Avevo mosso nel precedente post alcuni dubbi sull’applicazione o meno dei regolamenti AGCOM sulle WebTV (e sule WebRadio) a YouTube, ragionando sul significato di “selezione ex ante” dei contenuti nelle piattaforme UGC (User Generated Content). La riflessione si innesta su una conversazione già avviata in rete, che vede soluzioni contrapposte, tra cui quella di Guido Scorza e di Marco Scialdone.
Marco, che ringrazio, ha avuto la bontà di lasciarmi un commento, che riporto di seguito, al quale, per l’importanza della questione e per l’ampio respiro della riposta che stavo approntando, ho preferito dare seguito con questo post.
Riporto il suo commento:
(…) personalmente non ritengo che la presentazione dei “video più popolari” integri una selezione ex ante, ma al contrario operi una mera classificazione sulla base della popolarità degli stessi.
L’attività di selezione implica necessariamente, a mio avviso, che l’operatore conoscendo i video decida prima che gli stessi vengano visualizzati quali saranno proposti e quali no (altrimenti non ci sarebbe tecnicamente “selezione”).
Nel caso dei video popolari YouTube non opera alcuna selezione, ma si limita a proporre una “classifica” sulla base delle preferenze espresse dagli utenti.
Uno dei punti cruciali sta proprio nel concetto di “selezione”. Secondo tale prospettazione l’attività di selezione implicherebbe ex se la conoscenza dei contenuti del video. Con ciò però si finirebbe per escluderedalla definzione (di selezione) l’attività con cui l’individuazione dei video venga fatta utilizzando volontariamente (coscientemente e consapevolmente) criteri in grado di operare ex ante in via automatica la scelta dei contenuti (“selezione automatica”).
L’effetto è quello di escludere la disciplina intervenendo con una interpretazione restrittiva dell’accezione tecnica di “selezione” ex ante, escludendo la selezione automatica basata sull’interazione con gli utenti per sondare l’indice di gradimento (lo “share“).
Ragionando “a voce” alta, facendovi partecipi delle riflessioni che sto maturando, mi sembra che più di un dubbio permanga. A ben guardare, infatti, la scelta di individuare automaticamente (nel senso di “selezionare” automaticamente) ex ante i video da proporre nel “catalogo” sulla base dell’indicide di gradimento riscontrato dall’interazione con gli utenti è già una realtà nella selezione dei palinsesti di TV innovative come Current_TV.
Leggendo su wikipedia la Mission e la Vision di Current TV si vede bene come il criterio di formazione dei palinsesti televisivi per la TV satellitare sia basato proprio sulla selezione automatica dei video più popolari scelti dagli utenti sul canale telematico di trasmissione:
“Current ha implementato il modello dei contenuti creati dallo spettatore (VC2 – Viewer Created Content). Per VC² (si legge “vi si squerd”) si intendono tutti quei video-contenuti ideati, prodotti e realizzati dal pubblico e che costituiscono circa il 30% della programmazione sul canale televisivo. Vengono trasmessi sul canale satellitare i video più votati dalla community internet all’indrizzo [1]. L’interazione fra Web e TV è infatti totale. Gli argomenti della programmazione televisiva riflettono i temi affrontati all’interno della community e viceversa, in uno scambio diretto e costante tra canale e sito, quest’ultimo autentico luogo d’incontro e integrazione degli utenti”.
Dunque il dubbio continuerebbe a sussistere se si rimanesse a disquisire sul requisito di “selezione ex ante” dei contenuti trasmessi sulle piattaforme di UGC e la categoria dei video più popolari, proposta da YouTube, in fondo può essere interpretata, a mio sommesso parere, come una “selezione ex ante” dei contenuti.
Tuttavia, e qui vado un po’ oltre, il problema interpretativo nell’applicazione delle norme in questione forse non concerne l’accezione tecnica di “selezione”, ma ulteriori requisiti, quali la presenza o meno di un’attività di controllo sui contenuti e il grado (la profondità) di controllo che verrebbe ad essere richiesta al provider. Qui i dubbi mi sembra si dipanano.
In questo senso può leggersi la risposta alla FAQ n. 21 ai regolamenti dell’AGCOM, ove l’Authority ha voluto precisare che
(…) affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta. Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.
Il testo della risposta alla FAQ ricalca il dettato normativo.
Risalendo direttamente alle fonti normative, infatti, si scorge che l’art. 1, co. 1, lett. i), del Regolamento AGCOM allegato “A” alla delibera 607/10/CONS, relativo alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, definisce espressamente la “Responsabilità editoriale“, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina de qua, come
“l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta”.
Il problema vero, dunque, dovrebbe concernere il concetto di “controllo effettivo” esercitato sui contenuti.
Percorrendo questa strada può sostenersi che, là dove si richiede, per ravvisare la responsabilità editoriale, che venga esercitato un controllo effettivo ex ante sui contenuti, YouTube rimarrebbe fuori dall’ambito di applicazione dei regolamenti AGCOM, ma non perché non faccia una selezione ex ante, quanto perché si limiterebbe a porre in essere una selezione ex ante senza un effettivo controllo dei contenuti.
Poiché l’art. 2, co. 1, del citato Regolamento richiede, per potersi applicare la normativa anche ai siti internet, la sussistenza di una “responsabilità editoriale”, si potrebbe concludere che il regolamento dell’AGCOM non troverebbe applicazione a YouTube se, come sembrerebbe prima facie, pur selezionando ex ante i contenuti e organizzandoli, non esercita un “effettivo” controllo sui contenuti medesimi.
Per contrastare tale interpretazione, occorrerebbe affermare che l’ “effettivo controllo” si ha qualora YouTube facesse ricorso a filtri automatici per il controllo dei contenuti, come avviene, ad esempio, in caso di filtri in grado di individuare le possibili violazioni del copyright.
Il ragionamento, si noti, finisce per allacciarsi a quello concernente la disciplina sulla responsabilità degli intermediari nella società dell’intermediazione (responsabilità dei providers) ex d.lgs. 70/2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in corso di revisione, nell’ambito della quale l’attività ed il grado di controllo sui contenuti assume rilievo decisivo.
Ritornerò ancora sull’argomento.
Fabio Bravo
I regolamenti AGCOM sulle WebTV e sulle WebRadio si applicano a YouTube (e altre piattaforme di User Generated Content – UGC)?
ANTITESI, TESI E SINTESI (DUBITATIVA)
L’Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si è pronunciata sul caso relativo al servizio Google News, sollevato dall’editoria giornalistica italiana.
L’istruttoria, oltre a risolvere il caso specifico, di particolare importanza per la gestione dei contenuti su Internet e per l’organizzazione dell’offerta di fornitura dei servizi nella società dell’informazione, ha un esito che coinvolge anche, de jure condendo, la materia del diritto d’autore, chiamato ad adeguarsi alle innovazioni tecnologiche.
L’antitrust individua infatti la necessità di tale adeguamento normativo e lo illustra con una specifica segnalazione al Presidente della Camera, del Senato, del Consiglio di Ministri, nonché al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Dipartimeno Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ecco i documenti rilevanti sul caso in questione:
1) la Segnalazione dell’Authority (AS 787), del 17 gennaio 2011, di stimolo per il legislatore italiano sulla “Tutela dei contenuti editoriali su Internet”;
2) il Provvedimento dell’Authority con cui risolve il caso Google News Italia (A 420), Adunanza del 22 dicembre 2010;
3) gli Impegni vincolanti proposti da Google per adeguare i servizi alle prescrizioni normative a tutela del mercato e della concorrenza;
4) il Comunicato Stampa dell’Authority sul caso in questione.
…
L’EUPL approda su Wired, attraverso un’intervista pregevole che Flavia Marzano ha rivolto al collega Giovanni Battista Gallus.
Ho riportato l’intervista anche su EUPL.IT (sito italiano interamente dedicato alla EUPL, European Union Public Licence – la licenza open source dell’Unione europea, rivolta in particolar modo alle pubbliche amministrazioni).
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
Ricordo l’importante evento internazionale che si svolge in questi giorni (29 e 30 novembre 2010) sul tema “Liberare il software nel settore pubblico”.
Sito dell’evento: http://www.eolevent.eu/
Programma: http://www.eolevent.eu/it/node/264
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
A seguito di un mio recente post dal titolo “Nemesys. Il software è in GPL ma la GPL non è una licena d’uso“, avuti contatti con l’Ing. Luca Rea, Responsabile del progetto, questi mi segnala in anteprima che:
1) il codice sorgente di Nemesys è ora reso disponibile on-line al seguente indirizzo:
http://code.google.com/p/nemesys-qos/
2) presto verrà inserito tale link anche all’interno del sito di progetto (MisuraInternet.it)
3) quanto prima verranno sanate le ulteriori discrepanze segnalate.
Ringrazio dunque l’Ing. Rea della Fondazione Ugo Bordoni per gli immediati riscontri e Paolo del Bene per lo stimolamente commento che mi ha rilasciato.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
Il Progetto “Misura Internet”, dell’AGCOM e della Fondazione Ugo Bordoni”, è on-line.
Nell’ambito del progetto è stato allestito un software scaricabile gratuitamente, denominato Nemesys.
Ci si chiedeva insieme all’amico Marco Scialdone, nelle anticipazioni fornite dall’AGCOM con un comunicato stampa, quale licenza avesse tale software. Si sarebbe trattato di software prorietario concesso gratuitamente ma senza la condivisione dei sorgenti? Oppure si sarebbe trattato di software in open source? E in tal caso con quale licenza? GPL? EUPL? Un’altra licenza open?
Da alcuni contatti con la Fondazione Ugo Bordoni, ed in particolare dal Responsabile del Progetto, mi era stato detto che il software Nemesys sarebbe stato licenziato in GPL e ne avevo dato notizia dedicando post specifici sull’argomento (vedi i link sopra segnalati).
Paolo Del Bene, che ringrazio, mi invia un commento con cui osserva
se il software Ne.Me.Sys è da intendersi software libero ovvero tutelato dalla GNU General Public License, è necessario ridistribuire il codice sorgente, così cme afferma la medesima licenza e a tal poposito non deve esser richiesta alcuna credenziale per l’uso del software, se è realmente Software Libero, altrimenti non lo è !
mi aspetto che venga pubblicato il codice sorgente del software libero Ne.Me.Sys, secondo i termini di licenza della GPL.
il modello del software libero prevede la pubblicazione e distribuzione del codice sorgente, altrimenti non ci trova davanti ad un software libero, ma davanti ad un software non libero.
L’osservazione è pertinente, come si evince bene dall’attuale pagina del download.
Non v’è alcuna indicazione della licenza del software, né delle modalità per accedere ai codici sorgenti.
Lo stesso dicasi in altra pagina, ove ci si limita a dire che il software è gratuito. Ma “gratuito” è una cosa, “open source” è un’altra.
Andando alle pagine del tutorial relativa alla procedura di installazione di Nemesys e alle informazioni legali, però, si vede che la licenza GPL è stata adottata nella versione 3 e dichiarata all’interno del software, ma è stata interpretata, contrariamente ai contenuti normativi della licenza, come “licenza d’uso” e non come “public licence” (open source).
Ossia, dalla pagina del tutorial si evince chiaramente l’intenzione di riservare agli utenti solamente quelli di “uso” (utilizzo) del software, ma non altri diritti, quali l’accesso al codice sorgente e gli altri contemplati nella nota licenza open source.
Alla stessa conclusione si potrebbe arrivare se si osserva la costruzione del portale, che non evidenzia il link da cui ottenere i sorgenti. Nel tutorial, inoltre, non v’è traccia delle modalità di recupero dei codici sorgenti.
Credo pertanto che, salvo ripensamenti, la dichiarazione della licenza applicabile (GPL) e l’allinemanto del portale alla licenza, con disponibilità dei sorgenti, sia una “svista” (mi voglio augurare che solo di svista si tratti) dipendente da un disallineamento tra il progetto di sviluppo del software Nemesys e il progetto relativo alla realizzazione del portale di distribuzione del software.
Chiaramente, visto che le clausole della licenza GPL (incorporata in forma testuale nel software) sono vincolanti, i licenzianti sono tenuti contrattualmente, in forza della licenza, a mettere a disposizione dei licenziatari i sorgenti e a consentire gli ulteriori diritti che la licenza GPL v3 garantisce.
Segnalerò la questione al Responsabile del progetto Nemesys, che è persona disponibile, aperta al dialogo e preparata, al fine di risolvere le discrepanze sopra evidenziate, risultanti in sede esecutiva.
Sono convinto che la cosa sia facilmente risolvibile.
La necessità di avere Nemesys in open source è evidente. Reiterando quanto già ribadito altrove, infatti,
Ci si auspica, infatti, che la distribuzione del software, scaricabile gratuitamente per controllare la velocità della connessione ad Internet offerta dai providers, avvenga secondo il modello open source, auspicabilmente in EUPL (European Union Public Licence), per le seguenti ragioni:
a) perché ciò sarebbe in linea con le policies europee (http://www.osor.eu/eupl);
b) perché ciò consentirebbe ai providers di controllare eventuali bugs o errori, anche involontari, che possono sempre annidarsi nelle istruzioni con cui il codice sorgente è stato approntato, evitando in tal modo che il sistema possa compromettere involontariamente le dinamiche concorrenziali. Al riguardo i provider avrebbero la possibilità di proporre eventuali patch al manager di progetto per la manutenzione correttiva del software, oltre che eventuali integrazioni per la manutenzione migliorativa;
c) perché i consumatori (singolarmente quelli esperti o comunque le associazioni dei consumatori tramite tecnici di loro fiducia) potrebbero controllare l’effettivo funzionamento del software di verifica della connettività, nell’ottica della trasparenza che dovrebbe presidiare le dinamiche di un mercato concorrenziale, nonché verificare eventuali errori nelle istruzioni del codice sorgente, proponendo modifiche correttive o suggerendo nuove funzioni che siano di ausilio per l’intera comunità dei consumatori e degli utenti.
Insomma, l’apertura del codice sorgente, secondo il modello dell’open source, potrebbe portare quegli innegabili vantaggi in termini di efficienza che ormai innegabilmente ed universalmente si riconoscono.
Al di là della scelta della licenza open source, le motivazioni sopra indicate alle lett. a) e c) valgono anche per la GPL.
A queste motivazioni potrebbero essere aggiunte molte altre. Ma qui mi fermo, perché dai contatti che ho avuto con la FUB (Fondazione Ugo Bordoni) la scelta della GPL mi è stata dichiarata espressamente, senza possibilità di equivoco.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
Mi riallaccio all’interessante questione messa in evidenza dagli amici Marco Scialdone e Guido Scorza, relativa alla pronuncia della recente sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, con cui è stato affermato il principio secondo cui l’equo compenso per la copia privata, inglobato automaticamente nel prezzo di acquisto dei supporti o dei dispositivi digitali idonei alla registrazione, deve necessariamente essere ancorato all’effettivo utilizzo, valutato anche presuntivamente, del supporto o del dispositivo per la realizzazione di una copia privata di opere protette dal diritto d’autore. Nel consegue che l’equo compenso non può essere preteso ove il il supporto o il dispositivo non è, neanche presuntivamente, destinato alla alla effettuazione di una copia privata.
Nel testo della Sentenza si legge chiaramente che
1. The concept of ‘fair compensation’, within the meaning of Article 5(2)(b) of Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society, is an autonomous concept of European Union law which must be interpreted uniformly in all the Member States that have introduced a private copying exception, irrespective of the power conferred on the Member States to determine, within the limits imposed by European Union law in particular by that directive, the form, detailed arrangements for financing and collection, and the level of that fair compensation.
2. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that the ‘fair balance’ between the persons concerned means that fair compensation must be calculated on the basis of the criterion of the harm caused to authors of protected works by the introduction of the private copying exception. It is consistent with the requirements of that ‘fair balance’ to provide that persons who have digital reproduction equipment, devices and media and who on that basis, in law or in fact, make that equipment available to private users or provide them with copying services are the persons liable to finance the fair compensation, inasmuch as they are able to pass on to private users the actual burden of financing it.
3. Article 5(2)(b) of Directive 2001/29 must be interpreted as meaning that a link is necessary between the application of the levy intended to finance fair compensation with respect to digital reproduction equipment, devices and media and the deemed use of them for the purposes of private copying. Consequently, the indiscriminate application of the private copying levy, in particular with respect to digital reproduction equipment, devices and media not made available to private users and clearly reserved for uses other than private copying, is incompatible with Directive 2001/29.
Dunque, l’art. 5(2)(b) della Direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che è necessario un rapporto tra l’applicazione dell’equo compenso per copia privata in relazione ad un dispositivo o supporto ed il suo utilizzo per l’esecuzione di una copia privata, mentre l’indiscriminata applicazione dell’equo compenso, in particolare, in relazione a dispositivi o supporti distribuiti a soggetti diversi dai consumatori e evidentemente riservati ad usi diversi dall’effettuazione di copie private, è incompatibile con la disciplina europea contenuta nella Direttiva 2001/29.
Ora, l’equo compenso è stato richiesto (e continua ad essere richiesto) nel nostro Paese, generando un flusso considerevole di somme di denaro che, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia, risultano indebite.
E’ chiaro che la norma non conforme alla decisione della Corte deve essere disapplicata immediatamente, anche ove non vi sia un intervento normativo ad hoc, che comunque si impone per motivi di chiarezza.
E’ facile immaginare che la prassi non si adegui immediatamente, nonostante la predetta sentenza.
La domanda che sorge spontanea e che provocatoriamente rivolgo, tuttavia, è questa: chi restituisce l’indebito percepito fino ad ora? Che conseguenze, sotto il profilo delle responsabilità, si hanno, anche in capo alla SIAE, se si continuano a percepire e distribuire somme non dovute, in base ad i nuovi assetti che il nostro ordinamento registra in forza della sentenza della Corte (che, com’è noto, ha una efficacia erga omnes in tutti gli ordinamenti del Paesi membri dell’UE, compreso il nostro ed è immediatamente applicabile)?
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
di G. Scorza – La sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea anticipa i nostri giudici nazionali: l’equo compenso va pagato solo sui dispositivi destinati alla copia privata. Ed ora rendiamolo davvero “equo”
Roma – È una Sentenza che, in poche ore, ha fatto il giro dell’intera Europa quella con la quale la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ridimensionato gli appetiti delle major dell’audiovisivo e delle società di intermediazione dei diritti come l’italica SIAE, in materia di equo compenso. I Giudici di Lussemburgo, infatti, hanno messo nero su bianco un principio che, in realtà, appariva ovvio a tanti, ma che i Governi di molti Paesi – complice un’incessante ed infaticabile attività di lobbying da parte dell’industria dei titolari dei diritti – negli ultimi anni hanno, deliberatamente, scelto di ignorare: l’equo compenso per copia privata deve necessariamente essere ancorato all’effettivo utilizzo – ancorché identificato solo su base presuntiva – del supporto o del dispositivo per la realizzazione di una copia privata.
La semplice idoneità di una tipologia di supporto o dispositivo alla registrazione di una copia privata così come la sua capacità di registrazione non possono rappresentare – e la Corte di Giustizia lo dice senza reticenze ed ambiguità – il presupposto impositivo per l’obbligo di pagamento dell’equo compenso per copia privata.
“L’art. 5(2)(b) della Direttiva 2001/29 deve essere interpretato – scrivono i giudici – nel senso che è necessario un rapporto tra l’applicazione dell’equo compenso per copia privata in relazione ad un dispositivo o supporto ed il suo utilizzo per l’esecuzione di una copia privata”.
Un articolo di oggi firmato da Mauro Munafò per la Repubblica si intitola “YouTube batte Telecinco. Copyright, vigilino le TV“.
Il tema, discusso anche nei tribunali italiani, concerne le responsabilità del providers (di Google in particolare) per le violazioni del copyright commesse da parte degli utenti della piattaforma di videosharing: YouTube.
In Italia abbiamo assistito ad una pronuncia cautelare con cui il Tribunale di Roma, quasi un anno fa, imponeva a Google la rimozione dei video del Grande Gratello, a prescindere dall’identificazione, da parte del titolare dei diritti sull’opera, dei singoli video illecitamente caricati dagli utenti della piattaforma. La pronuncia cautelare evidenziava chiaramente le responsabilità di Google, quantomeno sotto il profilo del fumus boni juris. In altre parole, il giudice italiano, nell’attesa di una ponderata pronuncia nel merito, ha accordato il provvedimento cautelare ritenendo sufficientemente fondata, secondo un giudiizo espresso in termini probabilistici, la pretesa del ricorrente.
In Spagna, come evidenziano le fonti giornalistiche e il blog ufficiale di Google, pare si sia affermato il principio opposto. Continua a leggere
Open source e pubblica amministrazione: in Italia un caso senza precedenti. Si tratta della “Piattaforma Experience“, una “Suite di prodotti software modulari per il funzionamento del sistema di scambio informativo operativo presso il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali di Protezione Civile”.
Stante la specificità del soft ware e la delicatezza delle funzioni che è destinato ad assolvere, la pubblica amministrazione italiana (parte decisamente rilevante di essa) ha pensato bene di acquistarne la titolarità dalla società che lo aveva prodotto, la Acrotec srl.
L’acquisto della titolarità è avvenuto per opera della Regione Basilicata, che ora deve condividere la titolarità del software tra tutti gli enti pubblici interessati a controllare lo sviluppo del progetto: le 20 Regioni italiane, le 2 Province autonome di Trento e Bolzano, nonché il Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
E’ stato costituito un gruppo di lavoro (al quale sono stato chiamato a partecipare attivamente) ove sono state esaminate le modalità di licenza e le strategie di riuso del software. Le conclusioni del tavolo di lavoro sono state univoche: l’analisi ha portato a suggerire l’adozione del modello open source e il licencing in EUPL (European Union Public Licence).
Sono state prodotte anche le regole che disciplineranno i rapporti tra contitolari, al fine di preservare nel migliore dei modi lo sviluppo del progetto.
Per gli approfondimenti e per il reperimento del materiale rimando al sito italiano dedicato alla EUPL (EUPL.IT).
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law