La Apple ha posto in essere pratiche commerciali scorrette nel mercato italiano (e probabilmente anche europeo) con riguardo alla garanzia biennale dovuta nelle vendite commerciali con i consumatori.
Dopo numerosi casi, alcuni segnalati anche su Information Society & ICT Law, l’Antitrust italiana (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato – AGCM), nel corso dell’adunanza del 21 dicembre 2011, ha sanzionato tre società del gruppo Apple per un importo complessivo di 900.000 euro, per due distinte condotte.
Ecco il provvedimento integrale dell’AGCM (82 pag.) e l’estratto (1 pag.)
Come precisato dall’Authority,
In particolare (…) le tre società del gruppo, Apple Sales International, Apple Italia S.r.l. e Apple Retail Italia hanno messo in atto due distinte pratiche commerciali scorrette:
1) presso i propri punti vendita e/o sui siti internet apple.com e store.apple.com, sia al momento dell’acquisto che al momento della richiesta di assistenza, non informavano in modo adeguato i consumatori sui diritti di assistenza gratuita biennale previsti dal Codice del Consumo, ostacolando l’esercizio degli stessi e limitandosi a riconoscere la garanzia convenzionale del produttore di 1 anno;
2) le informazioni date su natura, contenuto e durata dei servizi di assistenza aggiuntivi a pagamento AppleCare Protection Plan, unite ai mancati chiarimenti sull’esistenza della garanzia legale biennale, erano tali da indurre i consumatori a sottoscrivere un contratto aggiuntivo quando la ‘copertura’ del servizio a pagamento si sovrappone in parte alla garanzia legale gratuita prevista dal Codice del Consumo.
In conseguenza dell’accertamento delle due violazioni sono state comminate diverse sanzioni:
Le sanzioni sono pari a 400mila euro per la prima pratica e 500mila per la seconda pratica. Per la prima pratica, l’Autorità ha infatti tenuto conto delle modifiche adottate dalle società del gruppo nel corso del procedimento, in grado di garantire una migliore informazione ai consumatori, riducendo così il massimo edittale di 500mila che è stato invece applicato per la seconda pratica.
Tali importi sono stati ripartiti tra le tre società in ragione del loro fatturato, secondo il seguente schema:
1) Mancata informazione e riconoscimento della garanzia legale:
- Apple Sales International 240 (duecentoquaranta) mila euro;
- Apple Italia S.r.l. 80 (ottanta) mila euro;
- Apple retail Italia S.r.l. 80 (ottanta) mila euro;
2) informazioni fuorvianti per indurre alla sottoscrizione del contratto di assistenza aggiuntiva a pagamento:
- Apple Sales International 300 (trecento) mila euro;
- Apple Italia S.r.l. 100 (cento) mila euro;
- Apple retail Italia S.r.l. 100 (cento) mila euro;
Le società, oltre a cessare le pratiche e comunicare all’Autorità le misure assunte per ottemperare al provvedimento, dovranno pubblicare un estratto della delibera dell’Antitrust sul sito www.apple.com in modo da informare i consumatori.
La società Apple Sales International, infine, entro 90 giorni, dovrà adeguare le confezioni di vendita dei servizi AppleCare Protection Plan, inserendo l’indicazione sulla esistenza e durata biennale della garanzia di conformità nonché indicando correttamente la durata del periodo di assistenza con riferimento alla scadenza della garanzia legale di conformità (…).
Fabio Bravo
Mi pare significativo il caso affrontato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza cautelare del 20 ottobre 2011 nel caso RTI contro Choopa e VVB in tema di responsabilità del provider e del gestore della piattaforma di file audiovisivi coperti da diritto d’autore.
I principi affermati dalla disciplina sul commercio elettronico di derivazione comunitaria (direttiva 2000/31/CE, recepiti in Italia con d.lgs. 70/2003) sono stati felicemente applicati in favore di Choopa, al quale è stato riconosiuto il ruolo di fornitore del servizio di hosting “passivo”.
Va però rimarcato che sui server di Choopa, in funzione di hosting provider, veniva ospitata una piattaforma per la condivisione dei video, gestita da VBB.
Mentre nei confronti di Choopa la domanda cautelare è stata rigettata, in quanto sono valse le ipotesi di eccezione al regime di responsabilità contenute nella disciplina sul commercio elettronico, altrettanto non è avvenuto per VBB, nei cui riguardi la domanda è stata accolta senza che sia entrata in rilievo, a quanto mi consta, la disciplina di cui al citato d.lgs. 70/2003.
In altre parole, chi gestisce la piattaforma di contenuti multimediali, li organizza, li indicizza e ne ricava introiti pubblicitari, non si trova a svolgere un ruolo di hosting “passivo”, che invece spetta a chi si limita ad ospitare la piattaforma e i file in essa contenuti.
Se confrontiamo tale caso, in cui è netta la separazione tra gestore del server per la fornitura di mero hosting (Choopa) e gestore della piattaforma (VBB), con i casi RTI / Google-YouTube, e gli altri casi analoghi, ci si rende conto di come i principi enunciati dall’ordinanza del 20.10.2011 a carico di VBB (gestore della piattaforma) non sono tanto distanti da quelli resi nei precedenti che hanno interessato i providers che, come avvenuto per Google-YouTube, s’è ritenuto abbiano un ruolo attivo nella gestione dei contenuti.
Il caso RTI vs Choopa e VBB aiuta, a mio avviso, a comprendere meglio il concetto, esplorato dalla giurisprudenza precedente, tra hosting “attivo” e hosting “passivo” e, al contempo, evidenzia un errore di fondo.
Come più volte sostenuto, l’hosting a cui si faceva riferimento nella direttiva 2000/31/CE non era altro che la messa a disposizione di una porzione di memoria su server accessibili tramite la rete Internet, al pari di quanto avviene, mutatis mutandis, quando si ha a disposizione una unità di memoria sul proprio hard disk in locale.
Non rientra in tale concetto di hosting la fornitura di servizi ulteriori, tramite piattaforme in grado di dare un valore aggiunto all’hosting e che, in realtà, vanno a configurare servizi aggiuntivi e utilità economiche addizionali per il fornitore, come avviene per YouTube e le altre piattaforme di gestione dei contenuti (incluso piattaforme di blogging) o di relazioni sociali (tra cui FaceBook e altri social network).
V’è chi, per distinguere la formitura di mero hosting dal servizio aggiuntivo reso mediante il ricorso ad una determinata piattaforma, insiste sulla distrinzione tra hosting “passivo”, nel primo caso, e hosting “attivo”, nel secondo caso, avendo solitamente presente, per l’hosting attivo, una realtà in cui il gestore della piattaforma è anche, al contempo, fornitore di mero hosting.
In realtà tale approccio produce, a mio avviso, una confusione nell’inquadramento della fattispecie.
Sarebbe infatti opportuno mantenere separati concettualmente i due servizi (di mero hosting e di gestione della piattaforma), i quali possono anche essere cumulativamente resi da un medesimo soggetto, ma, come nel caso RTI vs. Choopa e VBB, possono rimanere distinti ed essere forniti da soggetti diversi.
La separazione concettuale lascia ben comprendere come il regime di favore delineato dalla disciplina sul commercio elettronico sia riservato al mero hosting (quello che è stato definito, anche in giurisprudenza, come hosting passivo, da ultimo nell’ordinanza resa dal Tribunale di Roma il 20 ottobre 2011 nel giudizio RTI vs Choopa e VBB) e non, invece, al servizio di gestione della piattaforma, nella quale i contenuti immessi vengono gestiti, indicizzati ed eventualmente utilizzati anche a fini pubblicitari, ed appoggiati su un server in forza di un separato rapporto di hosting.
Mentre la fornitura del servizio di hosting, che è alla base della fornitura del servizio di gestione della piattaforma, incontra il regime di maggior favore enunciato dalla disciplina in materia di commercio elettronico, altrettando non pare possa sostenersi per la fornitura del servizio di gestione della piattaforma di contenuti multimediali, che è altro rispetto al servizio di hosting e, per tale motivo, la definizione di hosting attivo, anche se non errata in senso meramente descrittivo, rischia di essere fuorviante.
Ove un soggetto cumulerà su di sè entrambi i servizi, di (mero) hosting e di gestione della piattaforma, l’analisi dei profili di responsabilità potrà più facilmente essere delineata tenendo conto di tale distinzione.
Nel caso di specie Choopa e VBB hanno fornito separatamente i due servizi e sono andati incontro, in sede cautelare, a sorti completamente diverse in ordine all’applicazione del regime di responsabilità del provider delineato dalla normativa sul commercio elettronico.
Fabio Bravo
Avevo affrontato il tema della garanzia biennale della Apple nel precedente post. Vi segnalo, sullo stesso tema, l’esperienza raccontata da Massimo Russo su Cablogrammi, nella quale si evince la difficoltà pratica nel farsi riconoscere la garanzia biennale accordata dal codice del consumo per la vendita di prodotti difettosi, pur formalmente riconosciuta nelle clausole presenti nelle condizioni generali del contratto di vendita della Apple (cfr. art. 10.3, tra l’altro riformulato in maniera più dettagliata proprio in questi ultimi giorni).

Rimane il dubbio sulla legittima pretesa ad invocare la garanzia, dal momento che, nel caso citato, si parla di “fattura”. Infatti è noto che l’acquisto effettuato per scopi professionali o per scopi promiscui rende inapplicazione la disciplina a favore del consumatore, a meno che lo scopo professionale sia da considerare trascurabile e marginale rispetto a quello non professionale (in tal caso la giurisprudenza torna ad ammettere l’applicabilità della disciplina a favore del consumatore).
Tuttavia, il vero problema non è il disservizio verso gli utenti, ma la posizione dei rivenditori, letteralmente schiacciati, per un verso, dal potere economico della società produttrice e, per l’altro verso, dalle previsioni di tutela accordate dal nostro ordinamento giuridico a favore dei consumatori. Così il rivenditore, ove non coincida con il produttore, finisce spesso per assorbire su di sè il costo della riparazione o della sostituzione del prodotto durante il periodo biennale di garanzia.
Fabio Bravo
E’ consultabile su Google Books il mio volume dal titolo “Contrattazione telematica e contrattazione cibernetica“, edito da Giuffrè nel 2007, con la presentazione del Prof. Guido Alpa. Il volume riproduce per intero la mia tesi di dottorato di ricerca in “Informatica giuridica e diritto dell’informatica” presso l’Università di Bologna, con la quale ho vinto la terza edizione del premio Frosini (verbale).
Fabio Bravo
L’AGCOM (dopo gli esiti della discussa Delibera 668/2010/CONS contenente la disciplina degli strumenti di tutela del diritto d’autore on-line con procedura di rimozione dei contenuti digitali) ha pubblicato la Delibera 398/11/CONS (intitolata “CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLO SCHEMA DI REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA“), accompagnata dall’Allegato Schema di Regolamento.
Rimandando ad altro momento i commenti analitici su entrambi i testi, consultabili sul sito dell’AGCOM in versione integrale. Preme qui rimarcare ancora una volta che, a mio sommesso avviso, le procedure di rimozione del materiale illecito vanno disciplinate, perché previste dalla normativa in materia di commercio elettronico, ma non con queste modalità.
Innanzitutto non convince l’estromissione del Parlamento, sede appropriata per disciplinare il settore in esame, e il pericoloso effetto dell’accentramento dei poteri in capo all’Authority (stabilisce le norme, decide sulle norme che stabilisce e le fa attuare, con buona pace degli elementari principi di suddivisione die poteri tipici di un ordinamento democratico).
Non convince il sostanziale effetto espropriante delle prerogative della magistratura, dato che con Regolamento di un’autorità amministrativa indipendente (e non per legge) le controversie sull’utilizzo del materiale coperto da diritto d’autore e sulla sua eventuale rimozione dalla Rete vengono sottratte alle sezioni specializzate dell’autorità giudiziaria ordinaria (giudice naturale precostituito per legge) e affidate prima all’AGCOM e poi al TAR in caso di impugnazione. Non convince l’idea che non se ne possa occupare la magitratura, dal momento che il codice di rito prevede già una procedura d’urgenza, quantomeno con il procedimento di cui all’art. 700 c.p.c. (che, se si ritenesse “lento”, potrebbe essere oggetto di modifica).
Non convince neanche la sostanziale disparità di trattamento tra chi si trova a chiedere la rimozione dei contenuti per violazione del copyright e chi invece si trova vittima di altri illeciti on-line (ad esempio, chi è diffamato). La rimozione dei contenuti diffamatori segue infatti altri percorsi e la tutela per il cittadino sarebbe diversa da quella di chi ha interesse alla rimozione delle violazioni della disciplina sul diritto d’autore. Tale diversità di trattamento è a dir poco inconcepibile, se si pensa che la disciplina in materia di commercio elettronico di cui al d.lgs. 70/2003, così come la Direttiva 2000/31/CE, affrontano il tema della rinmozione dei contenuti illeciti o della inizione all’accesso dei medesimi in maniera trasversale, senza distinguere se si tratti di un illecito in violazione delle norme sul diritto d’autore, sul diritto alla reputazione e così via.
Sarebbe invece opportuno che la disciplina venisse affrontata in sede parlamentare, ragionata e valutata in relazione alle norme sul commercio elettronico e alle prerogative della magistratura (visto il rischio di compromissione dei diritti costituzionali di libertà e manifestazione del pensiero), tenendo altresì conto dell’esigenza di normare le procedure di rimozione dei contenuti illeciti non solo con riferimento al diritto d’autore, ma trasversalmente anche con riferimento ad altre tipologie di illecito.
Fabio Bravo
Richard Stallman si è pronunciato sui contenuti della delibera dell’AGCOM 668/2010/CONS, con cui si vorrebbe introdurre nel nostro ordinamento, in via amministrativa, una procedura di rimozione selettiva dei contenuti web, bypassando il Parlamento e l’Autorità giudiziaria (come già detto tempo addietro, in contrasto con il principio democratico di suddivisione dei poteri legislativo-giudiziario-esecutivo).
Le parole di Stallman sono state consegnate ad Alessandro Longo, in una intervista per l’Espresso, che consiglio caldamente di leggere per intero (“Censura la Web: ribellatevi“).
Riassume bene, in più punti, la situazione che nel nostro Paese stiamo vivendo. Riporto di seguito i passaggi che mi paiono più significativi:
“Questa delibera della vostra Agcom è sbagliata due volte. Perché darà gli strumenti per censurare le voci fuori dal coro, con la scusa della lotta alla pirateria, e perché mira a impedire agli utenti di condividere contenuti”.
Signficativamente, poi, aggiunge:
Che opinione si è fatto?
“Ho capito che è un tentativo, da parte dei detentori di copyright, di saltare il sistema giudiziario per attaccare siti e servizi che considerano una minaccia ai propri interessi. Il nuovo sistema, diretto da Agcom invece che da un tribunale con regolare processo, porterà a decisioni accelerate contro contenuti internet presunti illegali: è proprio questo il motivo per cui l’industria del copyright lo vuole. Ma, essendo una via abbreviata e rapida, probabilmente calpesterà i diritti degli utenti”.
(…)
Che di democrazia si sta parlando lo ha compreso bene anche Stallman, che, da osservatore straniero attento alle dinamiche della Rete, così conclude il suo discorso:
Una previsione: come andrà a finire?
“Non posso farla perché dipende da voi. Da voi italiani. Se riuscirete o no a usare quello che vi resta della democrazia per contrastare le minacce, alla libertà, che vengono dalla politica e dalle aziende”.
Fabio Bravo
Sulla delibera AGCOM 668/2010/CONS, con la quale si intende operare una rimozione selettiva in via amministrativa introdotta d’imperio (escludendo il parlamento dall’attività di normazione e l’auorità giudiziaria in ordine alla soluzione della controversia), abbiamo già dimostrato il nostro disappunto appoggiando l’iniziativa di “sito non raggiungibile” (qui l’homepage): la scelta non è condivisa e andrebbe meditata.
Sia chiaro, ciò che non si condivide non è la scelta di operare una rimozione dei contenuti illeciti, di per sè praticabile ed il linea con la direttiva europea sul commercio elettronico, ma le modalità con cui la si vuole introdurre ed eseguire nel nostro Paese.
La blogosfera, grazie all’iniziativa di sito non raggiungibile e, in particolare, agli amici Fulvio Sarzana e Marco Scialdone e l’associazione Agorà Digitale, ha avuto un’eco crescente.
Sono stati organizzati incontri e convegni, anche presso la Camera, con presentazione di un e-Book, è stato lanciato il tam tam su Internet e si è ottenuta anche presenza televisiva (AnnoZero).
Dalla blogosfera la campagna di sensibilizzazione, proprio perché condivisa nei contenuti, ha portato a sensibilizzare giornalisti e politici.
Alle prime voci di Di Pietro ed altri, ora si aggiungono quelle del Presendente della Camera Gianfranco Fini e del Ministro della Giorventù Giorgia Meloni, nonché quella di Pier Luigi Bersani ed altri ancora.
Fulvio rimarca l’eco internazionale che ha la vicenda.
Partita dalla Rete, la mobilitazione si fa anche al di fuori, nel mondo fisico. Le iniziative sono diverse, cocnentrare per il 4 luglio (la Protesta dei Palloncini) e per il 5 luglio (la Notte della Rete) nell’ambito delle quale l’attivitsmo di Agorà Digitale e di Valigia Blu ha un ruolo decisivo.
E’ un esempio bello di democrazia. Riporto un passaggio significativo di un post firmato da Arianna Ciccone di Valigia Blu:
Che sta succedendo?Succede che la Rete ha dettato l’agenda e la politica in ritardo e a fatica ha risposto. Il Presidente della Camera Gianfranco Fini con un intervento su La Stampa ha detto: “No a troppi paletti…”, avrei preferito proprio no paletti ma va bene anche così; il segretario del Partito Democratico Pierluigi Bersani con una dichiarazione ufficiale sostiene che l’AgCom deve fermarsi: nessun bavaglio alla nostra democrazia; il deputato del PDL Roberto Cassinelli, in solitaria nel suo partito, si augura che l’AgCom sospenda immediatamente l’esame del provvedimento e lasci al Parlamento l’incombenza di predisporre gli strumenti più idonei alla tutela del diritto d’autore; il leader dell’Italia dei valori Antonio Di Pietro, sul suo profilo Facebook fa sapere che: ”La Rete è l’ultimo baluardo per la libera informazione e non deve subire censure. Per questo, abbiamo già presentato un’interrogazione parlamentare contro la delibera dell’Agcom”.L’Agcom ha comunicato – si vede che la pressione sta salendo – che dopo il 6 luglio ci saranno altri 15 giorni per le osservazioni e poi l’approvazione. Che significa secondo me? Che ci stanno provando. Il 6 faranno calmare le acque e poi in piena estate quando l’attenzione sarà calata potranno far passare liberamente e senza tante polemiche la delibera che farà del nostro Paese un vero e proprio laboratorio per la censura “globale” alla Rete.
A parte la considerazione che nel PDL la questione inizia a far breccia da più parti, se si considerano le esternazioni del Ministro Meloni (PDL), riportate da Anna masera unitamente a quelle di Fini, la cosa interessante è come il web inizia a costruire i processi democratici.
Se ne è avuta forte la percezione con le recenti amministrative e, soprattutto, con il referendum.
L’informazione di stato vacilla e si rende sempre meno credibile. L’inchiesta di RE (Repubblica e l’Espresso) sulla Struttura Delta in RAI ha svelato i retroscena raccapriccianti.
La Rete consente di far passare l’informazione senza il controllo del potere. Non è tutto, però. Ha una forza in più, perché consente anche di commentarla, di aggiungere opinioni, di replicare e di dissentire, nonché di organizzare il dissenso anche con la mobilitazione civile. E’ un processo che va sorretto con convinzione e tenacia, perché percorre una strada in salita e controvento.
L’Italia non poteva scegliere il modo migliore per festeggiare i suoi 150 anni.
Fabio Bravo
La discussa Delibera AGCOM 668/2010/CONS, delinea un possibile scenario volto ad introdurre, in sede regolamentare, una procedura di “notice and take down” (all’italiana), definita di “rimozione selettiva” dei contenuti web protetti dal diritto d’autore, ritenuti illeciti.
Su tale delibera l’Authority ha avviato una pubblica consultazione, che ha portato alla ribalta numerose criticità evidenziate da più parti. Ci si sarebbe aspettato un ripensamento o, quantomeno, che il dibattito venisse approfondito e che le posizioni critiche mosse da numerosi stakeholders fossero oggetto di studio.
Se le istituzioni avviano una consultazione pubblica con la società civile, bisognerà poi tener conto dei risultati e, in caso di divergenze tra scelte istituzionali e quelle prospettate dagli stakeholders, occorrerà che le decisioni adottate siano supportate da argomentazioni ben motivate.
Dall’avvio della consultazione sono emerse però vicende poco chiare, a cominciare dalla discutibile eliminazione delle voci critiche interne all’Authority. Mi riferisco alla sostituzione senza preavviso del Commissario D’Angelo, prima relatore del provvedimento in seno all’AGCOM, poi sollevato dall’incarico senza neanche alcun avviso, solamente perché aveva espresso una posizione critica, segnatamente nella parte in cui si intendeva rimuovere in via amministrativa (e non giudiziaria) i siti Internet ed i loro contenuti.
La consultazione pubblica si è svolta e ne è scaturito un incontro con la società civile, il cui epilogo ha lasciato di stucco chi vi ha partecipato, che denuncia come in realtà le regole del gioco erano già scritte da parecchio, a fronte di una consultazione che avrebbe avuto lo scopo di inscenare un apparente dialogo democratico nel teatrino delle logiche di potere. Sarebbe stato già tutto deciso, senza alcuna concessione da parte dell’AGCOM, e l’adozione delle nuove regole sarebbe attesa per il 6 luglio 2011.
Chi è ad agire: il potere economico di chi detiene i diritti d’autore sulle opere che vengono illecitamente diffuse in formato digitale è il potere politico che, con il pretesto del diritto d’autore, vuole mettere in atto strumenti agevoli di controllo del flusso di informazioni in rete, per rimuovere contenuti scomodi, estromettendo al contempo la magistratura dalle procedure di rimozione?
Su questo dubbio si snoda una pagina importante della democrazia italiana e dei nostri valori costituzionali.
Per passare da una lettura meta-giuridica a quella tecnico-giurica, riporto di seguito i contenuti della Delibera AGCOM 668/2010/CONS che sono apparsi più invisi, aventi ad oggetto la procedura di rimozione selettiva.
Si tratta di una
(…) procedura articolata nelle seguenti fasi:
1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo
2. in caso di mancata rimozione del materiale, segnalazione all’Autorità
3. verifica dell’Autorità in contraddittorio con le parti
4. adozione da parte dell’ Autorità del provvedimento di ordine alla rimozione
5. monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza
(…)
La delibera citata analizza le caratteristiche di ciascuna fase:
1. segnalazione del titolare del diritto al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo - I titolari dei diritti e tutti gli altri soggetti autorizzati a disporne (in particolare, i titolari di licenze di sfruttamento, in proprio o attraverso le loro associazioni per la tutela di interessi collettivi), possono inviare un avviso di violazione del copyright al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, il quale ha l’obbligo di individuare, ai fini della corretta applicazione della procedura di notice and take down, un punto di contatto per la ricezione di tali richieste. La segnalazione deve essere
redatta secondo un modello predisposto conformemente alle linee-guida dell’Autorità e disponibile sul sito del gestore del sito o del fornitore di servizio
di media audiovisivo. Il gestore del sito, se la richiesta appare fondata, deve rimuovere il contenuto entro il termine di 48 ore dalla ricezione della richiesta, eventualmente contattando il soggetto che ha caricato il video, il quale può a sua volta effettuare una contronotifica.
2. Segnalazione all’Autorità - Decorse le 48 ore dalla richiesta inoltrata senza che il contenuto sia stato rimosso, il titolare del diritto può rivolgersi all’Autorità,anche per via telematica, secondo il modello che sarà reso disponibile sul sito dell’Autorità, sottoponendole la richiesta di rimozione.
3. Verifica dell’Autorità in contraddittorio – L’Autorità, ricevuta la richiesta circostanziata di cui sopra, effettua una breve verifica in contraddittorio con le parti (titolare del diritto, gestore del sito, soggetto che ha effettuato la contro notifica) da concludere entro cinque giorni, comunicando l’avvio del
procedimento al gestore del sito (o, nel caso non fosse possibile individuarlo, al fornitore del relativo servizio di hosting), all’operatore di telecomunicazione o a quello televisivo, alla cui sfera risulti oggettivamente ascrivibile la violazione della normativa rilevante. La comunicazione d’avvio conterrà una sommaria
descrizione dei fatti contestati, nonché l’indicazione della disposizione normativa o regolamentare che si presume violata. Nel corso del lasso temporale previsto per il contraddittorio, il gestore del sito (o, in subordine, il fornitore del servizio di hosting), l’operatore di telecomunicazione o quello televisivo individuati come versanti in apparente violazione delle norme in tema di diritto d’autore, potrebbero in teoria anche porre subito fine alla condotta violativa segnalata (ad es., provvedendo alla rimozione dei file “incriminati” dal proprio server o dei link a siti esterni dal proprio sito; cessando l’attività di ritrasmissione non autorizzata del segnale televisivo, etc.).In tale ipotesi, l’Autorità, verificata l’avvenuta compliance dell’operatore, potrebbe disporre l’archiviazione del procedimento.
4. Adozione del provvedimento di ordine alla rimozione - Se l’Autorità, all’esito delle verifiche in contraddittorio, ritiene violata la normativa in tema di diritto d’autore, ordina senza ritardo al gestore del sito o al fornitore del servizio di media audiovisivo, anche per via telematica, l’immediata rimozione del materiale trasmesso in violazione.
5. Monitoraggio successivo del rispetto dell’ordine e applicazione di sanzioni in caso di reiterata inottemperanza – L’Autorità monitora il rispetto dell’ordine impartito e, in caso di inottemperanza reitera l’ordine avvertendo che il suo mancato rispetto comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge (articolo 1, comma 31 della legge 249/97).
Come spesso avviene per le autorità amministrative indipendenti di settore, siamo di fronte al paradosso critico dell’ordine democratico, in cui in un medesimo soggetto viene a concentrarsi il potere di emanare le normative, il potere di decidere sulla violazione e sull’applicazione delle norme, il potere di farle eseguire, con buona pace del principio di suddivisione dei poteri che è alla base di ogni democrazia.
Il problema è che in questo caso le regole emanate in sede amministrativa dall’Authority finiscono per incidere gravemente sulle libertà di rango costituzionale ed hanno l’effetto di sottrarre all’autorità giudiziaria le sue prerogative, senza che vi sia una legge che lo preveda.
Se è pru vero che i provvedimenti resi in sede amministrativa sono in linea teorica impugnabili innanzi al TAR, è altrettanto vero che si costringe il cittadino a rincorrere ex post la tutela nella sede giudiziaria contro un provvedimento amministrativo richiesto da una controparte per scavalcare la tutela (anche d’urgenza) attivabile in sede giudiziaria. Sarebbe stato meglio che il cittadino risponda direttamente in sede giudiziaria nei confronti di chi assume una violazione ai suoi diritti d’autore.
Si noti che, ove la questione attiene al diritto civile (perché si chiede l’inibitoria all’uso non autorizzato di materiale protetto dal diritto d’autore e il risarcimento del danno e dunque concerne rapporti inter cives) non si comprende come mai della questione debba essere interessata un’autorità amministrativa indipendente, la quale, quando interviene nei rapporti inter cives (come ad esempio il Garante per la protezione dei dati personali), lo fa per funzioni di Garanzia in ragione di esigenze di tutela di un soggetto (l’interessato al trattamento dei dati personali), ritenuto “debole” rispetto al suo interlocutore (il titolare del trattamento, che esercita la sua attività per scopi professionali, imprenditoriali o istituzionali, ma non per finalità di carattere meramente personale). Notoriamente, nella normativa sul diritto alla protezione dei dati personali, l’esigenza di istituire il Garante nasce, tra l’altro, per l’impossibilità, da parte dell’interessato, di esercitare da solo i propri diritti nei confronti del titolare, con la conseguente necessità di un soggetto che possa rendere effettiva la sua tutela a fronte della complessità assunta dalla società civile nel settore del trattamento dei dati personali.
Con riguardo ai temi affrontati dalla delibera dell’AGCOM, invece, quali esigenza di tutela dovrebbe assolvere l’Authority, in favore di chi e perché? Sinceramente non si comprende il motivo per cui la controversia inter cives in ordine alla liceità dei contenuti presenti on-line debba essere affidata e risolta, in via d’urgenza, dall’AGCOM e non, invece, dall’autorità giudiziaria che tra l’altro, come si è potuto riscontrare nei casi R.T.I. vs. Google e R.T.I vs. Italia On Line, rispettivamente pendenti innanzi al Tribunale di Roma ed al Tribunale di Milano, non fa sconti a favore dei providers o degli utenti, né in sede cautelare, né nel merito.
Ove la questione, invece, attiene al diritto penale, per via della violazione della normativa penale emanata a protezione del diritto d’autore, non si vede come possa un’autorità amministrativa sostituirsi all’attività della polizia giudiziaria e della magistratura (anche con riferimento all’attività del P.M.) in ordine all’accertamento della violazione delle norme di rilevanza penale ed alla rimozione delle conseguenze dell’illecito, scavalcando l’applicazione di strumenti cautelari (si pensi al sequestro in sede penale) che sono di compentenza della magistratura e che, di fatto, finiscono per essere deferiti ad un’autorità amministrativa indipendente, che concentra, in subiecta materia, i tre poteri dello Stato, da tenere scissi in un ordinamento democratico.
Occorre un serio ripensamento. Il Presidente dell’AGCOM avrebbe argomentato che l’Italia, con questo emanando quadro normativo, si presta ad essere un “esperimento” nel panorama internazionale, che però ora, per molti, ha il sapore della censura. Sarebbe bello se l’esperimento vero fosse quello della dimostrazione della capacità di reazione della società civile tramite la mobilitazione collettiva che la Rete ora consente, conquistando l’attenzione progressiva dei media e delle forze politiche.
A mio avviso non è sbagliato pensare ad una procedura di rimozione dei contenuti diffusi on-line in caso di illecito (la cui mancata esplicitazione nella Direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico e nel D.Lgs. 70/2003 ha posto grandi problemi applicativi), ma, per dirla con un’espressione latina, “est modus in rebus”.
Fabio Bravo
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