Richard Stallman si è pronunciato sui contenuti della delibera dell’AGCOM 668/2010/CONS, con cui si vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento, in via amministrativa, una procedura di rimozione selettiva dei contenuti web, bypassando il Parlamento e l’Autorità giudiziaria (come già detto tempo addietro, in contrasto con il principio democratico di suddivisione dei poteri legislativo-giudiziario-esecutivo).
Le parole di Stallman sono state consegnate ad Alessandro Longo, in una intervista per l’Espresso, che consiglio caldamente di leggere per intero (“Censura la Web: ribellatevi“).
Riassume bene, in più punti, la situazione che nel nostro Paese stiamo vivendo. Riporto di seguito i passaggi che mi paiono più significativi:
“Questa delibera della vostra Agcom è sbagliata due volte. Perché darà gli strumenti per censurare le voci fuori dal coro, con la scusa della lotta alla pirateria, e perché mira a impedire agli utenti di condividere contenuti”.
Signficativamente, poi, aggiunge:
Che opinione si è fatto?
“Ho capito che è un tentativo, da parte dei detentori di copyright, di saltare il sistema giudiziario per attaccare siti e servizi che considerano una minaccia ai propri interessi. Il nuovo sistema, diretto da Agcom invece che da un tribunale con regolare processo, porterà a decisioni accelerate contro contenuti internet presunti illegali: è proprio questo il motivo per cui l’industria del copyright lo vuole. Ma, essendo una via abbreviata e rapida, probabilmente calpesterà i diritti degli utenti”.
(…)
Che di democrazia si sta parlando lo ha compreso bene anche Stallman, che, da osservatore straniero attento alle dinamiche della Rete, così conclude il suo discorso:
Una previsione: come andrà a finire?
“Non posso farla perché dipende da voi. Da voi italiani. Se riuscirete o no a usare quello che vi resta della democrazia per contrastare le minacce, alla libertà, che vengono dalla politica e dalle aziende”.
Fabio Bravo
Sulla delibera AGCOM 668/2010/CONS, con la quale si intende operare una rimozione selettiva in via amministrativa introdotta d’imperio (escludendo il parlamento dall’attività di normazione e l’auorità giudiziaria in ordine alla soluzione della controversia), abbiamo già dimostrato il nostro disappunto appoggiando l’iniziativa di “sito non raggiungibile” (qui l’homepage): la scelta non è condivisa e andrebbe meditata.
Sia chiaro, ciò che non si condivide non è la scelta di operare una rimozione dei contenuti illeciti, di per sè praticabile ed il linea con la direttiva europea sul commercio elettronico, ma le modalità con cui la si vuole introdurre ed eseguire nel nostro Paese.
La blogosfera, grazie all’iniziativa di sito non raggiungibile e, in particolare, agli amici Fulvio Sarzana e Marco Scialdone e l’associazione Agorà Digitale, ha avuto un’eco crescente.
Sono stati organizzati incontri e convegni, anche presso la Camera, con presentazione di un e-Book, è stato lanciato il tam tam su Internet e si è ottenuta anche presenza televisiva (AnnoZero).
Dalla blogosfera la campagna di sensibilizzazione, proprio perché condivisa nei contenuti, ha portato a sensibilizzare giornalisti e politici.
Alle prime voci di Di Pietro ed altri, ora si aggiungono quelle del Presendente della Camera Gianfranco Fini e del Ministro della Giorventù Giorgia Meloni, nonché quella di Pier Luigi Bersani ed altri ancora.
Fulvio rimarca l’eco internazionale che ha la vicenda.
Partita dalla Rete, la mobilitazione si fa anche al di fuori, nel mondo fisico. Le iniziative sono diverse, cocnentrare per il 4 luglio (la Protesta dei Palloncini) e per il 5 luglio (la Notte della Rete) nell’ambito delle quale l’attivitsmo di Agorà Digitale e di Valigia Blu ha un ruolo decisivo.
E’ un esempio bello di democrazia. Riporto un passaggio significativo di un post firmato da Arianna Ciccone di Valigia Blu:
Che sta succedendo?Succede che la Rete ha dettato l’agenda e la politica in ritardo e a fatica ha risposto. Il Presidente della Camera Gianfranco Fini con un intervento su La Stampa ha detto: “No a troppi paletti…”, avrei preferito proprio no paletti ma va bene anche così; il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani con una dichiarazione ufficiale sostiene che l’AgCom deve fermarsi: nessun bavaglio alla nostra democrazia; il deputato del PDL Roberto Cassinelli, in solitaria nel suo partito, si augura che l’AgCom sospenda immediatamente l’esame del provvedimento e lasci al Parlamento l’incombenza di predisporre gli strumenti più idonei alla tutela del diritto d’autore; il leader dell’Italia dei valori Antonio Di Pietro, sul suo profilo Facebook fa sapere che: ”La Rete è l’ultimo baluardo per la libera informazione e non deve subire censure. Per questo, abbiamo già presentato un’interrogazione parlamentare contro la delibera dell’Agcom”.L’Agcom ha comunicato – si vede che la pressione sta salendo – che dopo il 6 luglio ci saranno altri 15 giorni per le osservazioni e poi l’approvazione. Che significa secondo me? Che ci stanno provando. Il 6 faranno calmare le acque e poi in piena estate quando l’attenzione sarà calata potranno far passare liberamente e senza tante polemiche la delibera che farà del nostro Paese un vero e proprio laboratorio per la censura “globale” alla Rete.
A parte la considerazione che nel PDL la questione inizia a far breccia da più parti, se si considerano le esternazioni del Ministro Meloni (PDL), riportate da Anna masera unitamente a quelle di Fini, la cosa interessante è come il web inizia a costruire i processi democratici.
Se ne è avuta forte la percezione con le recenti amministrative e, soprattutto, con il referendum.
L’informazione di stato vacilla e si rende sempre meno credibile. L’inchiesta di RE (Repubblica e l’Espresso) sulla Struttura Delta in RAI ha svelato i retroscena raccapriccianti.
La Rete consente di far passare l’informazione senza il controllo del potere. Non è tutto, però. Ha una forza in più, perché consente anche di commentarla, di aggiungere opinioni, di replicare e di dissentire, nonché di organizzare il dissenso anche con la mobilitazione civile. E’ un processo che va sorretto con convinzione e tenacia, perché percorre una strada in salita e controvento.
L’Italia non poteva scegliere il modo migliore per festeggiare i suoi 150 anni.
Fabio Bravo
La discussa Delibera AGCOM 668/2010/CONS, delinea un possibile scenario volto ad introdurre, in sede regolamentare, una procedura di “notice and take down” (all’italiana), definita di “rimozione selettiva” dei contenuti web protetti dal diritto d’autore, ritenuti illeciti.
Su tale delibera l’Authority ha avviato una pubblica consultazione, che ha portato alla ribalta numerose criticità evidenziate da più parti. Ci si sarebbe aspettato un ripensamento o, quantomeno, che il dibattito venisse approfondito e che le posizioni critiche mosse da numerosi stakeholders fossero oggetto di studio.
Se le istituzioni avviano una consultazione pubblica con la società civile, bisognerà poi tener conto dei risultati e, in caso di divergenze tra scelte istituzionali e quelle prospettate dagli stakeholders, occorrerà che le decisioni adottate siano supportate da argomentazioni ben motivate.
Dall’avvio della consultazione sono emerse però vicende poco chiare, a cominciare dalla discutibile eliminazione delle voci critiche interne all’Authority. Mi riferisco alla sostituzione senza preavviso del Commissario D’Angelo, prima relatore del provvedimento in seno all’AGCOM, poi sollevato dall’incarico senza neanche alcun avviso, solamente perché aveva espresso una posizione critica, segnatamente nella parte in cui si intendeva rimuovere in via amministrativa (e non giudiziaria) i siti Internet ed i loro contenuti.
La consultazione pubblica si è svolta e ne è scaturito un incontro con la società civile, il cui epilogo ha lasciato di stucco chi vi ha partecipato, che denuncia come in realtà le regole del gioco erano già scritte da parecchio, a fronte di una consultazione che avrebbe avuto lo scopo di inscenare un apparente dialogo democratico nel teatrino delle logiche di potere. Sarebbe stato già tutto deciso, senza alcuna concessione da parte dell’AGCOM, e l’adozione delle nuove regole sarebbe attesa per il 6 luglio 2011.
Chi è ad agire: il potere economico di chi detiene i diritti d’autore sulle opere che vengono illecitamente diffuse in formato digitale è il potere politico che, con il pretesto del diritto d’autore, vuole mettere in atto strumenti agevoli di controllo del flusso di informazioni in rete, per rimuovere contenuti scomodi, estromettendo al contempo la magistratura dalle procedure di rimozione?
Su questo dubbio si snoda una pagina importante della democrazia italiana e dei nostri valori costituzionali.
Per passare da una lettura meta-giuridica a quella tecnico-giurica, riporto di seguito i contenuti della Delibera AGCOM 668/2010/CONS che sono apparsi più invisi, aventi ad oggetto la procedura di rimozione selettiva.
Si tratta di una
(…) procedura articolata nelle seguenti fasi:
1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo
2. in caso di mancata rimozione del materiale, segnalazione all’Autorità
3. verifica dell’Autorità in contraddittorio con le parti
4. adozione da parte dell’ Autorità del provvedimento di ordine alla rimozione
5. monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza
(…)
La delibera citata analizza le caratteristiche di ciascuna fase:
1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo - I titolari dei diritti e tutti gli altri soggetti autorizzati a disporne (in particolare, i titolari di licenze di sfruttamento, in proprio o attraverso le loro associazioni per la tutela di interessi collettivi), possono inviare un avviso di violazione del copyright al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, il quale ha l’obbligo di individuare, ai fini della corretta applicazione della procedura di notice and take down, un punto di contatto per la ricezione di tali richieste. La segnalazione deve essere
redatta secondo un modello predisposto conformemente alle linee-guida dell’Autorità e disponibile sul sito del gestore del sito o del fornitore di servizio
di media audiovisivo. Il gestore del sito, se la richiesta appare fondata, deve rimuovere il contenuto entro il termine di 48 ore dalla ricezione della richiesta, eventualmente contattando il soggetto che ha caricato il video, il quale può a sua volta effettuare una contronotifica.
2. Segnalazione all’Autorità - Decorse le 48 ore dalla richiesta inoltrata senza che il contenuto sia stato rimosso, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità,anche per via telematica, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità, sottoponendole la richiesta di rimozione.
3. Verifica dell’Autorità in contraddittorio – L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti (titolare del diritto, gestore del sito, soggetto che ha effettuato la contro notifica) da concludere entro cinque giorni, comunicando l’avvio del
procedimento al gestore del sito (o, nel caso non fosse possibile individuarlo, al fornitore del relativo servizio di hosting), all’operatore di telecomunicazione o a quello televisivo, alla cui sfera risulti oggettivamente ascrivibile la violazione della normativa rilevante. La comunicazione d’avvio conterrà una sommaria
descrizione dei fatti contestati, nonché l’indicazione della disposizione normativa o regolamentare che si presume violata. Nel corso del lasso temporale previsto per il contraddittorio, il gestore del sito (o, in subordine, il fornitore del servizio di hosting), l’operatore di telecomunicazione o quello televisivo individuati come versanti in apparente violazione delle norme in tema di diritto d’autore, potrebbero in teoria anche porre subito fine alla condotta violativa segnalata (ad es., provvedendo alla rimozione dei file “incriminati” dal proprio server o dei link a siti esterni dal proprio sito; cessando l’attività di ritrasmissione non autorizzata del segnale televisivo, etc.).In tale ipotesi, l’Autorità, verificata l’avvenuta compliance dell’operatore, potrebbe disporre l’archiviazione del procedimento.
4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione - Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.
5. Monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza – L’Autorità monitora il rispetto dell’ordine impartito e, in caso di inottemperanza reitera l’ordine avvertendo che il suo mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articolo 1, comma 31 della legge 249/97).
Come spesso avviene per le autorità amministrative indipendenti di settore, siamo di fronte al paradosso critico dell’ordine democratico, in cui in un medesimo soggetto viene a concentrarsi il potere di emanare le normative, il potere di decidere sulla violazione e sull’applicazione delle norme, il potere di farle eseguire, con buona pace del principio di suddivisione dei poteri che è alla base di ogni democrazia.
Il problema è che in questo caso le regole emanate in sede amministrativa dall’Authority finiscono per incidere gravemente sulle libertà di rango costituzionale ed hanno l’effetto di sottrarre all’autorità giudiziaria le sue prerogative, senza che vi sia una legge che lo preveda.
Se è pru vero che i provvedimenti resi in sede amministrativa sono in linea teorica impugnabili innanzi al TAR, è altrettanto vero che si costringe il cittadino a rincorrere ex post la tutela nella sede giudiziaria contro un provvedimento amministrativo richiesto da una controparte per scavalcare la tutela (anche d’urgenza) attivabile in sede giudiziaria. Sarebbe stato meglio che il cittadino risponda direttamente in sede giudiziaria nei confronti di chi assume una violazione ai suoi diritti d’autore.
Si noti che, ove la questione attiene al diritto civile (perché si chiede l’inibitoria all’uso non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore e il risarcimento del danno e dunque concerne rapporti inter cives) non si comprende come mai della questione debba essere interessata un’autorità amministrativa indipendente, la quale, quando interviene nei rapporti inter cives (come ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali), lo fa per funzioni di Garanzia in ragione di esigenze di tutela di un soggetto (l’interessato al trattamento dei dati personali), ritenuto “debole” rispetto al suo interlocutore (il titolare del trattamento, che esercita la sua attività per scopi professionali, imprenditoriali o istituzionali, ma non per finalità di carattere meramente personale). Notoriamente, nella normativa sul diritto alla protezione dei dati personali, l’esigenza di istituire il Garante nasce, tra l’altro, per l’impossibilità, da parte dell’interessato, di esercitare da solo i propri diritti nei confronti del titolare, con la conseguente necessità di un soggetto che possa rendere effettiva la sua tutela a fronte della complessità assunta dalla società civile nel settore del trattamento dei dati personali.
Con riguardo ai temi affrontati dalla delibera dell’AGCOM, invece, quali esigenza di tutela dovrebbe assolvere l’Authority, in favore di chi e perché? Sinceramente non si comprende il motivo per cui la controversia inter cives in ordine alla liceità dei contenuti presenti on-line debba essere affidata e risolta, in via d’urgenza, dall’AGCOM e non, invece, dall’autorità giudiziaria che tra l’altro, come si è potuto riscontrare nei casi R.T.I. vs. Google e R.T.I vs. Italia On Line, rispettivamente pendenti innanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Milano, non fa sconti a favore dei providers o degli utenti, né in sede cautelare, né nel merito.
Ove la questione, invece, attiene al diritto penale, per via della violazione della normativa penale emanata a protezione del diritto d’autore, non si vede come possa un’autorità amministrativa sostituirsi all’attività della polizia giudiziaria e della magistratura (anche con riferimento all’attività del P.M.) in ordine all’accertamento della violazione delle norme di rilevanza penale ed alla rimozione delle conseguenze dell’illecito, scavalcando l’applicazione di strumenti cautelari (si pensi al sequestro in sede penale) che sono di compentenza della magistratura e che, di fatto, finiscono per essere deferiti ad un’autorità amministrativa indipendente, che concentra, in subiecta materia, i tre poteri dello Stato, da tenere scissi in un ordinamento democratico.
Occorre un serio ripensamento. Il Presidente dell’AGCOM avrebbe argomentato che l’Italia, con questo emanando quadro normativo, si presta ad essere un “esperimento” nel panorama internazionale, che però ora, per molti, ha il sapore della censura. Sarebbe bello se l’esperimento vero fosse quello della dimostrazione della capacità di reazione della società civile tramite la mobilitazione collettiva che la Rete ora consente, conquistando l’attenzione progressiva dei media e delle forze politiche.
A mio avviso non è sbagliato pensare ad una procedura di rimozione dei contenuti diffusi on-line in caso di illecito (la cui mancata esplicitazione nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e nel D.Lgs. 70/2003 ha posto grandi problemi applicativi), ma, per dirla con un’espressione latina, “est modus in rebus”.
Fabio Bravo
Sul caso Yahoo! vs. PFA Films, in tema di responsabilità del provider per l’omessa rimozione di link a contenuti illeciti (relativi all’opera cinematografica “About Elly“), ecco il testo integrale dell’ordinanza cautelare resa il 20 marzo 2011 dal Tribunale Ordinario di Roma, IX sez., Dott.ssa Muscolo (reso disponibile sul sito leggioggi.it).
Non mancherò di commentarlo nei consueti canali accademici e, perché no, anche su Information SOciety & ICT Law.
Fabio Bravo
Dopo la sentenza milanese sul caso Google vs. Vividown e le ordinanze cautelari, anche in sede di reclamo, sul caso Google-YouTube vs. RTI, ora il Tribunale romano si pronuncia nella controversia che vede contrapposta Yahoo! a Open Gate Italia, in rappresentanza della società di produzione cinematografica PFA.
A Yahoo! si è contestata l’attività di linking a siti contenenti video presenti in rete illecitamente, in quanto diffusi senza il consenso del titolare dei diritti sull’opera.
Come riportato da il Velino,
La Nona Sezione del Tribunale di Roma “inibisce a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film ‘About Elly’ mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film”.
La notizia è stata diffusa per Repubblica da Longo, il quale parla di “sentenza”. Nell’attesa di vedere il testo del provvedimento, accoglierei con elasticità il termine sentenza, dato che potrebbe a ragioni trattarsi di ordinanza resa in sede cautelare (reclamabile e, comunque, suscettibile di essere rivista nel merito con la successiva sentenza, ove il giudizio cautelare sia stato incardinato in corso di causa oppure ove sia stato incardinato ante causam e si decidesse per la riassunzione nel merito).
In questa fattispecie si profilano delel novità:
a) sarebbe stato concesso una inibitoria per attività di linking a materiale asseritamente illecito;
b) sarebbe stata accertata, quantomeno sotto il profilo del “fumus” tipico dei procedimenti cautelari, la responsabilità di un “motore di ricerca” e non di un fornitore di servizi di “hosting”.
Dalla ricostruzione di alessandro Longo apprendiamo (con l’accortezza di prendere in maniera elastica il concetto di “sentenza”):
(1)
“La nona Sezione del Tribunale di Roma “inibisce a Yahoo! la prosecuzione e la ripetizione della violazione dei diritti di sfruttamento economico sul film ‘About Elly’ mediante il collegamento a mezzo dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o in parte l’opera, diversi dal sito ufficiale del film”. Dunque i giudici obbligano Yahoo! a offrire, nei risultati, solo risultati “ufficiali”.”
(2)
“Il giudice ha riconosciuto che i motori di ricerca non possano esercitare “un controllo preventivo sui contenuti dei siti sorgente a cui è effettuato il link“.
(3)
“Nondimeno, ha deciso in tal senso perché Yahoo! sapeva della violazione del copyright ma non ha rimosso comunque i link ai siti pirata. Per questo motivo il giudice ne ha riconosciuto la responsabilità“.
(4)
La società di produzione cinematografica PFA, che distribuisce il film in Italia, aveva infatti mandato a Yahoo! una diffida, senza successo, chiedendo di ripulire i risultati della ricerca dai “siti riproducenti in tutto o in parte l’opera diversi dal sito ufficiale del film“, si legge ancora nella sentenza. E’ intervenuta quindi Open Gate Italia, società che segue le controversie sul copyright, portando avanti la causa in rappresentanza di Pfa. Open Gate ha fatto notare al tribunale che, facendo una ricerca con le parole “About Elly” su Yahoo!, il sito ufficiale del film non era nemmeno tra le prime posizioni, scalzato da link a pagine che consentivano di scaricare il film.”
Si noti la straordinaria coincidenza con lo schema preso a base delle decisioni rese con ordinanza dal Tribunale di Roma sul caso RTI-Google/YouTube.
In entrambi i casi il titolare dei diritti manda una diffida per contestare la violazione. La contestazione, a quanto consta (almeno nel caso RTI-Google/YouTube) appare generica, ossia non ha indicazione esatta degli URL a cui corrispondere il materiale o il link da rimuovere.
Dalla diffida il Provider, secondo tale schema, può rendersi conto della presenza o meno delle violazioni.
Prima della diffida non ha un obbligo di controllo. Dopo la diffida, essendo in grado di acquisire consapevolezza della violazione, scattano i meccanismi di responsabilità, anche prima che venga attivata la richiesta di rimozione tramite l’autorità giudiziaria (o quella amministrativa) ai sensi del d.lgs. 70/2003 sul commercio elettronico.
Sorprende, invero, le possibilità di estensione delle responsabilità se, come sta avvenendo, si assesta questo modello. Occorre estrema cautela nell’applicazione del principi giuridici emergenti dalla recente giurisprudenza.
La materia dovrà essere quanto prima aggiornata a livello normativo, attraverso il processo di revisione della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico.
Ritornerò quanto prima su tale argomento, attendendo il deposito del provvedimento in questione, comprensivo delle motivazioni.
Fabio Bravo
Approfittando di una sospensione delle lezioni nel calendario didattico per consentire lo svolgimento degli esami, ho programmato alcuni incontri didattici extra.
Martedì prossimo, presso la Facoltà di Scienze Politiche di Forlì sono stato chiamato a svolgere un seminario in tema di Criminalità informatica.
Non mancheranno i riferimenti alle questioni di carattere processuale relative alle indagini informatiche ed all’acquisizione della prova nell’ambito del processo penale.
In settimana terrò anche diverse lezioni al Master in Diritto delle Nuove Tecnologie e Informatica Giuridica all’Università di Bologna, di cui una su Commercio elettronico e contratto telematico e l’altra sulla Responsabilità degli Internet Service Providers.
Fabio Bravo
Avevo mosso nel precedente post alcuni dubbi sull’applicazione o meno dei regolamenti AGCOM sulle WebTV (e sule WebRadio) a YouTube, ragionando sul significato di “selezione ex ante” dei contenuti nelle piattaforme UGC (User Generated Content). La riflessione si innesta su una conversazione già avviata in rete, che vede soluzioni contrapposte, tra cui quella di Guido Scorza e di Marco Scialdone.
Marco, che ringrazio, ha avuto la bontà di lasciarmi un commento, che riporto di seguito, al quale, per l’importanza della questione e per l’ampio respiro della riposta che stavo approntando, ho preferito dare seguito con questo post.
Riporto il suo commento:
(…) personalmente non ritengo che la presentazione dei “video più popolari” integri una selezione ex ante, ma al contrario operi una mera classificazione sulla base della popolarità degli stessi.
L’attività di selezione implica necessariamente, a mio avviso, che l’operatore conoscendo i video decida prima che gli stessi vengano visualizzati quali saranno proposti e quali no (altrimenti non ci sarebbe tecnicamente “selezione”).
Nel caso dei video popolari YouTube non opera alcuna selezione, ma si limita a proporre una “classifica” sulla base delle preferenze espresse dagli utenti.
Uno dei punti cruciali sta proprio nel concetto di “selezione”. Secondo tale prospettazione l’attività di selezione implicherebbe ex se la conoscenza dei contenuti del video. Con ciò però si finirebbe per escluderedalla definzione (di selezione) l’attività con cui l’individuazione dei video venga fatta utilizzando volontariamente (coscientemente e consapevolmente) criteri in grado di operare ex ante in via automatica la scelta dei contenuti (“selezione automatica”).
L’effetto è quello di escludere la disciplina intervenendo con una interpretazione restrittiva dell’accezione tecnica di “selezione” ex ante, escludendo la selezione automatica basata sull’interazione con gli utenti per sondare l’indice di gradimento (lo “share“).
Ragionando “a voce” alta, facendovi partecipi delle riflessioni che sto maturando, mi sembra che più di un dubbio permanga. A ben guardare, infatti, la scelta di individuare automaticamente (nel senso di “selezionare” automaticamente) ex ante i video da proporre nel “catalogo” sulla base dell’indicide di gradimento riscontrato dall’interazione con gli utenti è già una realtà nella selezione dei palinsesti di TV innovative come Current_TV.
Leggendo su wikipedia la Mission e la Vision di Current TV si vede bene come il criterio di formazione dei palinsesti televisivi per la TV satellitare sia basato proprio sulla selezione automatica dei video più popolari scelti dagli utenti sul canale telematico di trasmissione:
“Current ha implementato il modello dei contenuti creati dallo spettatore (VC2 – Viewer Created Content). Per VC² (si legge “vi si squerd”) si intendono tutti quei video-contenuti ideati, prodotti e realizzati dal pubblico e che costituiscono circa il 30% della programmazione sul canale televisivo. Vengono trasmessi sul canale satellitare i video più votati dalla community internet all’indrizzo [1]. L’interazione fra Web e TV è infatti totale. Gli argomenti della programmazione televisiva riflettono i temi affrontati all’interno della community e viceversa, in uno scambio diretto e costante tra canale e sito, quest’ultimo autentico luogo d’incontro e integrazione degli utenti”.
Dunque il dubbio continuerebbe a sussistere se si rimanesse a disquisire sul requisito di “selezione ex ante” dei contenuti trasmessi sulle piattaforme di UGC e la categoria dei video più popolari, proposta da YouTube, in fondo può essere interpretata, a mio sommesso parere, come una “selezione ex ante” dei contenuti.
Tuttavia, e qui vado un po’ oltre, il problema interpretativo nell’applicazione delle norme in questione forse non concerne l’accezione tecnica di “selezione”, ma ulteriori requisiti, quali la presenza o meno di un’attività di controllo sui contenuti e il grado (la profondità) di controllo che verrebbe ad essere richiesta al provider. Qui i dubbi mi sembra si dipanano.
In questo senso può leggersi la risposta alla FAQ n. 21 ai regolamenti dell’AGCOM, ove l’Authority ha voluto precisare che
(…) affinché si determini la responsabilità editoriale, sono invece richiesti due elementi concorrenti: l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo nel caso dei servizi a richiesta. Pertanto, i siti che non selezionano ex ante i contenuti generati dagli utenti, ma effettuano una mera classificazione dei contenuti stessi, non rientrano nel campo di applicazione della norma.
Il testo della risposta alla FAQ ricalca il dettato normativo.
Risalendo direttamente alle fonti normative, infatti, si scorge che l’art. 1, co. 1, lett. i), del Regolamento AGCOM allegato “A” alla delibera 607/10/CONS, relativo alla fornitura di servizi di media audiovisivi a richiesta, definisce espressamente la “Responsabilità editoriale“, rilevante ai fini dell’applicazione della disciplina de qua, come
“l’esercizio di un controllo effettivo sia sulla selezione dei programmi, ivi inclusi i programmi-dati, sia sulla loro organizzazione in un palinsesto cronologico, nel caso delle radiodiffusioni televisive o radiofoniche, o in un catalogo, nel caso dei servizi di media audiovisivi a richiesta”.
Il problema vero, dunque, dovrebbe concernere il concetto di “controllo effettivo” esercitato sui contenuti.
Percorrendo questa strada può sostenersi che, là dove si richiede, per ravvisare la responsabilità editoriale, che venga esercitato un controllo effettivo ex ante sui contenuti, YouTube rimarrebbe fuori dall’ambito di applicazione dei regolamenti AGCOM, ma non perché non faccia una selezione ex ante, quanto perché si limiterebbe a porre in essere una selezione ex ante senza un effettivo controllo dei contenuti.
Poiché l’art. 2, co. 1, del citato Regolamento richiede, per potersi applicare la normativa anche ai siti internet, la sussistenza di una “responsabilità editoriale”, si potrebbe concludere che il regolamento dell’AGCOM non troverebbe applicazione a YouTube se, come sembrerebbe prima facie, pur selezionando ex ante i contenuti e organizzandoli, non esercita un “effettivo” controllo sui contenuti medesimi.
Per contrastare tale interpretazione, occorrerebbe affermare che l’ “effettivo controllo” si ha qualora YouTube facesse ricorso a filtri automatici per il controllo dei contenuti, come avviene, ad esempio, in caso di filtri in grado di individuare le possibili violazioni del copyright.
Il ragionamento, si noti, finisce per allacciarsi a quello concernente la disciplina sulla responsabilità degli intermediari nella società dell’intermediazione (responsabilità dei providers) ex d.lgs. 70/2003, di recepimento della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, in corso di revisione, nell’ambito della quale l’attività ed il grado di controllo sui contenuti assume rilievo decisivo.
Ritornerò ancora sull’argomento.
Fabio Bravo
I regolamenti AGCOM sulle WebTV e sulle WebRadio si applicano a YouTube (e altre piattaforme di User Generated Content – UGC)?
ANTITESI, TESI E SINTESI (DUBITATIVA)
L’Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) si è pronunciata sul caso relativo al servizio Google News, sollevato dall’editoria giornalistica italiana.
L’istruttoria, oltre a risolvere il caso specifico, di particolare importanza per la gestione dei contenuti su Internet e per l’organizzazione dell’offerta di fornitura dei servizi nella società dell’informazione, ha un esito che coinvolge anche, de jure condendo, la materia del diritto d’autore, chiamato ad adeguarsi alle innovazioni tecnologiche.
L’antitrust individua infatti la necessità di tale adeguamento normativo e lo illustra con una specifica segnalazione al Presidente della Camera, del Senato, del Consiglio di Ministri, nonché al Ministro dello Sviluppo Economico ed al Dipartimeno Politiche Comunitarie presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ecco i documenti rilevanti sul caso in questione:
1) la Segnalazione dell’Authority (AS 787), del 17 gennaio 2011, di stimolo per il legislatore italiano sulla “Tutela dei contenuti editoriali su Internet”;
2) il Provvedimento dell’Authority con cui risolve il caso Google News Italia (A 420), Adunanza del 22 dicembre 2010;
3) gli Impegni vincolanti proposti da Google per adeguare i servizi alle prescrizioni normative a tutela del mercato e della concorrenza;
4) il Comunicato Stampa dell’Authority sul caso in questione.
…
Sulle modalità operative con cui la criminalità informatica agisce nel settore della pedopornografia on-line è interessante quanto è emerso dai risultati dell’operazione “Venice Carnival”. condotta dalla polizia postale.
Le dimensioni:
Oltre mille siti web di una trentina di Paesi, un centinaio dei quali italiani, infettati a insaputa dei gestori da un software che reindirizzava l’utente a pagine Internet che ospitavano materiale pedopornografico.
(…)
Complessivamente sono stati circa 300 i domini e 700 gli indirizzi web che erano stati infettati e sono stati ripuliti dalle polizie di mezzo mondo.
L’indagine (si noti l’importanza dei sistemi di protezione di sicurezza informatica la cui assenza è causa sovente di processi di vittimizzazione nel settore della criminalità informatica):
L’indagine, coordinata dalla procura di Venezia e denominata ‘Venice Carnival’, è partita nel 2009 grazie alla segnalazione di una nonna che, navigando sul web in cerca dei regali per i nipoti, ha cliccato su un link di shopping on line, finendo invece su un sito web di abusi sessuali su minori.
Partendo dalla segnalazione, gli agenti hanno trovato le stesse tracce informatiche in centinaia di siti di tutto il mondo. Sono quindi state inviate le segnalazioni alle altre polizie e all’Europol che hanno consentito di scoprire un’organizzazione criminale, probabilmente originaria dell’Europa dell’est, che era riuscita a entrare nei server di aziende che non usavano sistemi di protezione, installando un software che reindirizzava automaticamente gli ignari utenti Internet verso siti web illegali.
(…)
Le successive indagini, ancora in corso, hanno consentito di accertare che i gestori dei server non avevano alcuna responsabilità e che centinaia di utenti hanno acquistato le immagini e i video: nei loro confronti sono in corso accertamenti per valutarne la posizione e formulare le ipotesi di reato.
Le tecniche:
“L’organizzazione – ha spiegato il responsabile del Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia sulla rete, il vice questore della polizia Elvira D’Amato – ha utilizzato la migliore tecnologia esistente, con sofisticate tecniche di ‘web masquerating’ messe al servizio della diffusione di materiale pedopornografico”.
In pratica, il sito infetto installava sui computer dei navigatori un programma che reindirizzava a pagine web pedopornografiche.
Per “pubblicizzare” questo percorso ai cybernauti interessati alla pedopornografia e disposti a pagare per scaricare le immagini e i video, l’organizzazione utilizzava il sistema di inviare centinaia e centinaia di mail “spam”, cioé indesiderate che, una volta aperte, permettevano di “impadronirsi” dei computer dei navigatori e, attraverso questi, infettare i siti italiani e di altri paesi assolutamente legittimi ma che non avevano adeguati meccanismi di protezione.
Successivamente, ai cybernauti che si dimostravano interessati veniva poi inviato un elenco del “materiale” disponibile, ottenendo due risultati: “occultare” i siti illegali dietro pagine web “legittime” e “selezionare” tra i navigatori su Internet quelli interessati a pagare per scaricare poi i file pedopornografici.
Fabio Bravo
Information Society & ICT Law
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