyright, vigilino le TV“.

Il tema, discusso anche nei tribunali italiani, concerne le responsabilità del providers (di Google in particolare) per le violazioni del copyright commesse da parte degli utenti della piattaforma di videosharing: YouTube.

In Italia abbiamo assistito ad una pronuncia cautelare con cui il Tribunale di Roma, quasi un anno fa, imponeva a Google la rimozione dei video del Grande Gratello, a prescindere dall’identificazione, da parte del titolare dei diritti sull’opera, dei singoli video illecitamente caricati dagli utenti della piattaforma. La pronuncia cautelare evidenziava chiaramente le responsabilità di Google, quantomeno sotto il profilo del fumus boni juris. In altre parole, il giudice italiano, nell’attesa di una ponderata  pronuncia nel merito, ha accordato il provvedimento cautelare ritenendo sufficientemente fondata, secondo un giudiizo espresso in termini probabilistici, la pretesa del ricorrente.

In Spagna, come evidenziano le fonti giornalistiche e il blog ufficiale di Google, pare si sia affermato il principio opposto. Continua a leggere

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EUPL e Italian best practice: la Piattaforma Experience

Open source e pubblica amministrazione: in Italia un caso senza precedenti. Si tratta della “Piattaforma Experience“, una “Suite di prodotti software modulari per il funzionamento del sistema di scambio informativo operativo presso il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali di Protezione Civile”.

Stante la specificità del soft ware e la delicatezza delle funzioni che è destinato ad assolvere, la pubblica amministrazione italiana (parte decisamente rilevante di essa) ha pensato bene di acquistarne la titolarità dalla società che lo aveva prodotto, la Acrotec srl.

L’acquisto della titolarità è avvenuto per opera della Regione Basilicata, che ora deve condividere la titolarità del software tra tutti gli enti pubblici interessati a controllare lo sviluppo del progetto: le 20 Regioni italiane, le 2 Province autonome di Trento e Bolzano, nonché il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

E’ stato costituito un gruppo di lavoro (al quale sono stato chiamato a partecipare attivamente) ove sono state esaminate le modalità di licenza e le strategie di riuso del software. Le conclusioni del tavolo di lavoro sono state univoche: l’analisi ha portato a suggerire l’adozione del modello open source e il licencing in EUPL (European Union Public Licence).

Sono state prodotte anche le regole che disciplineranno i rapporti tra contitolari, al fine di preservare nel migliore dei modi lo sviluppo del progetto.

Per gli approfondimenti e per il reperimento del materiale rimando al sito italiano dedicato alla EUPL (EUPL.IT).

Fabio Bravo

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Ancora sul software Nemesys per il monitoraggio della connettività ad Internet. La FUB spiega perché ha usato la GPL. Apertura verso la EUPL


Sarà per il fatto che sono una persona tenace, ma all’epilogo della discussione sulle modalità di licencing del software Nemesys non mi sono arreso. Ho chiesto all’Ing. Luca Rea, Responsabile del Progetto relativo al software Nemesys presso la FUB (Fondazione Ugo Bordoni) , le motivazioni che hanno spinto a scegliere la GPL (e quale versione sia stata adottata). Ho chiesto anche di considerare la fattibilità del licencing in EUPL.

L’Ing. Rea mi ha gentilmente risposto, e in questa sede lo ringrazio ancora una volta, rendendomi noto che Nemesys integra altro software già licenziato in GPL e pertanto, per l’effetto di strong copyleft già evidenziato in questa sede, non è stato possibile il licencing in EUPL. Vi sono anche altre motivazioni secondarie.

Tuttavia, come mi ha rivelato l’Ing. Rea, sta considerando l’opportunità di ricorrere alla EUPL, anche per successive versioni di Nemesys, ed è comunque interessato, anche per la versione attuale, a studiare le possibili soluzioni di convergenza che rendano le due licenze (GPL v3 ed EUPL) compatibili e non alternative.

Ovviamente, tali “desiderata” sono da valutare in relazione alla strada perseguita dall’OSOR.EU, sulla interoperabilità delle licenze, oppure, con soluzioni da verificare quanto a fattibilità concreta, in relazione al dual-licencing.

La riposta dell’Ing. Luca Rea, con le motivazioni principali e secondarie della FUB e la percorribilità di soluzioni alternative, sono affrontate nell’articolo “Ecco perché Nemesys non è in EUPL. Risponde il Responsabile del Progetto“, su EUPL.IT, alla cui lettura rimando per i necessari approfondimenti.

Fabio Bravo

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YouTube e le segnalazioni degli utenti nel caso di Daniele Sensi. Quando il pollice verso determina la censura dal basso

Immaginiamo che un utente di YouTube carichi, sulla nota piattaforma di videosharing, materiale proveniente da altre fonti (dunque nella titolarità, quanto a diritti di proprietà intellettuale ed industriale, di altri soggetti) con l’intento di proporre un’azione di protesta o di denuncia di fronte all’opinione pubblica (alla net-community). Si pensi, ad esempio, a materiali radiofonici contenenti toni “aspri” nei confronti di immigrati, meridionali, etc.

Immaginiamo che la net-community, senza censurare la violazione del diritto di proprietà intellettuale ed industriale, assuma un atteggiamento di condanna nei confronti dei contenuti caricati a titolo di protesta o di denuncia dall’utente di YouTube e proceda a valutarli criticamente con commenti negativi e abbondanti clickate sul “pollice verso”, espressione di disapprovazione, non ovviamente indirizzati all’azione di denuncia in sè, ma al materiale che l’azione di denuncia mirava a condannare pubblicamente.

Immaginiamo dunque che qualcuno (forse distrattamente, forse volutamente) finisca anche per segnalare al provider come “illecito” o come espressione di “abuso” il materiale in questione, senza  badare all’intento di denuncia che ha mosso l’utente. Quest’ultimo, nel nostro esempio, ha voluto rendere pubblici i contenuti in questione, al solo fini di allertare l’opinione pubblica, che avrebbe potuto altrimenti ignorarli del tutto.

Immaginiamo ora che le segnalazioni giungano numerose al provider.

Cosa fa Google, nella gestione della piattaforma di videosharing denominata “YouTube”?

Controlla direttamente i contenuti e valuta la loro liceità o meno (ovvero, comunuque, la rispondenza dei contenuti alle disposizioni contrattuali, quali sono le condizioni generali di servizio, o alle policy, pur sempre richiamate contrattualmente?

Oppure finisce per fidarsi della segnalazione degli utenti e, magari per timore di una esposizione a possibili conseguenze sul piano processuale, come avvenne per il caso Google-Vividown, finisce per censurare comunque l’utente?

Il caso è reale ed è quanto avvenuto a Daniele Sensi (“Su YouTube il censore potresti essere tu“), che rimarca l’effettiva assenza di un sostanziale controllo da parte di Google, con l’effetto di praticare una censura dal basso, determinata dalle segnalazioni di utenti distratti, a suo dire incapaci di rendersi conto, nell’immediatezza della interazione telematica, che una cosa è produrre e divulgare i contenuti per scopi razziali, xenofobi, etc., ed un’altra cosa è pubblicarli per scopo di denuncia nei confronti dell’opinione pubblica.

Si aprono discorsi interessanti, sia sulle modalità con cui deve essere effettuato il controllo sostanziale dei contenuti ritenuti abusivi o illeciti, sia sulle modalità operative con cui giungere ai meccanismi “sanzionatori”, per giungere alla rimozione dei contenuti), sia sul limite di liceità di certi meccanismi di tutela attivati dal provider (es.: è lecito disattivare l’account? E’ lecito sospendere l’accesso all’account? In quest’ultimo caso però, osserva Daniele Sensi, si finirebbe per precludere al titolare del’account le repliche ai messaggi, talvolta dai contenuti forti, di chi, distrattamente o non distrattamente, non condivide i contenuti immessi su YouTube, a prescidnere o meno dalle finalità per cui siano stati caricati).

Sono temi interessanti su cui riflettere e le decisioni da adottare a livello giuridico (e che mi riprometto di esternare quanto prima in maniera articolata nell’ambito di una pubblicazione scientifica) saranno fondamentali per lo sviluppo futuro della rete.

A mio avviso non è così scontato che sia esente da rilievi l’uploading, anche per fini di denuncia, di materiale che altrimenti sarebbe andato incontro a sicure segnalazioni di abuso. La linea di confine non è netta e non si può procedere a giudizi in senso assoluto. Il caso, però, pone questioni interessanti e contribuisce ad arricchire l’analisi delle sfumature su cui il giurista deve soffermarsi.

Vi segnalo, oltre al post di Daniele Sensi sopra richiamato, anche il breve commento di Vittorio Zambardino (“La censura deviata di YouTube“), che ha contribuito a darne maggior risalto mediatico e di cui condivido parzialmente il rilievo in ordine alla gratuità del servizio.

Condivido cioè la necessità che l’attenzione verso l’utente non cali su standard minimi, dato che, a tutto voler concedere, non possono ad esempio essere pregiudicati i diritti fondamentali e le modalità esecutive delle obbligazioni che hanno riflesso sull’esercizio di tali diritti.

Non condivido, invece, l’impostazione acritica sulla pretesa gratuità del servizio, che tende a considerare l’utente come l’unico beneficiario delle prestazioni del providers. Bisogna prestare attenzione su questo tema, perché a mio avviso il servizio non è affatto gratuito, dato che l’utente paga sonoramente, concedendo materiale che potrà essere utilizzato anche a fini commerciali, tramite il meccanismo dell’associazione pubblicitaria e altri meccanismo di e-advertising, presenti e futuri.

Insomma, la gratuità è solo apparente.

Fabio Bravo

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